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Direttiva (UE) 2023/2668

ID 20865 | | Visite: 2976 | Legislazione amiantoPermalink: https://www.certifico.com/id/20865

Direttiva  UE  2023 2668

Direttiva (UE) 2023/2668 | Modifica Direttiva 2009/148/CE protezione esposizione amianto sul lavoro

ID 20865 | 30.11.2023

Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

GU L 2023/266 del 30.11.2023

Entrata in vigore: 20.12.2023

Attuazione direttiva: 21.12.2025

Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:

a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore (considerate fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri dal 21.12.2029

o

b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

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Vedasi testo consolidato 

Cover SMALL Direttiva 2009 148 CE
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano per la loro sicurezza e la loro salute dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi connessi con l’esposizione professionale all’amianto. Dette prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione, mentre gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose.

(2) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che sono più favorevoli ai lavoratori per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro.

(3) L’amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. L’amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all’esposizione all’amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell’aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l’esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.

(4) In linea con l’approccio della «salute in tutte le politiche», la protezione della salute dei lavoratori dall’esposizione all’amianto ha una dimensione trasversale ed è pertinente per numerose politiche e attività dell’Unione, segnatamente nel settore dell’ambiente, dove l’azione dell’Unione consiste nel contribuire, tra l’altro, alla protezione della salute umana. L’Unione ha altresì un importante ruolo da svolgere sul piano internazionale per dare il buon esempio quando si tratta della prevenzione delle malattie connesse all’amianto e per collaborare con altre organizzazioni internazionali e con paesi terzi al fine di ottenere un divieto globale dell’amianto. Inoltre, la presente direttiva si applica in sinergia con altre iniziative dell’Unione.

(5) Esistono tipi di esposizione all’amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell’amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l’esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all’amianto, e l’esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli. Sia l’esposizione passiva che l’esposizione secondaria possono avere un impatto significativo sulla salute. Sebbene tutte le forme di amianto siano state vietate nell’Unione, esso è ancora presente in alcune strutture, in particolare negli edifici costruiti prima dell’introduzione del divieto, il che può comportare un’esposizione professionale e non professionale se i materiali contenenti amianto nell’edificio vengono disturbati o danneggiati. Evitare l’esposizione all’amianto, in qualsiasi forma, rimane pertanto fondamentale. Per quanto concerne l’esposizione passiva dei lavoratori all’amianto, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e la direttiva 2009/148/CE impongono ai datori di lavoro di essere in possesso di una valutazione di tutti i rischi riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro, individuando anche i rischi potenziali come quelli derivanti dall’esposizione passiva all’amianto, e di mettere in atto le misure preventive e protettive necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo presente che il principio di evitare i rischi è la base di partenza di qualsiasi misura attuata. Per quanto concerne l’esposizione secondaria all’amianto o ai materiali contenenti amianto, le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui alla presente direttiva sono strumenti importanti mediante i quali evitare tale esposizione.

(6) Le donne sono particolarmente a rischio per quanto concerne taluni tipi di esposizione all’amianto, tra cui l’esposizione secondaria. La ripartizione per genere delle attività sul luogo di lavoro costituisce un fattore di rischio per il monitoraggio, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento delle malattie correlate all’amianto. È pertanto essenziale tenere conto delle differenze di genere relativamente all’esposizione all’amianto e alle complicanze per la salute successive ad essa, per migliorare la prevenzione e l’identificazione delle malattie imputabili a tale esposizione.

(7) A seguito di nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori esposti contraggano malattie connesse all’amianto. Poiché l’amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece stabilire un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un valore limite di esposizione professionale (valore limite) tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio. È di conseguenza opportuno rivedere il valore limite e la metodologia di misurazione per l’amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto.

(8) La deroga da alcune disposizioni della direttiva 2009/148/CE relative all’esposizione sporadica e di debole intensità prevista da tale direttiva non dovrebbe essere applicata a una sostanza cancerogena priva di soglia quale l’amianto in relazione ai requisiti concernenti la registrazione dell’esposizione e la sorveglianza medica dei lavoratori di cui a tale direttiva.

