
Norme armonizzate Regolamento DMD in vitro 2017/746/UE / Update Aprile 2025
ID 14084 | Elenco Norme armonizzate Regolamento dispositivi medici diagnostici in vitro 2017/746/UE ad Aprile 2025
Norme armonizzate Regolamento dispositivi medici diagnostici in vitro 2017/746/UE
Elenco consolidato
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 della Commissione del 19 luglio 2021 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medico-diagnostici in vitro redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio.(GU L 258/50 del 20.07.2021) Entrata in vigore: 20.07.2021
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/15 della Commissione del 6 gennaio 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda le norme armonizzate per la sterilizzazione dei dispositivi medici, il trattamento asettico dei prodotti per la cura della salute, i sistemi di gestione per la qualità, i simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite da parte del fabbricante e i requisiti per definire la tracciabilità metrologica dei valori assegnati ai calibratori e ai materiali di controllo della giustezza e campioni umani (GU L 4/16 del 7.1.2022). Entrata in vigore: 07.01.2022
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/729 della Commissione dell'11 maggio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di gestione per la qualità e per l’applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici. (GU L 135/31 del 12.5.2022). Entrata in vigore: 12.05.2022
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/1411 della Commissione del 4 luglio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda una norma armonizzata per la sterilizzazione dei dispositivi medici. (GU L 170/105 del 5.7.2023). Entrata in vigore: 05.07.2023
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/817 della Commissione, del 6 marzo 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda le norme armonizzate per la sterilizzazione dei prodotti sanitari e gli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente. (GU L 2024/817 08.03.2024). Entrata in vigore: 08.03.2024
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/2625 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda le norme armonizzate per il trattamento asettico dei prodotti per la cura della salute e gli studi di prestazione clinica che utilizzano campioni provenienti da soggetti umani (GU L 2024/2625 9.10.2024). Entrata in vigore: 09.10.2024
- Decisione di esecuzione (UE) 2025/679 della Commissione, dell’8 aprile 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda le norme armonizzate per la sterilizzazione dei dispositivi medici. (GU L 2025/679 del 10.4.2025). Entrata in vigore: 10.04.2025
Conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di detto regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.
Il
regolamento (UE) 2017/746 ha abrogato la
direttiva 98/79/CE del Consiglio
con effetto dal 26 maggio 2022.
Norme armonizzate Direttiva dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) 98/79/CE
A norma dell'articolo 110, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, i certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alla direttiva 98/79/CE a partire dal 25 maggio 2017 perdono validità al più tardi il 27 maggio 2024. A norma dell'articolo 110, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2017/746, un dispositivo con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 98/79/CE e valido ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746 può essere immesso sul mercato o messo in servizio a condizione che a decorrere dal 26 maggio 2022 continui a essere conforme alla direttiva 98/79/CE e a condizione che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi solo fino al 26 maggio 2024.
I requisiti relativi ai dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui alla direttiva 98/79/CE sono diversi da quelli di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le norme elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE non dovrebbero pertanto essere utilizzate per dimostrare la conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2017/746.
La comunicazione 2017/C 389/04 della Commissione è abrogata. Essa continua ad applicarsi fino al 30 settembre 2021 per quanto riguarda i riferimenti delle norme armonizzate figuranti nell'allegato II della presente decisione.
Le norme armonizzate per i dispositivi medico-diagnostici in vitro elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE e figuranti negli allegati I e II della Decisione di esecuzione 2020/439 non possono essere utilizzate per conferire una presunzione di conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2017/746.
La Decisione di esecuzione 2020/439 si applica fino al 26 maggio 2024.
In fondo all'articolo, scorrendo la pagina, allegato PDF dell'elenco delle norme armonizzate Reg. DMD in vitro ad Aprile 2025 riservato
Abbonati Marcatura CE.
Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
...
