1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 9, lettera b) , è sostituito dal seguente:
9 b)
Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)
Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il:
a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9.
9 b)-I
Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)
Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.
b) il punto 13, lettera a) , è sostituito dal seguente:
13 a)
Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche
Applicabile a tutte le categorie, scadenza il:
a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie»
c) il punto 13, lettera b) , è sostituito dal seguente:
13 b)
Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione
Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il:
a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8;
b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9
13 b)-I
Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate
Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 13 b)-II 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;
13 b)-II
Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato
13 b)-III
Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione
d) il punto 39, è sostituito dal seguente:
39 a)
Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione)
Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) , b) e c) , si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018.
2. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) , si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018.