Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.303
/ Documenti scaricati: 33.850.373
/ Documenti scaricati: 33.850.373
Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
(GU Serie Generale n.40 del 18-02-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/2020
...
Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93
1. All’articolo 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 -bis . In deroga all’articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all’articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento».
2. All’articolo 18 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2 -bis . Gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17, che alla data del 18 marzo 2019 hanno almeno il requisito dell’accettazione formale dell’offerta economica relativa all’accreditamento, in conformità ad una delle norme tecniche previste all’articolo 2, comma 1, lettera q) , da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono continuare a svolgere le attività di verificazione periodica, senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2020, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto di tutti i requisiti previsti per gli strumenti utilizzati per l’esecuzione della verificazione periodica e degli obblighi di comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente decreto. Al termine del periodo transitorio di 18 mesi disposto dall’articolo 18, comma 2, l’organismo nazionale di accreditamento trasmette al Ministero dello sviluppo economico, a Unioncamere e tramite di essa alle Camere di commercio l’elenco nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell’accettazione formale dell’offerta economica relativa all’accreditamento, di cui al precedente periodo, ai fini dell’aggiornamento dei correlati elenchi pubblici».
_____
Collegati:

ID 12270 | 08.12.2020
IL CPR E I PRODOTTI INNOVATIVI
Il CPR prevede tre categorie di prodotto:
1. Prodotti che rientrano in una norma armonizzata;
2. Pro...
Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto
Il decreto determina le caratteristiche minime dei contratti di assicurazione d...

Esecuzione delle strutture di acciaio e d’alluminio”Applicazione delle norme
Le norme EN 1090 costituiscono un riferimento di base per la fornitu...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024