(9) Il piano europeo di lotta contro il cancro, presentato nella comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021, supporta la necessità di intervenire nel settore della protezione dei lavoratori contro le sostanze cancerogene. Una migliore protezione dei lavoratori esposti all’amianto è importante anche nel contesto della transizione verde e dell’attuazione del Green Deal europeo, compresa in particolare l’«ondata di ristrutturazioni per l’Europa» di cui alla comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020. Anche le raccomandazioni dei cittadini nel quadro della Conferenza sul futuro dell’Europa, svoltasi dall’aprile 2021 al maggio 2022, hanno sottolineato l’importanza di condizioni di lavoro eque, in particolare la revisione della direttiva 2009/148/CE.

(10) Nel quadro dell’«ondata di ristrutturazioni per l’Europa», i cui obiettivi sono la decarbonizzazione degli edifici, la lotta alla povertà energetica e il rafforzamento della sovranità dell’Unione attraverso l’efficienza energetica, è essenziale che la rimozione e lo smaltimento sicuri dei materiali contenenti amianto rappresentino una priorità, in quanto la riparazione, la manutenzione, l’incapsulamento o la sigillatura possono comportare il rinvio della rimozione, il che può, a sua volta, far perdurare il rischio di esposizione dei lavoratori. Pertanto, i datori di lavoro, quando valutano se un’attività comporti o possa comportare un rischio di esposizione all’amianto o a materiali contenenti amianto, dovrebbero preferire la rimozione totale dell’amianto rispetto a qualsiasi altra attività di manipolazione, ogniqualvolta ciò sia fattibile e vantaggioso per la protezione dei lavoratori. Inoltre, i lavoratori che sono esposti o che rischiano di essere esposti all’amianto devono essere prontamente formati. Al fine di garantire requisiti minimi per una formazione di alta qualità, un allegato della direttiva 2009/148/CE dovrebbe prevedere requisiti minimi di formazione, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell’amianto.

(11) Un valore limite vincolante da non superare per l’amianto è un’importante componente delle disposizioni generali per la protezione dei lavoratori stabilite dalla direttiva 2009/148/CE, oltre alle opportune misure di gestione dei rischi e alla fornitura di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di altri dispositivi di protezione individuale.

(12) Il valore limite per l’amianto stabilito dalla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere riveduto alla luce delle valutazioni della Commissione e di evidenze scientifiche e dati tecnici recenti. È necessario rafforzare le misure di prevenzione e protezione per attuare tale valore limite riveduto negli Stati membri.

(13) Nella presente direttiva è opportuno stabilire un valore limite riveduto alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche riguardanti gli effetti sulla salute e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero basarsi sui pareri del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e sui pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.

(14) Le tecnologie attualmente disponibili per la misurazione delle fibre di amianto non consentono la misurazione a concentrazioni molto basse quando vengono conteggiate le fibre sottili. Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei lavoratori tenendo debitamente conto della fattibilità della misurazione, nell’utilizzare tali tecnologie è pertanto necessario scegliere se conteggiare le fibre sottili o se applicare un basso valore limite di concentrazione. Alcuni Stati membri hanno optato per un valore limite inferiore senza conteggiare le fibre più sottili, mentre altri hanno scelto un valore limite più elevato e conteggiano le fibre sottili. Al fine di garantire un approccio equilibrato, sarebbe opportuno fissare valori limite diversi, a seconda della dimensione della fibra presa in considerazione per la misurazione delle fibre di amianto nell’aria, segnatamente fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, nonché, una volta completata la transizione tecnologica verso la microscopia elettronica, fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

(15) Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti e di un approccio equilibrato che garantisca nel contempo un’adeguata protezione dei lavoratori a livello dell’Unione, è opportuno stabilire valori limite riveduti che, a seconda del metodo di misurazione delle fibre utilizzato in un dato Stato membro, dovrebbero essere pari a 0,002 fibre per cm3 quando si conteggiano fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, oppure essere pari a 0,01 fibre per cm3 quando si conteggiano anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurati in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

(16) La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell’Unione, conformemente all’articolo 154 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ha inoltre consultato il CCSS, che ha adottato un parere in cui fornisce informazioni per l’efficace attuazione delle varie opzioni di valore limite riveduto. Il 20 ottobre 2021 Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui chiede una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell’Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell’amianto.

