Certifico AI

Informazione tecnica HSE


// Documenti disponibili n: 46.378
// Documenti scaricati n: 36.290.741

Featured

Classificazione Italiana Dispositivi medici

Classificazione Italiana Dispositivi medici / CDI 2026 (Decreto 29 Dicembre 2025) 

ID 1434 | 16.02.2026 / In allegato CND (ora CDI) aggiornata al Decreto 29 dicembre 2025

Ultima Classificazione Nazionale (Italiana) Dispositivi Medici (CND ora CID) di cui al Decreto 29 dicembre 2025, che ha abrogato dal 1° gennaio 2026 è il Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007.

La versione della CID 2026 (di cui al Decreto 29 dicembre 2025) recepisce principi e criteri della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) e della European medical device nomenclature (EMDN) e identifica in modo univoco gruppi di dispositivi che combinano diverse caratteristiche specifiche.

La nomenclatura dei dispositivi medici prevista dai Regolamenti (UE) 2017/745 (art. 26) e 2017/746 (art. 23).

Allegate Versioni della CND:

- Classificazione Aggiornata al DM 16.02.2026 ora (CID)
- Classificazione Aggiornata al DM 10.11.2021

- Classificazione Aggiornata al DM 29.07.2013
- Classificazione Aggiornata al DM 07.10.2011
- Classificazione Aggiornata al DM 12.02.2010
- Classificazione Aggiornata al DM 13.03.2008
Classificazione Aggiornata al DM 20.02.2007
 (Abrogato da Decreto 29 dicembre 2025)

Legge n. 289 del 27 dicembre 2002

La Commissione Unica sui Dispositivi medici (CUD) è stata istituita dall’articolo 57 della Legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) con anche il compito di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche.

Art. 57 Commissione unica sui dispositivi medici

1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86.

4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

5. Le aziende sanitarie devono espone on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi. (*)

(*) Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione unica sui dispositivi medici, di cui al presente articolo.

Pertanto, la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 all’art. 57 e il Decreto Ministeriale del 1-10-2003 istituiscono la Commissione Unica sui Dispositivi (CUD), come “organo consultivo tecnico del Ministero della Salute”, “… con il compito di definire ed aggiornare il Repertorio dei Dispositivi Medici, nonché di classificare tutti i medesimi prodotti in classi e sottoclassi specifiche, con l’indicazione del prezzo di riferimento, …” ravvisando l’esigenza di una codifica unica a livello nazionale per fornire un linguaggio comune agli operatori del settore.

Come primo intervento, la CUD ha analizzato le classificazione esistenti e utilizzate in Europa e nel mondo, riscontrando che questi sistemi, pur comprendendo la maggioranza dei dispositivi presenti sul mercato, non permettono di raggruppare i dispositivi in categorie omogenee contenenti prodotti destinati a effettuare un intervento diagnostico o terapeutico simile e quindi non rispondenti alla richiesta indicata nella legge finanziaria del 2003, che prevedeva una classificazione in classi e sottoclassi.

La CUD ha pertanto proceduto a definire una nuova classificazione che potesse nel contempo mantenere il necessario collegamento con le codifiche europee mediante un sistema di transcodifica.

La prima versione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) è stata definita dalla CUD nel luglio 2005 (Decreto ministeriale del 22 settembre 2005). Successivamente, la Legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 409) per l’approvazione CND ha previsto un percorso con il coinvolgimento della Conferenza Stato - Regioni.

A questo punto, quindi, il Decreto ministeriale del 22 settembre 2005 era di fatto non sufficiente, ed in ogni caso il provvedimento andava ripubblicato previo passaggio in Conferenza (Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007).

La Classificazione ha rappresentato il primo passo per la realizzazione del Repertorio dei dispositivi medici.

Pur rientrando tra i Dispositivi medici, non sono stati ricompresi nella prima versione della classificazione i Dispositivi medico-diagnostici in vitro (D. Lgs. 332/2000).

Come previsto dal decreto di emanazione della CND è stata effettuata la prima revisione annuale della CND con Decreto ministeriale del 13 marzo 2008.

La Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici è la classificazione italiana che raggruppa i dispositivi medici in categorie omogenee di prodotti destinati ad effettuare un intervento diagnostico e/o terapeutico simile e sarà utilizzata nella Unione europea, appositamente revisionata e denominata EMDN.

