Legge 27 febbraio 2009 n. 13
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ID 25690 | 06.03.2026 / In allegato
È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 53 del 05 Marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.
In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 03 Luglio 2026.
La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:
Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata
Allegato 3 - Modelli raccolta dati
Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica
Sintesi modifiche MUD 2026
Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2026.
Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. Si riportano di seguito le modifiche introdotte nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2026: - è stata aggiornata la Scheda AUT al fine di allineare le tipologie di autorizzazioni attualmente indicate nella dichiarazione ambientale MUD a quelle previste nel RENTRI;
- sono state aggiornate le diciture relative allo stato fisico presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata al fine di allineare il nuovo MUD con i termini inseriti nel RENTRI;
- l’allegato denominato Istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3 riporta l’indicazione che il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l’unità locale allineandosi a quanto previsto dal RENTRI;
- nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato modificato il termine aggregati riciclati in aggregati recuperati al fine di allineare tale definizione al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2024 n. 127 recante il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- al fine di migliorare e monitorare il flusso di informazioni relativo alla modalità di raccolta che consente di intercettare i rifiuti costituiti da bottiglie in plastica in modo selettivo tramite eco-compattatori, è stata modificata la sezione relativa alla Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione. Tale modifica riguarda l’inserimento, nella Scheda RU (Raccolta rifiuti urbani) - punto 10.1.2.2 Raccolta differenziata, dell’informazione specifica relativa alla raccolta selettiva effettuata dai Comuni tramite eco-compattatori per il tramite di accordi/convenzioni con EPR o altri soggetti.
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