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Comunicazione annuale pile e accumulatori
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Comunicazione annuale pile e accumulatori / Scadenza 31 marzo
ID 3579 | Update 28.02.2026 / Download Scheda Ecocamere 2026
L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 attuazione Direttiva 2006/66/CE (abrogata dal Regolamento (UE) 2023/1542), ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
I produttori, ai sensi dell'Art. 15 comma 3, comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 c. 3 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
D.Lgs 20 novembre 2008 n. 188
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Art. 10. Trattamento e riciclaggio
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B.
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Art. 14 Registro nazionale
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Art. 10. Trattamento e riciclaggio
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B.
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Art. 14 Registro nazionale
1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'articolo 13.
2. I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 15 Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio).
1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3.
2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B.
Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.
3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.
03.02.2017
Dal 16 gennaio 2017 sarà attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2016 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31 marzo 2017.
Dal 16 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2016 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.
La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2017.
La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori.
L'accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato.
Una volta fatto l'accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile.
Le informazioni richieste nonchè le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2016.
Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.
Si segnala che nella Sezione Profilo è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un'area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.
La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.
Sul sito www.registropile.it, nell'area Manuali, potete trovare il manuale per la presentazione della comunicazione.
D.Lgs 20 novembre 2008 n. 188 Consolidato 2019
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Art. 10. Trattamento e riciclaggio
c. 8
A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B.
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Art. 14 Registro nazionale
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c. 2
I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 10. Trattamento e riciclaggio
c. 8
A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B.
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Art. 14 Registro nazionale
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c. 2
I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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