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Regolamento (UE) 2025/2509

Regolamento (UE) 2025/2509

Regolamento (UE) 2025/2509 / Regolamento giocattoli

ID 25110 | 12.12.2025

Regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE

GU L 2025/2509 del 12.12.2025

Entrata in vigore: 1° gennaio 2026

Applicazione a decorrere dal 1° agosto 2030

Tuttavia, gli articoli da 28 a 44 e gli articoli da 49 a 55 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026

____________

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, tenendo debitamente conto del principio di precauzione, nonché norme sulla libera circolazione dei giocattoli nell'Unione.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (giocattoli).

Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di tale fascia di età.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati nell'allegato I.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare se specifici prodotti o categorie di prodotti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e possano pertanto essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 3. La data di applicazione di tali atti di esecuzione non può essere inferiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati o nei casi in cui si ritenga che alcune categorie di prodotti non soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel qual caso può essere fissata una data di applicazione anteriore.

[...]

Articolo 4 Libera circolazione

1. Gli Stati membri non proibiscono, limitano od ostacolano, per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad altri aspetti contemplati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi al presente regolamento.

2. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono l'esposizione di un giocattolo non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che tale giocattolo non è conforme al presente regolamento e non sarà messo a disposizione sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

Durante le fiere, le mostre e le dimostrazioni, gli operatori economici adottano precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

Articolo 5 Requisiti essenziali di sicurezza

1. I giocattoli sono immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, che consistono nell'obbligo di sicurezza di cui al paragrafo 2 («obbligo generale di sicurezza») e nei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II («requisiti specifici di sicurezza»).

2. I giocattoli non presentano rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di altre persone quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Nel valutare il rischio di cui al primo comma, si tiene conto delle capacità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza. Se un giocattolo è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 36 mesi o appartenenti a un'altra fascia di età specificata, si tiene conto delle capacità degli utilizzatori appartenenti alla fascia d'età specificata.

3. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile dei giocattoli stessi.

Articolo 6 Avvertenze

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, i giocattoli recano avvertenze che specificano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

2. Le categorie di giocattoli elencate nell'allegato III recano avvertenze conformemente alle disposizioni relative a ciascuna categoria che figurano in tale allegato.

I giocattoli non recano una o più delle avvertenze di cui all'allegato III qualora queste confliggano con l'uso previsto o ragionevolmente prevedibile del giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.

3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile e comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Sui giocattoli venduti senza imballaggio sono apposte opportune avvertenze, se la superficie del giocattolo lo consente. In caso contrario, le avvertenze sono apposte sull'etichetta.

Le avvertenze sono conformi ai criteri di visibilità e leggibilità di cui all'allegato III.

Le avvertenze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza.

4. Le etichette e le istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione dei bambini o di chi ne effettua la sorveglianza sui pericoli intrinseci e sui rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, considerando la fascia d'età dei bambini a cui i giocattoli sono destinati, e su come evitare tali pericoli e rischi.

[...]

Articolo 15 Presunzione di conformità dei giocattoli

I giocattoli conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali norme o parti di esse.

Articolo 16 Specifiche comuni

1. I giocattoli conformi alle specifiche comuni di cui al paragrafo 2 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. In casi eccezionali, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni relative ai requisiti che forniscono i mezzi per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza applicabili.

Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) manca una norma armonizzata che copra i requisiti essenziali di sicurezza applicabili il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole; e
b) la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme europee per i requisiti essenziali di sicurezza applicabili e:
i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure
ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

- non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;
- non soddisfano la richiesta; oppure
- non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 3.

3. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del fatto che ritiene soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo.

Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e consulta tutti i portatori di interessi pertinenti.

4. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo o parti di essi che riguardano gli stessi requisiti essenziali di sicurezza contemplati da tale norma armonizzata.

5. Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di sicurezza, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta la spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Articolo 17 Principi generali della marcatura CE

I giocattoli messi a disposizione sul mercato recano la marcatura CE.

La marcatura CE è soggetta ai principi generali stabiliti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 18 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta. Qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non consentano ciò, la marcatura CE è apposta sull'eventuale imballaggio o sui documenti che accompagnano il giocattolo.

Se la marcatura CE non è visibile dall'esterno dell'imballaggio, è apposta anche sull'imballaggio.

2. La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato.

3. La marcatura CE, ove applicabile in conformità dell'articolo 6, può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra avvertenza che indichi un rischio o un uso particolare.

4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e adottano le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.

Articolo 19 Passaporto digitale di prodotto

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, il fabbricante crea un apposito passaporto digitale di prodotto. Il passaporto digitale di prodotto soddisfa i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 20.