Elenco Norme armonizzate regolamento (UE) 2017/746 al 10 Aprile 2025

Elenco consolidato:
1. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1195
2. Decisione di esecuzione (UE) 2022/15
3. Decisione di esecuzione (UE) 2022/729
4. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1411
5. Decisione di esecuzione (UE) 2024/817
6. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2625
7. Decisione di esecuzione (UE) 2025/679
OEN (1)
|
Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)
|
Prima pubblicazione GU
|
Riferimento della norma sostituita
|
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita
Nota 1
|
Dec. di esecuzione
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
CEN |
EN 556-1:2024
Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l’indicazione “STERILE” - Parte 1: Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente
|
10.04.2025 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2025/679 |
CEN
|
EN 556-2:2024
Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l’indicazione “STERILE” - Parte 2: Requisiti per i dispositivi medici preparati asetticamente
|
10.04.2025
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2025/679
|
CEN
|
EN ISO 11135:2014
Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida ed il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici (ISO 11135:2014)
EN ISO 11135:2014/A1:2019
|
20.07.2021
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1195
|
CEN
|
EN ISO 11137-1:2015
Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Radiazione - parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico dei processi di sterilizzazione per i dispositivi medici (ISO 11137-1:2006, comprensiva della modifica 1:2013)
EN ISO 11137-1:2015/A2:2019
|
20.07.2021
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1195
|
CEN |
EN ISO 11137-2:2015
Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Radiazione - parte 2: Definizione della dose sterilizzante (ISO 11137-2:2013)
EN ISO 11137-2:2015/A1:2023 |
08.03.2024 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2024/817 |
CEN |
EN ISO 11607-1:2020
Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio (ISO 11607-1:2019)
EN ISO 11607-1:2020/A1:2023 |
08.03.2024 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2024/817 |
CEN
|
EN ISO 11607-2:2020
Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio (ISO 11607-2:2019)
EN ISO 11607-2:2020/A1:2023
|
08.03.2024
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2024/817
|
CEN
|
EN ISO 11737-1:2018
Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - Parte 1: Determinazione di una popolazione di microrganismi sui prodotti (ISO 11737-1:2018)
EN ISO 11737-1:2018/A1:2021
|
07.01.2022
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2022/15
|
CEN
|
EN ISO 11737-2:2020
Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione (ISO 11737-2:2019)
|
20.07.2021
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1195
|
CEN
|
EN ISO 13408-1:2024 Trattamento asettico dei prodotti per la cura della salute - parte 1: Requisiti generali (ISO 13408-1:2023)
|
09.10.2024
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2625 |
CEN
|
EN ISO 13408-6:2021
Trattamento asettico dei prodotti per la cura della salute - Parte 6: Sistemi isolatori (ISO 13408-6:2021)
|
07.01.2022
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2022/15
|
CEN
|
EN ISO 13485:2016
Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari (ISO 13485:2016)
EN ISO 13485:2016/A11:2021
|
07.01.2022
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2022/15
Decisione di esecuzione (UE) 2022/729: sostituita dal 07.01.2022
|
CEN
|
EN ISO 13485:2016
Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari (ISO 13485:2016)
EN ISO 13485:2016/AC:2018 EN ISO 13485:2016/A11:2021
|
12.05.2022
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2022/729
|
CEN
|
EN ISO 14971:2019
Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (ISO 14971:2019)
EN ISO 14971:2019/A11:2021
|
12.05.2022
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2022/729
|
CEN
|
EN ISO 15223-1:2021
Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite da parte del fabbricante - Parte 1: Requisiti generali (ISO 15223-1:2021)
|
07.01.2022
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2022/15
|
CEN
|
EN ISO 17511:2021
Dispositivi medico-diagnostici in vitro - Requisiti per definire la tracciabilità metrologica dei valori assegnati ai calibratori e ai materiali di controllo della giustezza e campioni umani (ISO 17511:2020)
|
07.01.2022
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2022/15
|
CEN |
EN ISO 20916:2024
Dispositivi medico-diagnostici in vitro - Studi di prestazione clinica che utilizzano campioni provenienti da soggetti umani - Buone pratiche di studio (ISO 20916:2019)
|
09.10.2024 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2625 |
CEN
|
EN ISO 25424:2019
Sterilizzatrici a bassa temperatura a vapore e formaldeide - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo di routine di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici (ISO 25424:2018) EN ISO 25424:2019/A1:2022
|
05.07.2023
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1411
|
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
__________
(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
(2) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.
Vedi la nuova sezione 2019/2025 "Norme armonizzate click"
Allegati
|
Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
Downloads |
|
|
IT |
205 kB |
3 |
|
|
IT |
195 kB |
0 |
|
|
IT |
187 kB |
3 |
|
|
IT |
181 kB |
2 |
|
|
IT |
175 kB |
2 |
|
|
IT |
166 kB |
3 |
|
|
IT |
399 kB |
2 |