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Regolamento di esecuzione (UE) 2026/387

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/387 / Formato valutazione tecnica europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/387 / Formato valutazione tecnica europea

ID 25610 | 24.02.2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/387 
della Commissione, del 23 febbraio 2026, che stabilisce il formato della valutazione tecnica europea a norma del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2026/387 del 24.2.2026

Entrata in vigore: 16.03.2026

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011, in particolare l’articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3110 stabilisce requisiti per quanto riguarda il contenuto della valutazione tecnica europea (European technical assessment - «ETA»). Poiché i dettagli tecnici necessari per l’attuazione dei sistemi di valutazione e verifica da applicare sono stabiliti nel documento per la valutazione europea applicabile (European assessment document - «EAD»), l’ETA dovrebbe contenere solo i dettagli tecnici aggiuntivi necessari per l’attuazione dei sistemi di valutazione e verifica che non sono inclusi nell’EAD.

(2) Il formato dell’ETA dovrebbe essere adattato per presentare le informazioni pertinenti conformemente agli elementi forniti nell’EAD applicabile. Dovrebbe inoltre essere coerente con gli orientamenti volti a garantire l’interoperabilità dei formati leggibili dall’uomo e meccanicamente per la dichiarazione di prestazione e di conformità elaborati conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/3110. I dettagli tecnici di cui sopra dovrebbero essere definiti in una parte generale e in una parte specifica dell’ETA (a tale proposito, la parte generale riguarda le informazioni di identificazione e le informazioni amministrative, mentre la parte specifica riguarda le informazioni tecniche), al fine di garantire una presentazione chiara, strutturata e armonizzata di dette informazioni.

(3) Per tutelare la riservatezza delle informazioni tecniche sul prodotto, il fabbricante dovrebbe essere in grado di indicare al competente organismo di valutazione tecnica quali parti della descrizione del prodotto sono riservate e non devono essere divulgate nell’ETA. Le informazioni riservate dovrebbero essere incluse in allegati separati dell’ETA.

(4) Si sono svolte consultazioni con l’Organizzazione per la valutazione tecnica, istituita a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3110, e il gruppo di esperti sull’acquis del regolamento sui prodotti da costruzione («CPR»), istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i prodotti da costruzione istituito dall’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/3110,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato della valutazione tecnica europea figura nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

ALLEGATO

Formato della valutazione tecnica europea

Se l’ETA è stampabile, i campi devono essere presentati in modo da consentire un’identificazione chiara. Nelle ETA leggibili dall’uomo e meccanicamente le informazioni devono essere fornite in un modo formalmente strutturato che sia a disposizione del pubblico.

Campi da includere nell’ETA:

1. Elenco dei campi da includere solo nell’ETA stampabile

a) Logo dell’organismo di valutazione tecnica che rilascia l’ETA;
b) logo dell’Organizzazione europea per la valutazione tecnica;
c) firma (alla fine del documento, allegati esclusi).

2. Elenco dei campi inclusi solo nell’ETA leggibile meccanicamente

a) Codice di identificazione del formato strutturato utilizzato (schema) con relativa versione;
b) permalink alle informazioni che descrivono il formato strutturato utilizzato (modello di dati e dizionario di dati);
c) firma digitale.

3. Elenco dei campi da includere nella parte generale dell’ETA (formato stampabile e formato leggibile dall’uomo e meccanicamente)

a) Riferimento al regolamento (UE) 2024/3110;
b) codice dell’ETA;
c) numero di versione dell’ETA;
d) eventuale versione sostituita dell’ETA;
e) data di rilascio dell’ETA;
f) lingua dell’ETA;
g) numero di identificazione dell’organismo di valutazione tecnica che rilascia l’ETA;
h) nome dell’organismo di valutazione tecnica che rilascia l’ETA;
i) indirizzo dell’organismo di valutazione tecnica che rilascia l’ETA;
j) denominazione commerciale del prodotto oggetto dell’ETA;
k) codice completo dell’EAD utilizzato per il rilascio dell’ETA;
l) titolo in inglese dell’EAD utilizzato per il rilascio dell’ETA;
m) fabbricante;
n) indirizzo del fabbricante;
o) stabilimenti di produzione contemplati dall’ETA (campo da ripetere se l’ETA riguarda più di un indirizzo dello stabilimento di produzione):
1) indirizzo;
2) codice, se l’indirizzo deve essere trattato come informazione riservata;
p) numero di pagine dell’ETA;
q) numero di eventuali allegati non riservati dell’ETA;
r) numero di eventuali allegati riservati dell’ETA;
s) riferimento all’eventuale allegato contenente informazioni riservate e non incluso nell’ETA, se resa pubblica (campo da ripetere se sono forniti più allegati).

4. Elenco dei campi da includere nella parte specifica dell’ETA (formato stampabile e formato leggibile dall’uomo e meccanicamente)

a) Descrizione tecnica del prodotto o della gamma di prodotti contemplati dall’ETA;
b) ulteriore specificazione degli usi previsti conformemente all’EAD applicabile;
c) risultati della valutazione della prestazione del prodotto, comprese la valutazione della prestazione per le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3110 e le informazioni necessarie in base agli orientamenti sulla digitalizzazione forniti nell’EAD, comprese le informazioni seguenti per ciascuna caratteristica essenziale:
1) nome della caratteristica essenziale;
2) riferimento univoco al metodo di valutazione applicabile;
3) quantità fisica della prestazione espressa secondo il sistema metrico SI: tempo (T), lunghezza (L), massa (M), corrente elettrica (I), temperatura termodinamica (K), quantità di sostanza (N) e intensità luminosa (J), una derivazione delle unità SI di base o un rapporto;
4) espressione dei risultati sotto forma di livello, classe o descrizione;
5) unità in cui la prestazione è fornita o è adimensionale;
6) informazioni supplementari necessarie per interpretare le informazioni fornite;
d) sistema di valutazione e verifica da applicare (campo da ripetere nel caso in cui siano applicabili più sistemi di valutazione e verifica);
e) eventuali dettagli tecnici non inclusi nell’EAD necessari per l’attuazione del sistema di valutazione e verifica;
f) riferimento alla base giuridica che stabilisce il sistema di valutazione e verifica applicabile (campo da ripetere nel caso in cui siano applicabili più basi giuridiche);
g) dettagli tecnici necessari per l’attuazione del sistema di valutazione e verifica.

5. Elenco dei campi da includere in relazione alla persona responsabile dell’organismo di valutazione tecnica per il rilascio dell’ETA

a) Nome della persona responsabile;
b) posizione della persona responsabile.

[...]

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