2. Il passaporto digitale di prodotto:

a) corrisponde a uno specifico modello di giocattolo;
b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui al presente regolamento e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza;
c) contiene almeno i dati di cui all'allegato VI, parte I;
d) è accurato, completo e aggiornato;
e) è disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il giocattolo è messo a disposizione sul mercato;
f) è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici conformemente ai diritti di accesso stabiliti a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera d);
g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto digitale di prodotto;
h) è collegato tramite un supporto dati a un identificativo univoco persistente del prodotto; e
i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, il passaporto digitale di prodotto può contenere i dati indicati nell'allegato VI, parte II.

4. Creando il passaporto digitale di prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo al presente regolamento.

5. Se il passaporto digitale di prodotto creato a norma del presente regolamento per un giocattolo contiene tutte le informazioni richieste per la dichiarazione di conformità conformemente, a seconda dei casi, al regolamento (UE) 2024/1689 o (UE) 2024/2847, alla direttiva 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE o 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione si applicano le disposizioni seguenti:

a) i fabbricanti e, se del caso, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio sono considerati conformi all'obbligo di redigere una dichiarazione di conformità UE conformemente, a seconda dei casi, all'articolo 16, lettera g), del regolamento (UE) 2024/1689, all'articolo 13, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2024/2847, all'articolo 7, lettera c), della direttiva 2011/65/UE, all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/30/UE, all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/35/UE, all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE o all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/945;
b) i fabbricanti sono inoltre considerati conformi, se del caso, all'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 20, del regolamento (UE) 2024/2847, all'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/30/UE o all'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2019/945;
c) con il passaporto digitale di prodotto i fabbricanti si assumono la responsabilità della conformità del giocattolo ai requisiti stabiliti nei regolamenti o nelle direttive applicabili;
d) gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio utilizzano il passaporto digitale di prodotto per adempiere ai loro obblighi relativi alla dichiarazione di conformità conformemente, a seconda dei casi, all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, all'articolo 13, paragrafo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 19, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2024/2847, all'articolo 7, lettere c) e d), all'articolo 8, lettera b), e all'articolo 9, lettera g), della direttiva 2011/65/UE, all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2014/30/UE, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/35/UE, all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE o all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2019/945.

6. Laddove i fabbricanti si basino sulle disposizioni di cui al paragrafo 5 per adempiere ai loro obblighi relativi alla dichiarazione di conformità, il passaporto digitale di prodotto contiene le informazioni di cui all'allegato VI, lettera h).

7.  Il supporto dati è fisicamente presente sul giocattolo o su un'etichetta. Qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non consentano ciò, il supporto dati è apposto sull'eventuale imballaggio o sui documenti che accompagnano il giocattolo conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 49, paragrafo 1. Il supporto dati è chiaramente visibile al consumatore o ad altri utilizzatori finali prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione sul mercato mediante vendite a distanza.

8. Qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione prevedano che le informazioni sul giocattolo siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste sia ai sensi del presente regolamento sia a norma di tali altre disposizioni del diritto dell'Unione.

9. Qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai giocattoli prevedano un passaporto digitale di prodotto, è creato un unico passaporto digitale di prodotto per i giocattoli contenente i dati richiesti a norma del presente regolamento nonché qualsiasi altro dato richiesto per il passaporto digitale di prodotto a norma di tali altre disposizioni del diritto dell'Unione. In deroga al paragrafo 2, lettera a), qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione prevedano che il passaporto digitale di prodotto corrisponda a un livello di lotto, il passaporto digitale di prodotto ai fini del presente regolamento può essere rilasciato per tale livello.

10. Gli operatori economici possono, oltre ai dati di cui ai paragrafi 8 e 9, rendere accessibili altre informazioni attraverso il supporto dati di cui al paragrafo 7. In tal caso, le informazioni sono chiaramente separate da quelle richieste a norma del presente regolamento e, se del caso, a norma di altre disposizioni del diritto dell'Unione.

11. Il fabbricante o il fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto garantisce che, in fase di accesso al passaporto digitale di prodotto, sia visualizzato un link alla sezione del portale Safety Gate di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988 per la trasmissione di informazioni sui giocattoli che potrebbero presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

12. L'operatore economico che immette il giocattolo sul mercato:

a) fornisce ai distributori e ai fornitori di mercati online una copia digitale del supporto dati o, se pertinente, dell'identificativo univoco del prodotto, per consentire loro di rendere il supporto dati o l'identificativo univoco del prodotto accessibile ai clienti potenziali che non possono accedere fisicamente al giocattolo; e
b) fornisce gratuitamente la copia digitale di cui al punto a) o un link a una pagina web, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

13. L'operatore economico, all'atto dell'immissione del giocattolo sul mercato, mette a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto.