(17) Sebbene non consenta la misurazione delle fibre più sottili nocive alla salute, la microscopia ottica è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell’amianto. Poiché è possibile misurare un valore limite pari a 0,01 fibre/cm3 tramite microscopia a contrasto di fase (PCM), non è necessario un periodo di transizione per l’attuazione di tale valore limite. In linea con il parere del CCSS dovrebbe essere utilizzato un metodo più moderno e più sensibile basato sulla microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o più sensibili, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento tecnico e di una maggiore coerenza tra le diverse metodologie attualmente applicate nell’Unione. Al fine di concedere tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti relativi alla misurazione delle fibre di amianto, è opportuno prevedere un periodo di recepimento pari a sei anni. La Commissione è nella posizione adatta per sostenere e agevolare gli Stati membri in relazione alla sostituzione della metodologia, in particolare attraverso l’elaborazione di linee guida.

(18) La misurazione delle fibre di amianto nell’aria utilizzando metodi analitici basati sulla microscopia elettronica rappresenterebbe un miglioramento significativo ai fini del monitoraggio dell’amianto, in quanto consentirà la misurazione delle fibre più sottili. Il passaggio alla microscopia elettronica, o a qualunque altro metodo che dia risultati equivalenti o maggiormente accurati, potrebbe portare a un considerevole aumento del numero di fibre individuate rispetto a quelle rilevabili con la PCM. Gli Stati membri e i datori di lavoro necessitano di tempo per acquisire esperienza nella misurazione delle fibre mediante microscopia elettronica, attuare migliori misure preventive e raccogliere nuovi dati sull’esposizione derivanti dall’applicazione combinata del valore limite e del metodo basato sulla microscopia elettronica. Tale esperienza sarà importante per creare le condizioni necessarie a valutare la fattibilità di un’ulteriore riduzione dei valori limite.

(19) Il campionamento dell’amianto dovrebbe riflettere l’esposizione personale del lavoratore all’amianto. I campioni dovrebbero pertanto essere prelevati a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative in situazioni rappresentative e realistiche in cui i lavoratori sono esposti alla polvere di amianto.

(20) Tenendo conto dell’obbligo di ridurre al minimo l’esposizione stabilito nella direttiva 2009/148/CE e nella direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro dovrebbero garantire che i rischi connessi con l’esposizione dei lavoratori all’amianto durante il lavoro siano ridotti al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile.

(21) Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni, comprese tecnologie all’avanguardia, per i lavoratori esposti o che possono essere esposti all’amianto al fine di ridurre la concentrazione di fibre di amianto nell’aria al livello più basso tecnicamente possibile al di sotto del valore limite, ad esempio attraverso l’aspirazione delle polveri alla fonte e la pulizia e la manutenzione dei locali. Per i lavori svolti in ambienti chiusi, sono necessarie misure specifiche per la protezione dei lavoratori, come la soppressione delle polveri, l’approvvigionamento di aria fresca e l’uso di filtri HEPA. Sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e rafforzare i relativi requisiti di formazione sono elementi importanti al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi con tale esposizione.

