Art. 146. Limiti di dose D.Lgs. 101/2020 (
Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10, 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 96).
1. I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in:
a) 20 mSv dose efficace in un anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
1) 20 mSv per il cristallino;
2) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta;
3) 500 mSv per le estremità.
2. I limiti di dose per gli apprendisti e per gli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, sono stabiliti, in relazione alla suddivisione dei medesimi in ragione dell’età e del tipo di attività lavorativa o di studio, nel modo seguente:
a) per gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) i limiti di dose efficace e di dose equivalente per particolari organi o tessuti, sono uguali ai limiti fissati per i lavoratori esposti di cui al comma 1;
b) per gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b), i limiti di esposizione sono stabiliti in:
1) 6 mSv di dose efficace per anno solare;
2) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
2.1) 15 mSv per il cristallino;
2.2) 150 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2 indipendentemente dalla superficie esposta;
2.3) 150 mSv per le estremità;
c) per gli apprendisti e gli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettere c) e d) i limiti annuali di dose efficace nonché di dose equivalente per particolari organi o tessuti sono uguali alla metà di quelli stabiliti al comma 7, per gli individui della popolazione; per detti soggetti, inoltre, la dose ricevuta per ogni singola esposizione correlata alla loro attività non può superare un ventesimo dei limiti annuali di cui allo stesso comma 7.
3. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli studenti ad essi equiparati ai sensi del comma 2, lettera a), sia superato, anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5 dell’Allegato XXII stesso, il limite annuale di dose efficace di 20 mSv di cui al comma 1, le successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti gli anni seguenti, compreso l’anno del superamento, risulti non superiore a 20 mSv.
4. L’obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale previsto dall’articolo 141 sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti che, nel corso delle loro attività lavorative o di studio, abbiano ricevuto, in un anno solare:
a) una dose superiore al limite di 20 mSv fissato al comma 1, lettera a) per la dose efficace, determinata in base alle indicazioni di cui al comma 3, oppure
b) una dose maggiore di uno dei limiti fissati nel comma 1, lettera b) per particolari organi o tessuti.
5. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 142 sussiste ove si sia verificata anche una delle condizioni di cui al comma 4.
6. I limiti di dose per i lavoratori che, in relazione alle proprie occupazioni, sono considerati, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, lavoratori non esposti, nonché per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, di cui all’articolo 117, sono, con riferimento all’attività lavorativa di tali soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati nel comma 7, per gli individui della popolazione.
7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:
a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
1) 15 mSv per il cristallino;
2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l’ISIN, l’INL, l’ISS e l’INAIL, sono stabiliti, con riferimento alle diverse modalità di classificazione di cui all’articolo 133:
a) le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l’osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzo, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante;
b) particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose;
c) metodi di valutazione delle dosi per lavoratori, apprendisti, studenti e individui della popolazione;
d) i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell’articolo 23, comma 1.
e) l’aggiornamento dei coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione secondo le indicazioni fornite dall’Unione europea.
9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell’Allegato XXIV.