Il Gruppo di coordinamento Medical Device Coordination Group (MDCG) della Commissione europea ha infatti deciso, nella riunione del 14 febbraio 2019, di adottare la CND come nomenclatore per la banca dati europea EUDAMED, grazie alle peculiarità di struttura, finalità, fruibilità e metodologia di aggiornamento. La CND ha, dunque, rappresentato la base per la definizione della European Medical Device Nomenclature (EMDN) prevista dai Regolamenti (UE) 2017/745 (art. 26) e 2017/746 (art. 23).

La CND consente di avere una chiara conoscenza di un settore costituito da prodotti così numerosi ed eterogenei e raggrupparli in modo omogeneo, secondo criteri che consentano un confronto tra prodotti appartenenti allo stesso segmento di classificazione, anche dal punto di vista economico. Consente, inoltre, di monitorare in maniera più efficace sia il consumo che l’uso dei dispositivi ed una migliore valutazione degli incidenti comparativamente per singole tipologie nell’ambito della vigilanza.

I criteri di revisione

La versione della CND del 2007 ha mantenuto, rispetto alla versione 2005, lo stesso impianto classificatorio di articolazione in “Categorie”, “Gruppi” e “Tipologie” confermando le finalità d’uso e le indicazioni contenute nella L. n. 289/02 e nella L. n. 266/05.

Al fine di meglio rappresentare il mercato e ricomprendere l’intero panorama dei dispositivi medici in uso, è previsto l’aggiornamento della struttura accrescendo il numero dei livelli terminali, fino ad un massimo di sette, applicando in modo coerente l’omogeneità delle regole classificatorie e di codificazione dell’impianto e di terminologia definite per il primo impianto CND.

In particolare, si considera la metodica di utilizzo principale o prevalente e in subordine la tipologia dei materiali costituenti il DM in esame e, se necessario, evidenti differenze di prezzo per tipologie terminali senza però arrivare all'estremo della specificazione che porti a classi con un unico prodotto e/o un unico fabbricante.

Sono inoltre tenute in considerazione le osservazioni formulate dalle Associazioni delle imprese operanti nel settore e viene verificato, mediante specifici incontri tecnici con le Regioni, l’impatto della Classificazione ed il livello di fruibilità e di uso della stessa nelle procedure e nei sistemi gestionali delle Aziende del Sertvizio Sanitario Nazionale.

Uno dei principali problemi di tutti gli strumenti classificatori e dei nomenclatori relativi al mondo dei dispositivi medici, in velocissimo progresso tecnologico, è quello di una rapida obsolescenza, se non vengono manutenuti ed aggiornati con costanza. Per tale motivo, allo scopo di garantirne l’adeguatezza per le finalità per le quali la CND è stata definita, nel decreto di approvazione è previsto che essa venga riesaminata con cadenza almeno annuale.

La CND è pertanto anche uno strumento dinamico e sensibile al recepimento dell’innovazione.

La versione della CND 2021 (versione della CND 2021 (Decreto del 10 novembre 2021) rappresenta l’aggiornamento straordinario della CND, utilizzata come nomenclatore di base per la definizione della nomenclatura dei dispositivi medici prevista dai Regolamenti (UE) 2017/745 (art. 26) e 2017/746 (art. 23) - in allegato.

L’aggiornamento ha coinvolto l’intera CND ed è stato finalizzato all’implementazione di livelli classificatori atti a recepire le nuove tecnologie, al miglioramento della descrizione delle singole classi e al recepimento di esigenze dettate dai Regolamenti e dal mercato europeo.

Rispetto alla versione 2018 sono stati inclusi 1600 nuovi livelli, eliminati 130 livelli e per 1700 è stata modificata la descrizione. Di rilievo è da evidenziare 173 nuovi livelli specifici dedicati ai software indipendenti (MD SW), contraddistinti dal suffisso 92, e livelli di dettaglio per lo strumentario monouso e riutilizzabile. È stata ampiamente dettagliata la sezione dedicata ai dispositivi per la procreazione medicalmente assistita e revisionata la classificazione relativa alle maschere facciali ad uso medico e ai dispositivi per ventilazione assistita.

L’aggiornamento posto dal Decreto del 10 novembre 2021 non ha determinato un severo impatto sulla struttura originaria. Le logiche e la struttura ancorate alla versione della CND iniziale (Decreto ministeriale 20 febbraio 2007) hanno in ogni caso consentito l’introduzione dei nuovi livelli. La stabilità e al tempo stesso la dinamicità sono elementi caratterizzanti la classificazione italiana (CND).

Sono esclusi dalla classificazione, perché non ricompresi nella normativa:

- Medicinali (D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219);
- Prodotti cosmetici (Regolamento (CE) 1223/2009)
- Sangue umano e suoi derivati;
- Organi, tessuti o cellule di origine umana e prodotti comprendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana;
- Organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il dispositivo non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale o prodotti non vitali derivati da tessuto animale;
- Dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 475/92).

