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D.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17

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Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n  17

Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 

Recepimento IT Regolamento (UE) n. 2016/425 (DPI)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 

(GU Serie Generale n.59 del 11-03-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2019

...

Art. 1. Modifiche adecreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente:
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio»;

b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni).
- 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI.
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.»;

c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI).
- 1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.

2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;

d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza).
- 1. I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15 e all’allegato III del regolamento DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.»;

e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Procedura di valutazione della conformità) .
- 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all’allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.
2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI.

3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI.»;
f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Organismi notificati).
- 1. Le attività di cui all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c) , e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI, sono effettuate da organismi notificati autorizzati ai sensi del presente articolo. 

2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI.

3. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 27 del regolamento DPI.

4. L’autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l’accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dietro corresponsione di tariffa ai sensi dell’articolo 15.

5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione.

6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI.

7. Qualora l’organismo di valutazione della conformità non soddisfi più i requisiti di cui al comma 2, l’autorizzazione è revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’autorità di notifica procede secondo quanto previsto dall’articolo 30 del regolamento DPI.

8. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all’articolo 28 del regolamento DPI.

[...]
m) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
...
12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 301 -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «Si intende» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.»;
2) al comma 2, le parole: «Non costituiscono DPI» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI»;
b) all’articolo 76:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»;
2) al comma 2, le parole: «I DPI di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».

Art. 3. Disposizioni di raccordo e abrogazioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 89/686/CEE, abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/425, si intendono fatti a quest’ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X al regolamento stesso.
3. Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, è abrogato.

Sanzioni di cui Art. 301-bis D.Lgs. 81/2008 (Estinzione agevolata illeciti amministrativi)

D.Lgs. n. 475/1992
Art. 14  (Sanzioni e disposizioni penali)
... 
c. 12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 301 -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

D.Lgs. 81/2008
...
Articolo 301-bis- Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo

D.Lgs. n. 475/1992 - Il Testo Consolidato 2019

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D.lgs 4 marzo 1992 n. 475 | Decreto DPI

Consolidato 2019 - Ed. 1.0 12 Marzo 2019

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