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Regolamento GAR | Regolamento (UE) 2016/426

ID 5944 | | Visite: 11616 | Regolamento apparecchi gasPermalink: https://www.certifico.com/id/5944

Regolamento GAR | Regolamento (UE) 2016/426

Regolamento GAR | Regolamento (UE) 2016/426

Regolamento (UE) 2016/426
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
(GUUE 
L 81/99 del 31.03.2016)

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Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Entrata in vigore: 21 Aprile 2018

Il Regolamento abroga la direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" a decorrere completamente dal 21 aprile 2018.

Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori. 

Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante; 
b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; 
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente: 

a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; 
b) all'uso su aerei e ferrovie; 
c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori. Ai fini del presente paragrafo, un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico. 

Se gli aspetti trattati dal presente regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il presente regolamento non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti. 

Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui all'allegato I, punto 3.5, del presente regolamento non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura adottata ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

Il presente regolamento non inficia l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare misure atte a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, ai sensi delle direttive 2009/28/CE2010/31/UE e 2012/27/UE. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE.

Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne:
a) l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016; 
b) l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Attuazione

Il Regolamento (UE) 2016/426 è stato attuato in IT con il D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019).

...

Prezzo: gratuito
Formato: pdf
Pagine: +90
Ed.: 1.0 2018
Pubblicato: 10/04/2018
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN:  978-88-98550-99-9
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full

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Tags: Marcatura CE Regolamento apparecchi a gas Abbonati Marcatura CE Testo consolidato

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