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ID 26139 | 04.05.2026
Regolamento delegato (UE) 2026/52 della Commissione, del 16 dicembre 2025, che modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita
C/2025/8723
GU L 2026/52 del 4.5.2026
Entrata in vigore: 24.05.2026
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché il potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel corso del ciclo di vita sia calcolato e reso noto nell’attestato di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione conformemente all’allegato III della medesima direttiva. Gli Stati membri possono decidere di dispensare dall’obbligo di calcolare il GWP nel corso del ciclo di vita le categorie di edifici escluse dall’obbligo di attestato di prestazione energetica ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, di tale direttiva.
(2) Al fine di promuovere la comparabilità delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in tutta l’Unione, facilitando così la valutazione dell’impatto climatico dei diversi prodotti e attività legati agli edifici, serve un quadro armonizzato dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita nel settore dell’edilizia.
(3) Il quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita dovrebbe fornire una metodologia e una serie di norme comuni che consentano agli Stati membri di calcolare le emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in modo coerente e trasparente, al fine ultimo di indicare i risultati nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio. In combinazione con la dichiarazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel corso del ciclo di vita dei prodotti da costruzione, a norma dei regolamenti (UE) n. 305/2011 e (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento applicabile dipende dal prodotto da costruzione in questione), il quadro dell’Unione sostiene la creazione di mercati guida per i prodotti a basse emissioni di carbonio in grado di ridurre le emissioni degli edifici nell’intero ciclo di vita. La mancanza di un quadro dell’Unione può portare a difformità e disparità di trattamento degli operatori economici, compromettendo l’efficacia e la coerenza delle politiche climatiche dell’Unione.
(4) Al fine di garantire condizioni di parità e facilitare la transizione verso un approccio unificato, è necessario definire un quadro uniforme che stabilisca principi comuni per gli strumenti o i metodi nazionali istituiti prima dell’adozione della direttiva (UE) 2024/1275 e per quelli che saranno sviluppati in futuro.
(5) Il quadro dell’Unione dovrebbe offrire un certo grado di adattabilità, in modo che gli Stati membri possano integrare gli strumenti o metodi nazionali ufficiali esistenti nel nuovo approccio unificato, e al contempo garantire la coerenza e promuovere la comparabilità dei risultati in tutta l’Unione.
(6) Il quadro dell’Unione per la valutazione del GWP nel corso del ciclo di vita dovrebbe basarsi su norme e metodologie riconosciute a livello internazionale, in particolare la norma EN 15978 (EN 15978:2011 Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo), e tenere conto di eventuali norme successive relative alla sostenibilità delle costruzioni e al metodo di calcolo per la valutazione della prestazione ambientale degli edifici; al tempo stesso dovrebbe promuovere lo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici, l’edilizia durevole e l’economia circolare in questo settore, compresi il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali e la progettazione in vista dello smontaggio. Il quadro dell’Unione dovrebbe inoltre prendere in considerazione le iniziative esistenti, tra cui il quadro comune dell’UE Level(s) per l’indicatore 1.2 e i quadri nazionali ufficiali, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e la coerenza con gli strumenti e i metodi nazionali esistenti e con gli sforzi globali di contrasto ai cambiamenti climatici.
(7) Il quadro dell’Unione dovrebbe delimitare in modo uniforme gli elementi edilizi e le attrezzature tecniche, così da ridurre al minimo gli ostacoli di mercato tra uno Stato membro e l’altro e facilitare la comprensione e il confronto dei risultati, consentendo nel contempo l’identificazione delle fonti di emissione. Per ottenere risultati accurati e comparabili è necessario un livello equilibrato di dettaglio, in quanto una delimitazione troppo generica degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche o livelli di dettaglio variabili potrebbero portare ad approcci incoerenti e a percezioni scorrette dell’impatto ambientale di diversi progetti e soluzioni.
(8) Al fine di ridurre efficacemente le emissioni di gas a effetto serra nell’intero ciclo di vita, il GWP nel corso del ciclo di vita dovrebbe essere calcolato o stimato già in fase di progettazione, prima dell’inizio della costruzione dell’edificio, quando è ancora possibile apportare modifiche al progetto.
(9) I risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica dovrebbero riferirsi allo stato «come costruito», in modo da garantire che le emissioni effettive di gas a effetto serra dell’edificio completato siano contabilizzate in modo accurato.
(10) Al fine di garantire l’accuratezza e la coerenza dei calcoli del GWP nel corso del ciclo di vita, è opportuno definire chiaramente la superficie coperta utile utilizzata nei calcoli, evitando così che le aree a basso impatto possano ridurre artificialmente il GWP complessivo dell’edificio nel corso del ciclo di vita. Il quadro dell’Unione dovrebbe pertanto imporre trasparenza in merito alle superfici coperte utilizzate nel calcolo, prescrivendo che la disciplina nazionale tenga conto di norme riconosciute a livello internazionale, ma lasciando agli Stati membri una certa flessibilità nella definizione della superficie coperta utile a livello nazionale.
(11) Al fine di garantire l’accuratezza e l’affidabilità del calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita, è opportuno stabilire una chiara gerarchia dei dati utilizzati in base alla loro qualità e precisione. Nel calcolare il GWP nel corso del ciclo di vita si dovrebbero usare in via prioritaria i dati pubblicati in base ai pertinenti atti giuridici dell’Unione, tra cui il regolamento (UE) 2024/3110, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
(12) Nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, gli Stati membri possono prendere in considerazione l’opportunità di semplificare il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici consentendo un uso esteso dei dati predefiniti, così da tenere conto della possibilità di esenzione riconosciuta dal regolamento (UE) 2024/3110 per i prodotti da costruzione immessi sul mercato in tali regioni.
(13) Il GWP nel corso del ciclo di vita dell’edificio indicato nell’attestato di prestazione energetica dovrebbe essere riportato in un formato trasparente, che mostri i risultati almeno per ogni fase del ciclo di vita. Per altri scopi, tra cui il controllo, la verifica e la raccolta di dati per la definizione e l’aggiornamento dei valori limite a livello nazionale, gli Stati membri sono incoraggiati a raccogliere informazioni più dettagliate sul GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2024/1275,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
ALLEGATO
ALLEGATO III
Calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
1. QUADRO GENERALE
Il presente allegato stabilisce un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini della comunicazione dei risultati nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio conformemente all’articolo 7, paragrafo 2. Per verificare il rispetto di un valore limite ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, gli Stati membri possono decidere di escludere determinate parti delle fasi del ciclo di vita e determinati elementi che rientrano nell’ambito dei componenti edilizi, ad esempio applicando coefficienti ponderati associati alla data di emissione durante il ciclo di vita dell’edificio.
Il GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione è calcolato nel rispetto dei requisiti minimi enunciati nel presente allegato e secondo le parti pertinenti della norma EN 15978 (EN 15978:2011 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo), tenendo conto di eventuali norme successive relative alla sostenibilità delle costruzioni e al metodo di calcolo per la valutazione della prestazione ambientale degli edifici. Quanto segue non costituisce una codificazione giuridica della norma.
Il GWP nel corso del ciclo di vita indicato nell’attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio ne riflette lo stato “come costruito”.
[...] Segue in allegato
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