Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Rev. 0.0 2019 (applicabile dal 16 Luglio 2022)
Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003. (GU L 170/1 del 25.06.2019)
Entrata in vigore: 15.07.2019
Applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022.
Tuttavia:
a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e
b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.
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Articolo 16 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all’allegato V, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato IV ed è continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell’UE è immesso o messo a disposizione.
3. Se a un prodotto fertilizzante dell’UE si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un’unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. Tale dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità pertinenti.
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
Articolo 17 Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 18 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE.
2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto fertilizzante dell’UE sia immesso sul mercato.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, ove richiesto ai sensi dell’allegato IV.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
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