D.Lgs n. 262 del 4 settembre 200Art. 4 (Controllo sul mercato)
1. L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'Allegato I connessa all'applicazione del presente decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni sui risultati dell'attività di cui al comma 1.
Decreto 4 ottobre 2011
“Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”
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Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l’espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature defi nite all’allegato I – Parte A del decreto legislativo n. 262/2002, di seguito chiamate macchine.
Art. 2. Controllo sul mercato
1. Il controllo sul mercato consiste nel verifi care che l’azienda responsabile dell’immissione in commercio delle macchine, sia essa produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice, abbia ottemperato alle prescrizioni del D.Lgs 262/2002.
2. Il controllo sul mercato si effettua su macchine complete per l’uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni caso prima del primo utilizzo.
3. Il controllo sul mercato è svolto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fi ne si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in ottemperanza all’art.
4, comma 1, del D.Lgs 262/2002.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare designa il responsabile del controllo sul mercato che predispone entro il 31 marzo un report su base annuale con i risultati dell’attività svolta e defi nisce gli obiettivi strategici per l’annualità successiva.
5. Gli ispettori ambientali, individuati da ISPRA su richiesta del responsabile del controllo sul mercato, si attengono alle disposizioni fissate nel decreto n. 33 del 13 dicembre 2007 del Commissario Straordinario di APAT, nonché a tutti gli atti successivamente emanati da ISPRA per la regolamentazione delle ispezioni ambientali, fatte salve le prescrizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento ai contenuti dell’allegato II.
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I dati riportati sono elaborazioni in tempo reale dei dati presenti in una banca-dati esistente presso il Servizio "Agenti Fisici" di ISPRA.