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Europe, Rome

Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014

ID 1079 | | Visite: 21316 | Direttiva RoHS IIPermalink: https://www.certifico.com/id/1079

D Lgs 27 2014 RoHS II

Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014 / Testo consolidato Agosto 2023

ID 1079 | 11.08.2023 / In allegato Ed. 9.0 Agosto 2023

Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(GU n.62 del 15.3.2014)

Entrata in vigore: 30.03.2014
______

Update 11.08.2023 - Ed. 9.0 Agosto 2023

Decreto 14 luglio 2023 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo. (GU n.187 dell'11.08.2023). Applicazione dal 1° settembre 2023.

Modifica:
Allegato III punto 9 a)-III. Inserita nota (N)

Update 10.02.2023 - Ed. 8.0 Febbraio 2023

Decreto 16 gennaio 2023 Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in GU n.34 del 10.02.2023.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.

Update 30.08.2022 - Ed. 7.0 Agosto 2022

Decreto 4 agosto 2022 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in GU n.202 del 30.08.2022.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Update 16.02.2022  Ed. 6.0 Agosto 2022

Decreto 28 dicembre 2021 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), in GU n.38 del 15.02.2022.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.

Update 26.11.2021

Decreto 26 ottobre 2021 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell'8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (GU n.281 del 25.11.2021)
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021.
Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Update 20.09.2020

Decreto 5 agosto 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
Decreto 19 Maggio 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.228 del 14-09-2020).

Update 08.06.2020

- Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.144 del 08-06-2020)

Update 29.02.2020

- Decreto 17 gennaio 2020 Modifiche all’allegato III

Update 31.05.2019

Decreto 15 aprile 2019 Modifiche all’allegato III

...

In allegato Testo consolidato, Riservato Abbonati, con tutte le modifiche dal 2014 al 2023

Aggiornamenti atto

26/09/2014
DECRETO 25 luglio 2014, (in G.U. 26/09/2014, n.224)

01/10/2015
DECRETO 6 agosto 2015, (in G.U. 01/10/2015, n.228)

12/07/2016
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124 (in G.U. 12/07/2016, n.161)

15/03/2017
DECRETO 3 marzo 2017, (in G.U. 15/03/2017, n.62)

11/04/2018
DECRETO 15 febbraio 2018, (in G.U. 11/04/2018, n.84)

31/05/2019
Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126) 

29/02/2020
DECRETO 17 gennaio 2020 (in G.U. 29/02/2020, n.51)

08/06/2020
Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42 (in G.U. 08/06/2020 n. 144)

14/09/2020
Decreto 5 agosto 2020 (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)

14/09/2020
Decreto 19 Maggio 2020 (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)

26/11/2021
- Decreto 3 novembre 2021 (GU n.281 del 25.11.2021)

15/02/2022
Decreto 28 dicembre 2021 (GU n.38 del 15.02.2022).

31/08/2022
- Decreto 4 agosto 2022 (GU n.202 del 30.08.2022) 

10/02/2023
Decreto 16 gennaio 2023 (GU n.34 del 10.02.2023) - Ed. 8.0 Febbraio 2023

11/08/2023
- Decreto 14 luglio 2023 (GU n.187 dell'11.08.2023) - Ed. 9.0 Agosto 2023

Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;

b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;

d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;

f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;

g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;

h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;

i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;

l) alle apparecchiature appositamente concepite per attivita' di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.

3. Sono altresi' fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

[...]

_______

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