Articolo 20 Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto

1. Il passaporto digitale di prodotto è pienamente interoperabile con altri passaporti digitali di prodotto prescritti da altre disposizioni del diritto dell'Unione per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end.

2. Tutti i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono basati su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, se del caso leggibili meccanicamente, strutturate, e consultabili, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da fornitore.

3. I consumatori o gli altri utilizzatori finali, gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali, la Commissione e gli altri soggetti interessati hanno accesso gratuitamente al passaporto digitale di prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso conformemente al diritto dell'Unione.

4. I consumatori non sono tenuti a registrarsi o a fornire una password per accedere al passaporto digitale di prodotto.

5. Il passaporto digitale di prodotto è conservato dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto.

6. Qualora sia creato un nuovo passaporto digitale di prodotto per un giocattolo già munito di un passaporto digitale di prodotto, il nuovo passaporto digitale di prodotto è collegato al passaporto o ai passaporti digitali di prodotto originali.

7. Se il passaporto digitale di prodotto è conservato a norma del paragrafo 5 del presente articolo o altrimenti trattato da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 13, tali fornitori non vendono, riutilizzano o trattano tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l'operatore economico che immette il giocattolo sul mercato.

8. Sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati.

9. I passaporti digitali di prodotto sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.

10. Gli operatori economici non tracciano, analizzano o utilizzano alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente e assolutamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto digitale di prodotto online. In particolare, i dati personali relativi al cliente non sono conservati nel passaporto digitale di prodotto senza il consenso esplicito del consumatore o di un altro utilizzatore finale conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 21  Supporti dati e identificativi univoci

1. I supporti dati, gli identificativi univoci del prodotto e gli identificativi univoci dell'operatore richiesti a norma del presente regolamento sono conformi alle norme applicabili ai supporti dati, agli identificativi univoci del prodotto e agli identificativi univoci dell'operatore a norma del regolamento (UE) 2024/1781.

2. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1781 si applica agli operatori economici che creano o aggiornano un passaporto digitale di prodotto a norma del presente regolamento se non è ancora disponibile un identificativo univoco dell'operatore.

Le norme e le procedure relative alla gestione del ciclo di vita degli identificativi univoci e dei supporti dati di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1781 si applicano anche agli identificativi univoci e ai supporti dati a norma del presente regolamento.

3. Se un giocattolo è soggetto all'obbligo di fornire un passaporto digitale di prodotto in forza di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781 o a norma di altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'identificativo univoco del prodotto, l'identificativo univoco dell'operatore e l'identificativo univoco di registrazione sono gli stessi.

4. Ai fini del presente regolamento si applicano anche eventuali procedure per il rilascio e la verifica delle credenziali digitali degli operatori economici e di altri soggetti interessati che hanno diritti di accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto stabilite dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 11, quarto comma, del regolamento (UE) 2024/1781.

5. Ai fini del presente regolamento si applicano anche i requisiti che i prestatori di servizi di passaporto digitale di prodotto devono rispettare per poter diventare tali e, se del caso, i requisiti per la prestazione di servizi stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 11, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1781.

Articolo 22 Registro dei passaporti digitali di prodotto

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, l'operatore economico che immette il giocattolo sul mercato carica, nel registro digitale istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 («registro»), l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per tale giocattolo. Nel caso di giocattoli destinati a essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica», il registro conserva il codice delle merci relativo al giocattolo.

2. Al momento del caricamento nel registro, da parte dell'operatore economico, dei dati di cui al paragrafo 1, il registro comunica automaticamente a tale operatore economico un identificativo univoco di registrazione associato agli identificativi univoci caricati nel registro per un giocattolo specifico. Tale comunicazione da parte del registro non è considerata prova della conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le modalità di attuazione del registro, compresa la comunicazione dell'identificativo univoco di registrazione di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 3.

3.   La Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali hanno accesso al registro ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate a norma del presente regolamento.

Articolo 23 Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto

1. I giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione sono soggetti alle verifiche e alle altre misure previste dal presente articolo. Il presente articolo lascia impregiudicate altre disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 e il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.

2. Chiunque intenda immettere sul mercato un giocattolo nel quadro della procedura di «immissione in libera pratica» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

3. Le autorità doganali possono immettere un giocattolo in libera pratica solo dopo aver verificato come minimo che l'identificativo univoco di registrazione e il codice delle merci forniti o messi a loro disposizione corrispondono ai dati conservati nel registro. L'immissione in libera pratica non è considerata prova del rispetto del presente regolamento né di altre disposizioni del diritto dell'Unione.

