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Decreto 14 agosto 2025 

Decreto 14 agosto 2025 

Decreto 14 agosto 2025 / PI università e AFAM: Attuazione adeguamento a scadenze differenziate

ID 24524 | 03.09.2025 / In allegato

Decreto 14 agosto 2025 
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

(GU n.204 del 03.09.2025)

Entrata in vigore: 04.09.2025
___________

IL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto»;

Visto il decreto legislativo dell’8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto l’articolo 4, commi 2 e 2 -ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dall’articolo 6, comma 3 -bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come modificati dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, che proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola nonché per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica al 31 dicembre 2027;

Visto l’articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell’università e della ricerca;

Visto l’articolo 5, comma 4 -quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, introdotto dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 19 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2017;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 21 marzo 2018, recante «Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 agosto 2018;

Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021 recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 4 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021, recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 29 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 25 agosto 2022, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, recante «Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 8 settembre 2022;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4 -quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1. Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:

a) entro il 31 dicembre 2025, i responsabili delle attività individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell’attività, fatta salva, l’acquisizione del parere nel caso di deroga di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151;
b) entro il 31 dicembre 2025, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalità); 7.1 secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);
c) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto sono effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, resta fermo l’obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle misure relative a:
S.10.4 (soluzioni progettuali);
S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica);
S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento); 
livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio);
S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio);
V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);
segnaletica di sicurezza ove prevista;
livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

Art. 2. Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attività di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:
a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
c. garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente;
d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell’attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali;
e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f. assicurare ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021 ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512;
g. provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno, in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.

4. L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) è riportata nel registro dei controlli nel rispetto della normativa vigente.

5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...]

Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025)

All’articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito):
[…]

4-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".

4-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quinquies. Il termine previsto per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all’articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025.

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024