Il Comitato Tecnico Sanitario, sez.f - dispositivi medici ha effettuato la necessaria revisione della CND con il Decreto del 10 novembre 2021.

La CUD, successivamente, ha proceduto ad effettuare le necessarie revisioni attraverso i decreti:

Decreto del Ministero della salute 12 febbraio 2010 pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2010;

Decreto del Ministero della salute del 7 ottobre 2011 pubblicato nella GU n. 259 del 7 novembre 2011;

Decreto del Ministero della salute del 29 luglio 2013 Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) di cui al decreto 20 febbraio 2007 (G.U. Serie Generale, n. 258 del 04/11/2013)

Decreto 13 marzo 2018 Modifiche CND  

Decreto 10 novembre 2021 Modifiche CND

Il Comitato Tecnico Sanitario, sez.f - dispositivi medici, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, che ha sostituito la CUD, ha proceduto ad effettuare la necessaria revisione attraverso:

Decreto del Ministero della salute 8 giugno 2016 Modifiche e aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) (G.U. Serie Generale, n. 242 del 15 ottobre 2016)

Decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018

Decreto 10 novembre 2021 Modifiche CND Apportate le modifiche e gli aggiornamenti elencati negli allegati 1, 2 e 3, relativi rispettivamente ai codici della classificazione eliminati, ai codici aggiunti ed ai codici le cui descrizioni vengono modificate, la classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007.

Versioni della CND:

- Classificazione Aggiornata al DM 16.02.2026 ora (CID)
-
Classificazione Aggiornata al DM 10.11.2021
- Classificazione Aggiornata al DM 29.07.2013
- Classificazione Aggiornata al DM 07.10.2011
- Classificazione Aggiornata al DM 12.02.2010
- Classificazione Aggiornata al DM 13.03.2008
- Classificazione Aggiornata al DM 20.02.2007 (Abrogato da Decreto 29 dicembre 2025)

Strutturata l’EMDN /EC

 

[...] segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2026
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 18.02.2026 Decreto 29 dicembre 2025 Certifico Srl
0.0 23.02.2022 CND DM 10.11.2021 Certifico Srl

Collegati

Allegati (Riservati) Abbonati Marcatura CE
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Classificazione Italiana Dispositivi medici CID)
Classificazione Italiana Dispositivi medici CID
Certifico Srl - Rev. 1.0 2026
Abbonati Marcatura CE
IT 387 kB 0
Scarica il file (Classificazione Nazionale Dispositivi medici (CND))
Abbonati Marcatura CE
IT 177 kB 26
Scarica il file (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Come modificata DM 10.11.2021) IT 918 kB 15
Scarica il file (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Come modificata DM 10.11.2021) IT 418 kB 14
Scarica il file (Traduzione in lingua inglese dei codici CND come modificata dal DM 13.03.2018) IT 1264 kB 568
Scarica il file (Glossario delle tipologie terminali della CND come modificata dal DM 13.03.2018) IT 1459 kB 673
Scarica il file (Definizioni delle tipologie terminali della CND come modificata DM 13.03.2018) IT 2575 kB 691
Scarica il file (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) - Come modificata DM 13.03.18) IT 4542 kB 1420
Scarica il file (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) modificata dal DM 29.07.2013) IT 487 kB 855
Scarica il file (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) Approvata DM 07 ottobre 2011) IT 3681 kB 781
Scarica il file (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) Approvata DM 12 febbraio 2010) IT 539 kB 790
Scarica il file (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) Approvata D.M. 13 marzo 2008) IT 469 kB 1258
Scarica il file (Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) Approvata DM 20.02.2007) IT 983 kB 861
Scarica il file (Dispositivi medici)
Dispositivi medici
Definizioni DM 07.10.2011
Abbonati Marcatura CE
IT 2427 kB 1918
Scarica il file (Dispositivi medici)
Dispositivi medici
Glossario DM 07.10.2011
Abbonati Marcatura CE
IT 1303 kB 3377
Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Decreto 29 luglio 2013) IT 1551 kB 1228
Scarica il file (Decreto 7 ottobre 2011) IT 1929 kB 1289
Scarica il file (Decreto 12 febbraio 2010) IT 1746 kB 1364
Scarica il file (Decreto 13 marzo 2008) IT 954 kB 1286
Scarica il file (Decreto ministeriale del 22 settembre 2005) IT 39 kB 1287

Articoli correlati Marcatura CE

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024