(22) Le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all’amianto e dell’impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza medica di detti lavoratori sono importanti, in particolare il proseguimento della sorveglianza medica dopo la fine dell’esposizione. L’allegato I della direttiva 2009/148/CE, relativo all’accertamento clinico dei lavoratori, dovrebbe essere aggiornato alla luce delle conoscenze di cui si dispone attualmente sulle malattie che possono essere causate dall’esposizione all’amianto. È importante che l’allegato I sia rivisto periodicamente per riflettere l’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

(23) Un sistema di notifica è importante per far sì che le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di sorvegliare i lavori durante i quali è possibile che l’amianto venga disturbato e per consentire, se del caso, l’intervento delle autorità competenti per garantire la protezione dei lavoratori coinvolti.

(24) I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro dovrebbe garantire lo svolgimento di un esame della presenza di materiali contenenti amianto, da parte di un operatore qualificato, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e dovrebbe ottenere il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Sulla base delle informazioni ricevute, il datore di lavoro dovrebbe individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all’eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale dell’uso dell’amianto. È importante che i datori di lavoro comunichino tali informazioni ai lavoratori che possono essere esposti all’amianto per averlo lavorato, utilizzato, manutenuto o in conseguenza di altre attività. L’individuazione dei materiali contenenti amianto non dovrebbe esimere il datore di lavoro dall’effettuare una valutazione dei rischi quale prevista dalla presente direttiva.

(25) La direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere periodicamente aggiornata per tenere conto delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnici più recenti. Tali aggiornamenti dovrebbero tenere conto di una valutazione dei diversi tipi di fibre di amianto e dei loro effetti nocivi sulla salute. Nel contesto della prossima valutazione a norma dell’articolo 22 di tale direttiva, la Commissione dovrebbe valutare se vi è la necessità di ampliare l’ambito di applicazione di tale direttiva, in particolare all’erionite, alla riebeckite, alla winchite, alla richterite e alla fluoro-edenite, nonché se vi è la necessità di misure supplementari per garantire la protezione dall’esposizione secondaria all’amianto sul luogo di lavoro. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustri i risultati della sua valutazione, previa consultazione delle parti sociali. Tale relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare la direttiva 2009/148/CE di conseguenza.

(26) È necessario fornire un sostegno tecnico sufficiente e mirato per aiutare i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, ad attuare la presente direttiva.

(27) Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, le imprese dovrebbero ottenere dalle autorità competenti autorizzazioni rinnovabili conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

(28) I vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza rischiano di essere esposti all’amianto nel corso del loro lavoro. È pertanto importante che i loro datori di lavoro valutino, conformemente alla presente direttiva, il rischio di esposizione dei lavoratori all’amianto e che adottino le misure necessarie per proteggere la sicurezza e la salute di tali lavoratori. Al fine di sostenere i datori di lavoro nell’adozione di tali misure, è importante che la Commissione elabori orientamenti che tengano conto delle specificità delle attività di tali lavoratori e delle informazioni relative ai rischi della loro esposizione. Tali orientamenti dovrebbero basarsi sulle migliori prassi disponibili negli Stati membri e sulla consultazione dei portatori di interessi. A tal fine dovrebbe essere previsto uno scambio più sistematico delle migliori prassi tra gli Stati membri.

(29) È importante che la Commissione, in cooperazione con il CCSS, elabori e pubblichi orientamenti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva per agevolarne l’attuazione. Tali orientamenti dovrebbero includere, se del caso, soluzioni specifiche per settore. Tali orientamenti dovrebbero inoltre includere indicazioni per i datori di lavoro su come dare priorità alla rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell’amianto quando valutano il rischio di esposizione all’amianto o ai materiali contenenti amianto. Tali orientamenti dovrebbero, se del caso, essere riesaminati ogni cinque anni, in particolare alla luce degli sviluppi tecnologici e scientifici in materia di identificazione, misurazione e segnalazione dell’amianto.

