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Il Regolamento che sostituirà la Direttiva DPI 89/686/CEE.
Il campo di applicazione della proposta di regolamento è stato ampliato rispetto all'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE.
Le esclusioni dei DPI progettati e fabbricati per uso privato contro il calore, l'umidità e l'acqua, di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE, sono state eliminate.
Tali prodotti sono inclusi nel campo di applicazione della proposta di regolamento.
La proposta mantiene le altre esclusioni esistenti e chiarisce che non si applica ai DPI per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a due o tre ruote, oggetto del regolamento UNECE pertinente.
Sono state aggiunte due definizioni specifiche di DPI al fine di chiarire le procedure di valutazione della conformità applicabili: "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura".
Inoltre, sono state inserite le definizioni generali della decisione relativa all'NQN.
La proposta semplifica la definizione delle categorie di DPI. La categoria dipende esclusivamente dal rischio da cui il DPI è destinato a proteggere. I rischi che rientrano in ciascuna categoria sono indicati nell'allegato I. I DPI fatti su misura sono definiti come categoria II.
Le procedure di valutazione della conformità da seguire dipendono dalla categoria di DPI.
La proposta di regolamento modifica la categoria di alcuni tipi di DPI rispetto alla direttiva 89/686/CEE.
I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore dall'annegamento, dai tagli da seghe a catena portatili, dai tagli da getti d'acqua ad alta pressione, dalle ferite da proiettile o da coltello e dal rumore nocivo sono elencati nella categoria III e sono oggetto della procedura di valutazione di conformità più severa.
La proposta mantiene le procedure di valutazione della conformità applicabili di cui alla direttiva 89/686/CEE.
Aggiorna tuttavia i moduli corrispondenti in linea con la decisione relativa all'NQN. (Nuovo Quadro Normativo)
Nel modulo B, certificazione UE, sono introdotti requisiti supplementari per quanto riguarda il contenuto minimo e la durata della validità degli attestati di certificazione UE.
Il modulo prevede una procedura di riesame del certificato.
Il modulo B richiede anche misure specifiche per i DPI adattati singolarmente e per i DPI fatti su misura.
31 marzo 2016: pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

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