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ID 24389 | 06.08.2025 / In allegato
Decreto 6 giugno 2025 n. 115
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
(GU n.181 del 06.08.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2025
[...]
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 8), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anch’esse in lingua italiana»;
b) all’articolo 3, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. In aggiunta agli altri controlli di cui al presente articolo, per l’espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all’allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto, messe a disposizione sul mercato:
a) presso il fabbricante, è da verificare che le apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui all’Allegato I bis, parte I, del decreto, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio e, in particolare, ai requisiti indicati ai punti 2.1 e 2.2 di tale Allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività di controllo verifica, altresì, che la presa USB di cui al punto 2.1 del citato Allegato I bis , parte I, del decreto sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano necessari adattatori esterni rimovibili;
b) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare il rispetto dell’articolo 3- bis , commi 1 e 2, del decreto, controllando che, se l’operatore economico offre la possibilità di acquistare le apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all’allegato I bis , parte I, punto 1, del decreto insieme a un dispositivo di ricarica, l’operatore economico offra anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. La verifica che tale possibilità sia offerta, quando l’apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, è effettuata attraverso il controllo:
1) della disponibilità di entrambe le confezioni dell’apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. Il cavo di ricarica, conforme all’Allegato I bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza;
2) della presenza dei pittogrammi di cui all’Allegato I bis , parte III, punti 1.1 e 1.2, del decreto, che, rispettivamente, attestino o escludano l’inclusione del dispositivo di ricarica;
3) che i pittogrammi siano apposti ed esposti in conformità dell’articolo 3- bis , comma 2, del decreto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche vicino all’indicazione del prezzo.
c) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la presenza delle informazioni in lingua italiana sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell’Allegato I bis , parte II, del decreto nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l’apparecchiatura radio ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto. Tali informazioni possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe;
d) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la presenza dell’etichetta di cui all’articolo 10, comma 8 bis , del decreto come indicato nell’Allegato I bis , parte IV, del medesimo decreto nelle istruzioni e, sull’imballaggio, stampata ovvero apposta come autoadesivo. In assenza di imballaggio l’autoadesivo è apposto sull’apparecchiatura radio. Inoltre, quando l’apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, è da verificare che l’etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all’indicazione del prezzo;
e) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell’etichetta, secondo quanto indicato rispettivamente nell’Allegato I bis , parti III e IV, del decreto.».
2. I controlli introdotti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, dal comma 1 del presente articolo sono disposti sulle apparecchiature radio immesse sul mercato successivamente alle date indicate nell’articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio come individuata nell’Allegato I bis , parte I, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
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