(30) La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina sta causando, oltre alla sofferenza del popolo ucraino, anche danni significativi alle infrastrutture, alle abitazioni e più in generale all’ambiente edificato. Poiché l’Ucraina ha vietato l’uso dell’amianto solo nel 2017, la futura ricostruzione del paese comporta un rischio significativo per i lavoratori, in particolare per quelli coinvolti nel trattamento dei rifiuti di demolizione. È pertanto importante che i datori di lavoro tengano adeguatamente conto dei rischi derivanti dall’esposizione all’amianto per i lavoratori che svolgono attività di ricostruzione nei paesi terzi.

(31) In vista del futuro incremento delle ristrutturazioni termiche degli edifici, è indispensabile sostenere le attività di ricerca e sviluppo per garantire la migliore tutela possibile dei lavoratori che sono o possono essere esposti all’amianto.

(32) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, anche attraverso la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/148/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Modifiche della Direttiva 2009/148/CE

La Direttiva 2009/148/CE è così modificata:

1) all’articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Laddove siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).»;"

2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine “amianto” indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2):

a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS (*3);

b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS;

c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS;

d) il crisotilo d’amianto, n. 12001-29-5 del CAS;

e) la crocidolite d’amianto, n. 12001-28-4 del CAS;

f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS.

(*2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)."

(*3) Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).»;"

3) l’articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, tale rischio è valutato in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell’amianto.»;

b) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 non sarà superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, gli Stati membri possono derogare all’articolo 4 quando il lavoro prevede:»;

4) all’articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La notifica comprende almeno una descrizione sintetica:

a) dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;

b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;

c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, lo scambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;

d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima valutazione della salute dei lavoratori in conformità dell’articolo 18;

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate, unitamente a un prospetto dei dispositivi utilizzati, per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino le informazioni di cui al secondo comma, lettera d), conformemente al diritto nazionale, per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per garantire che i lavoratori che svolgono lavori connessi all’amianto siano adeguatamente formati, tenendo debitamente conto degli effetti a lungo termine dell’amianto sulla salute dei lavoratori.»;

5) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, in particolare attraverso le misure seguenti:

a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;

b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria adottando misure quali:

i) l’eliminazione della polvere di amianto;

ii) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte;

iii) la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell’aria;

b bis) i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione;

b ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione;

b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione, e si prestano ad esserlo;

d) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e) i residui, a eccezione di quelli derivanti da attività estrattive, sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto e sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*4) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;"

6) l’articolo 7 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi e per garantire il rispetto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, la misurazione delle fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro è effettuato a intervalli regolari durante specifiche fasi operative.

2. Il campionamento riflette l’esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.»;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.»;

7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

2. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:

a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o

b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.»;

8) l’articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente.

Il lavoro prosegue nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

Quando il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non è permanente e la sua durata per ogni lavoratore è limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche, periodi di riposo regolari durante lo svolgimento di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.»;

9) all’articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all’amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.»;

10) all’articolo 12, il primo comma è così modificato:

a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del pertinente valore limite fissato all’articolo 8 nonostante l’adozione di tutte le possibili misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i lavoratori ricevono appositi dispositivi di protezione individuale da indossare, che sono manipolati in modo appropriato e, per quanto riguarda in particolare le vie respiratorie, che sono regolati individualmente, anche mediante controlli sull’idoneità, conformemente alla direttiva 89/656/CEE del Consiglio (*5);

(*5) Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).»;"

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori e, per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata è a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.»;

11) all’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, prima della ripresa di altre attività.»;

12) l’articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, conformemente al diritto e alle prassi nazionali applicabili nel luogo in cui si svolgono i lavori.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I requisiti minimi relativi al contenuto, alla durata e alla frequenza della formazione erogata a norma del presente articolo e alla relativa documentazione sono stabiliti nell’allegato I bis.»;

13) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

«1. Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto ottengono, prima dell’inizio dei lavori, un’autorizzazione dall’autorità competente. A tal fine forniscono a tale autorità competente almeno la prova di conformità all’articolo 6 e i certificati attestanti il completamento della formazione conformemente all’articolo 14 e all’allegato I bis.

