
Monitoraggio sistematico e armonizzato dei livelli di PFAS nell’acqua potabile / Prorogato dal 12 Gennaio al 12 luglio 2026
ID 25383 | 21.01.2026 / In allegato
Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), l'ltalia proroga di sei mesi l'entrata in vigore dei nuovi limiti più stringenti sui PFAS nelle acque potabili.
L'obbligo, inizialmente previsto per il 12 gennaio 2026 è quindi prorogato al 12 luglio 2026. Non concorrono, inoltre, al rispetto del valore di parametro della "somma di PFAS" alcune molecole ADV di PFAS.
Legge n. 199/2025
622. I termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro "somma di 4 PFAS".
623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'allegato III, parte B, del medesimo
decreto legislativo n. 18 del 2023 non concorrono al rispetto del valore di parametro della "somma di PFAS".
Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18...
Art. 24 Norme transitorie1. Le regioni e le province autonome, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026
(proroga al 12 Luglio 2026 per "somma di 4 PFAS" / ndr), le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS, e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2026.
(proroga al 13 Luglio 2026 per "somma di 4 PFAS" / ndr)
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ALLEGATO I (articolo 4)
REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
| Parametro |
Valore di parametro |
Unità di misura |
Note |
| --- |
--- |
--- |
--- |
| Bisfenolo-A |
2,5 |
μg/l |
--- |
| Clorato |
0,25 |
mg/l |
Nei casi in cui il metodo di disinfezione usato non generi clorato, il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026. A decorrere da questa stessa data, nei casi in cui per la disinfezione si utilizza come metodo di disinfezione il diossido di cloro, a cui è principalmente associata la formazione di clorato, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, i gestori idro-potabili si adoperano per conseguire valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente nei contesti in cui sussiste rischio di una sua presenza.
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| Acidi aloacetici |
60 |
μg/l |
Questo parametro è misurato esclusivamente se per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizzano metodi di disinfezione suscettibili di generare acidi aloacetici. Esso è la somma delle seguenti cinque sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico.
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| Microcistina-LR |
1,0 |
μg/l |
È necessario che questo parametro sia misurato esclusivamente in caso di potenziali fioriture algali (crescita massiva di cellule cianobatteriche o potenziale formazione di efflorescenze) nell’acqua da destinare a consumo umano, secondo i criteri definiti nelle Linee guida per la gestione del rischio cianobatteri in acque destinate a consumo umano, Rapporti ISTISAN 11/35 Pt. 2 e s.m.i.
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| Uranio |
30 |
μg/l |
--- |
| Somma di PFAS |
0,10 |
μg/l |
Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche di cui all’allegato III, Parte B, punto 3, ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano. Nel parametro «somma di PFAS» sono da considerare PFAS supplementari non inclusi in allegato III, Parte B, punto 3, laddove rilevanti per specifiche circostanze territoriali, sulla base delle analisi di pressione per le zone di alimentazione e di ogni altra informazione disponibile. Nel caso di attività produttive che possono costituire potenziali fonti di contaminazione delle acque e che siano associate a produzione o impiego rilevante di PFAS non inclusi nell’allegato III, Parte B punto 3, per i quali non sono disponibili standard analitici, si raccomanda alla competente autorità incaricata delle procedure autorizzative ambientali, di prescrivere al gestore dell’attività produttiva il conferimento di una adeguata quantità di sostanza pura da utilizzare per le attività analitiche associate ai controlli esterni di cui all’articolo 13. L’Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l’autorità sanitaria regionale e l’ISS, può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell’esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata.
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| Somma di 4 PFAS |
0,02 |
μg/l |
Per «somma di 4 PFAS» si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluoroottanoico (PFOA), acido perfluoroottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS). Si tratta di un sottoinsieme di sostanze incluse nel parametro “somma di PFAS”. L’Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l’autorità sanitaria regionale e l’Istituto superiore di sanità, può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell’esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata . |
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EC, 13 Gennaio 2026 / Comunicato stampa
Dal 12 gennaio 2026 (prorogata dall'Italia al 12 luglio 2026), gli Stati membri devono monitorare in modo armonizzato i livelli di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell’acqua potabile, per conformarsi ai nuovi valori limite dell’UE previsti dalla rifusione della direttiva sull'acqua potabile (Direttiva (UE) 2020/2184).
Sono inoltre tenuti a informare la Commissione sui risultati del monitoraggio, inclusi i dati relativi ai superamenti dei valori limite, agli incidenti e alle eventuali deroghe concesse.
Questa misura contribuisce direttamente a uno degli obiettivi fondamentali della strategia sulla resilienza idrica: garantire il diritto all’acqua potabile sicura. Risponde, inoltre, all’invito contenuto nella strategia ad agire con urgenza contro gli inquinanti che minacciano le fonti di acqua potabile in Europa.
La rifusione della direttiva sull'acqua potabile è stata adottata nel 2020 (Direttiva (UE) 2020/2184) e gli Stati membri erano tenuti a recepirla nel diritto nazionale entro gennaio 2023. Per favorire un monitoraggio coerente in tutta l’UE, nel 2024 la Commissione ha pubblicato specifiche llinee guida tecniche.
È la prima volta che nell’Unione europea viene attuato un monitoraggio sistematico delle PFAS nell’acqua potabile. In caso di superamento dei valori limite, gli Stati membri devono adottare misure per ridurre i livelli di PFAS a tutela della salute pubblica e informare i cittadini.
Tali interventi possono includere la chiusura dei pozzi contaminati, l’introduzione di ulteriori fasi di trattamento per rimuovere le PFAS o la limitazione dell’uso delle forniture di acqua potabile finché il superamento persiste.
Jessika Roswall, Commissaria per l’Ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva, ha dichiarato: “L’inquinamento da PFAS rappresenta una preoccupazione crescente per l’acqua potabile in tutta Europa. Con i limiti armonizzati e il monitoraggio obbligatorio ora in vigore, gli Stati membri dispongono delle regole e degli strumenti necessari per individuare e affrontare rapidamente le PFAS, proteggendo così la salute pubblica”.
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