4. Le verifiche di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono effettuate elettronicamente e automaticamente tramite l'interconnessione tra il registro e EU CSW-CERTEX di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1781. Tale verifica ha luogo dal momento in cui l'interconnessione è operativa o dalla data di applicazione del presente regolamento, se posteriore.

5. La Commissione e le autorità doganali possono reperire e utilizzare i dati sui giocattoli contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma del diritto dell'Unione, compresi la gestione del rischio, i controlli doganali e l'immissione in libera pratica conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013.

6. Le verifiche e le altre misure previste dal presente articolo sono condotte sulla base dell'elenco dei codici delle merci e delle descrizioni dei prodotti di cui all'allegato VII.

Articolo 24 Assistenza alle micro, piccole e medie imprese

Entro il 1° agosto 2029 la Commissione fornisce assistenza, di concerto con le autorità nazionali competenti, alle micro, piccole e medie imprese (PMI), fornendo loro orientamenti su come istituire e gestire un passaporto digitale di prodotto per i giocattoli, conformemente al presente regolamento.

Articolo 25 Valutazione della sicurezza

1. Per dimostrare che un giocattolo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, i fabbricanti, prima di immettere un giocattolo sul mercato, effettuano una valutazione della sicurezza comprendente un'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare, nonché una valutazione di qualsiasi potenziale esposizione a tali pericoli.

2. La valutazione della sicurezza in particolare:

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;
b) in relazione ai rischi chimici, tiene conto della possibile esposizione alle singole sostanze chimiche e di qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze chimiche presenti nel giocattolo, tenendo conto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle condizioni ivi stabilite;
c) per quanto riguarda i giocattoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 o (UE) 2024/2847 o della direttiva 2014/53/UE, tiene conto delle particolari vulnerabilità dei bambini in relazione all'uso previsto di tali giocattoli nel valutare e affrontare i pericoli che il giocattolo può presentare; e
d) è aggiornata ogniqualvolta sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Ai fini del primo comma, lettera b), la valutazione della sicurezza prende in considerazione l'eventuale presenza non intenzionale di sostanze oggetto dell'allegato II, parte III, punto 4, e tiene conto di tutte le informazioni fornite al fabbricante in merito alla presenza di sostanze o miscele che soddisfano i criteri di classificazione delle categorie di cui all'allegato II, parte III, punto 4.

3. La valutazione della sicurezza è inclusa nella documentazione tecnica di cui all'articolo 27.

Articolo 26 Procedure di valutazione della conformità

1. I fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui al paragrafo 2 o 3.

2. Qualora il fabbricante abbia applicato norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti di sicurezza del giocattolo individuati nella valutazione della sicurezza di cui all'articolo 25, il fabbricante segue la procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato IV, parte I.

3. Nei casi seguenti il fabbricante applica la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte II, unitamente alla procedura di conformità al tipo di cui alla parte III di tale allegato:

a) quando non esistono norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate o le specifiche comuni di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione e la limitazione è applicabile al giocattolo in questione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi.

4. Il certificato di esame UE del tipo rilasciato conformemente all'allegato IV, parte II, punto 6, è rivisto ogni volta che se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni.

Articolo 27 Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati o i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato V.

2. La documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

3. A seguito di una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica nella lingua di tale Stato membro.

Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine per la ricezione del fascicolo o della relativa traduzione pari a 30 giorni, a meno che un rischio grave e imminente per la salute e la sicurezza non giustifichi una scadenza più breve.

4. Nel caso in cui il fabbricante non rispetti i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, a cura di un organismo notificato, al fine di verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

[...]

Articolo 56 Abrogazione

La direttiva 2009/48/CE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2030.

I riferimenti alla direttiva 2009/48/CE abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 57 Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del 1° agosto 2030.

2. Il capo VIII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima del 1° agosto 2030, compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura conformemente all'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del 1° agosto 2030.

3.   I certificati di esame CE del tipo rilasciati conformemente all'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al 1° febbraio 2031, a meno che non scadano prima di tale data.

Articolo 58 Valutazione e riesame

1. Entro il 1° novembre 2033, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione di cui al primo comma valuta in particolare:

a) l'efficacia del presente regolamento nel garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini;

b) l'efficacia del presente regolamento nel migliorare il funzionamento del mercato interno, anche per quanto riguarda le vendite online; e

c) l'efficienza del presente regolamento e l'impatto sulla competitività, anche per le PMI.

2.   Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 59 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2030.

Tuttavia, gli articoli da 28 a 44 e gli articoli da 49 a 55 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Allegati
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Regolamento (UE) 2025/2509
Regolamento giocattoli
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