Linea guida ghiaccio secco - EIGA

Linea guida ghiaccio secco
Questa guida riguarda tutta la catena di fornitura delle diverse tipologie di ghiaccio secco, dal ricevimento del prodotto liquido alla consegna del prodotto finito al client...
ID 3618 | News Update 12.05.2025
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici (GU L 342/59 del 22.12.2009)
In allegato i testi consolidati:
- 01 Maggio 2025
- 24 Aprile 2024
- 04 Aprile 2024
- Dicembre 2023
- Agosto 2023
- Dicembre 2022
- Ottobre 2022
- Luglio 2022
- Marzo 2022
- Ottobre 2021
- Agosto 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Dicembre 2020
- Maggio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Agosto 2019
- Agosto 2018
Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;
b) «sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
c) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
segue
C1 Rettifica, GU L 072, 15.3.2013, pag. 16 (1223/2009)
C2 Rettifica, GU L 193, 16.7.2013, pag. 30 (1223/2009)
C3 Rettifica, GU L 254, 28.8.2014, pag. 39 (866/2014)
C4 Rettifica, GU L 266, 13.10.2015, pag. 97 (2015/1190)
C5 Rettifica, GU L 017, 21.1.2017, pag. 52 (2016/314)
C6 Rettifica, GU L 326, 9.12.2017, pag. 55 (2017/2228)
C7 Rettifica, GU L 183, 19.7.2018, pag. 27 (2018/978)
C8 Rettifica, GU L 324, 13.12.2019, pag. 81 (2019/1966)
C9 Rettifica, GU L 076, 12.3.2020, pag. 36 (2019/1966)
C10 Rettifica, GU L 397 del 26.11.2020, pag. 30 (2020/1683) - Testo consolidato Giugno 2021
C11 Rettifica, GU L 214, 17.6.2021, pag. 68 (2021/850) - Testo consolidato Agosto 2021
C12 Rettifica del regolamento (UE) 2020/1683 | 02.09.2021 - Testo consolidato Ottobre 2021
C13 Rettifica del regolamento (UE) 2021/1099 - 14.10.2021 - Testo consolidato Ottobre 2021
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