Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.471
/ Documenti scaricati: 32.328.210
/ Documenti scaricati: 32.328.210
ID 5944 | 11.09.2025 / Ed. 3.0 2025
Regolamento (UE) 2016/426
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
(GU L 81/99 del 31.03.2016)
Disponibile Regolamento GAR e NTA | Regolamento (UE) 2016/426, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE
Inserito Elenco consolidato Norme armonizzate Regolamento apparecchi a gas Reg. (UE) 2016/426 GAR all'11 Settembre 2025.
Elenco consolidato:
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione, del 10 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/224 del 12.01.2024). Entrata in vigore: 12.01.2024. Decisione abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione. (GU L 2024/2944, 2.12.2024). Entrata in vigore: 02.12.2024
- Decisione di esecuzione (UE) 2025/1793 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di cottura a gas per uso domestico, regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas, dispositivi termoelettrici di sicurezza all’accensione e allo spegnimento, caldaie per riscaldamento a gas e valvole automatiche di sfiato per bruciatori a gas e apparecchi a gas. (GU L 2025/1793 dell'11.9.2025). Entrata in vigore: 11.09.2025
Entrata in vigore: 21 Aprile 2018
Il Regolamento abroga la direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" a decorrere completamente dal 21 aprile 2018.
Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.
Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.
Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente:
a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
b) all'uso su aerei e ferrovie;
c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori. Ai fini del presente paragrafo, un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico.
Se gli aspetti trattati dal presente regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il presente regolamento non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti.
Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui all'allegato I, punto 3.5, del presente regolamento non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura adottata ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
Il presente regolamento non inficia l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare misure atte a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, ai sensi delle direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne:
a) l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Attuazione
Il Regolamento (UE) 2016/426 è stato attuato in IT con il D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22.10.2019).
...
Formato: pdf
Pagine: +90
Ed.: 3.0 2025
Pubblicato: 11/09/2025
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-99-9
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
Il Nuovo Regolamento DPI sarà presumibilmente pubblicato nel 1° quadrimestre 2016 e sostituirà la Direttiva 89/686/CE che è vigore da oltre 20 anni (re...
REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione de...
Report 45 dell'11/11/2022 N. 04 A12/01599/22 Germania
Approfondimento tecnico: Scatola musicale
Il prodotto, di marca Musicbox Kingdom, mod. 4383...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024