2. Gli Stati membri rendono pubblico l’elenco delle imprese che hanno ottenuto un’autorizzazione a norma del paragrafo 1, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.»;

14) all’articolo 18, il paragrafo 1 è soppresso;

15) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 quater

1. La Commissione valuta, nel contesto della prossima valutazione a norma dell’articolo 22, se vi sia la necessità di aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi di cui all’articolo 2 alla luce delle conoscenze scientifiche, nonché la necessità di misure supplementari per garantire la protezione dall’esposizione secondaria all’amianto sul luogo di lavoro.

2. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e previa consultazione del CCSS, la Commissione valuta se sia opportuno o necessario aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi di cui all’articolo 2. La Commissione valuta in particolare se sia opportuno includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva ulteriori silicati fibrosi quali l’erionite, la riebeckite, la winchite, la richterite e la fluoro-edenite, nonché se sia opportuno adottare misure supplementari per garantire la protezione dall’esposizione secondaria all’amianto sul luogo di lavoro. La Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative a tale riguardo.»;

16) l’articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il datore di lavoro iscrive le informazioni relative ai lavoratori impegnati nelle attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in un registro. Dette informazioni indicano il carattere e la durata dell’attività, nonché l’esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l’autorità responsabile della sorveglianza medica hanno accesso a detto registro. I lavoratori interessati possono prendere visione dei propri risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.»;

17) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall’esposizione all’amianto figura all’allegato I.»;

18) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 22 bis

1. Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 22, della disponibilità di prove scientifiche, degli sviluppi tecnici e del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite.

2. La Commissione fornisce un adeguato sostegno tecnico ai datori di lavoro che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, come pure informazioni sui pertinenti fondi dell’Unione, con l’obiettivo di aiutare gli Stati membri a utilizzare al meglio tali fondi e a facilitarne l’accesso, in particolare per le piccole e medie imprese, comprese le microimprese.»;

19) all’allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:

- asbestosi,

-  mesotelioma,

-  cancro del polmone,

-  cancro gastrointestinale,

- cancro della laringe,

-  cancro delle ovaie,

-  malattie pleuriche non maligne.»;

20) il testo figurante nell’allegato della presente direttiva è inserito come allegato I bis.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 6), lettere c) e d), (per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2009/148/CE), e punto 7) (per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/148/CE), entro il 21 dicembre 2029. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Prima di aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative conformemente al primo comma, gli Stati membri effettuano, ove possibile, la misurazione delle fibre tramite PCM, secondo il metodo raccomandato nel 1997 dall’Organizzazione mondiale della sanità, o qualsiasi altro metodo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.

3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

...

ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

Requisiti minimi in materia di formazione

I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione obbligatoria, che comprende almeno i requisiti minimi seguenti:

1) la formazione è impartita all’inizio del rapporto di lavoro e ogniqualvolta sono individuate ulteriori esigenze di formazione;

2) la durata della formazione è adeguata alle mansioni dei lavoratori interessati;

3) la formazione è impartita da un formatore la cui qualifica è riconosciuta conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

4) Ogni lavoratore che abbia seguito una formazione in modo soddisfacente riceve un certificato di formazione che indica quanto segue:

a) la data della formazione;

b) la durata della formazione;

c) il contenuto della formazione;

d) la lingua della formazione;

e) il nome, la qualifica e i recapiti del formatore o dell’istituto che ha fornito la formazione o di entrambi.

5) I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione teorica e pratica riguardante almeno gli elementi seguenti:

a) il diritto applicabile dello Stato membro in cui sono realizzati i lavori;

b) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico dovuto al fumare;

c) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

d) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

e) le prassi di lavoro sicure, i controlli e i dispositivi di protezione;

f) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

g) le procedure di emergenza;

h) le procedure di decontaminazione;

i) l’eliminazione dei residui;

j) la necessità della sorveglianza medica.

La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della professione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.

6) I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del punto 5), una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi, conformemente alla presente direttiva.
...

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