Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015
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Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015
(Pacchi bombole - Revisione periodica e marcatura)
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Estratto Circolare allegata
Fino al luglio 2005 la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove dei pacchi bombole sono state regolate solo dalle norme nazionali dei singoli stati membri, che sono rimaste comunque applicabili fino al 1 ° luglio 2007.
In Italia la normativa nazionale, costituita dal DM 12 settembre 1925 e successiva serie di norme integrative, comprendeva le disposizioni per la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove iniziali e periodiche delle bombole, ma non conteneva disposizioni per i pacchi, non considerati come recipienti a pressione indipendenti dalle bombole componenti.
Tutti i pacchi bombole immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2007 sono stati progettati in accordo a un prototipo approvato da un Organismo Notificato, nonché fabbricati e sottoposti a prove iniziali e prove periodiche sotto la sorveglianza di un Organismo Notificato, in accordo alla norma EN 13769:2003 + A1:2005 (fino al 31 dicembre 2014 o alla norma EN IS0:10961:2012 (dal 1° gennaio 2015), e nel quadro delle disposizioni generali elle direttive 94/55/CE e 99/36/CE o della direttiva 2008/68/CE e della direttiva 2010/35/UE, che le hanno abrogate e sostituite.
La conformità alle norme e alle prove e verifiche prescritte è attestata dalle marcature di certificazione applicate al pacco. L'approvazione di prototipo può essere emessa anche per le singole parti del pacco: bombole, telaio, collettore, valvole, eventuali, manometri, fermo restando l'obbligo di approvazione del prototipo per l'insieme.
Nell'edizione ADR 2015 al capitolo 1.6 la disposizione transitoria 1.6.2.1, già presente nelle edizioni precedenti, prevede che "I recipienti costruiti prima del 1° gennaio 1997 e che non sono conformi alle disposizioni dell' ADR applicabili dal 1° gennaio 1997 ma il cui trasporto era autorizzato secondo le disposizioni ADR applicabili fino al 31 dicembre 1996 possono continuare possono ad essere trasportati dopo questa data a condizione che soddisfino le prescrizioni per gli esami periodici delle istruzioni di imballaggio P200 e P203".
Inoltre sono state inserite le disposizioni 1.6.2.13 e 1.6.15 che prevedono la possibilità di utilizzo sino al primo collaudo periodico successivo al 1° Luglio 2015 rispettivamente per:
- i pacchi bombole fabbricati prima del 1 ° luglio 2013 che non sono marcati conformemente ai punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 applicabili dal 1° gennaio 2013 o del 6.2.3.9.7.2 applicabili dal 1e gennaio 2015; e per:
- i pacchi bombole controllati periodicamente prima del 1° luglio 2015 che non sono marcati conformemente alle disposizioni del 6.2.3.9.7.3 applicabili dal 1° gennaio 2015.
Tutto ciò premesso al fine di allineare i pacchi bombole al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, norma di riferimento per il trasporto interno di merci pericolose, sentito il Comitato consultivo per le apparecchiature a pressione nella seduta del 10 giugno 2015, si richiama l'attenzione sulle disposizioni a cui sono soggetti le suddette categorie di attrezzature e le verifiche che debbono essere condotte sotto la responsabilità del proprietario medesimo, in particolare:
a) Tutti i pacchi bombole sono soggetti ad ispezione e revisione periodica di un pacco coincide con la data di scadenza della revisione periodica della bombola del pacco che scade per prima. Le prove periodiche devono essere eseguite in conformità alle disposizioni dell' ADR in vigore e in particolare della norma EN 15888:2014.
b) Per tutti i pacchi bombole deve essere indicata, a cura del proprietario/utilizzatore, in posizione facilmente evidente all'esterno del pacco, con caratteri indelebili verniciati o adesivi di altezza non inferiore a 20 mm, la data di scadenza della prossima revisione del pacco.
La presenza della indicazione della data di scadenza della revisione del pacco, dovrà essere controllata in occasione di ogni riempimento.
c) Per i pacchi bombole già sottoposti a valutazione di conformità o rivalutazione di conformità dei componenti e del pacco assemblato, in accordo alle direttive 99/36/CE o 2010/35/UE, come applicabile, la revisione periodica deve comprendere i procedimenti e le prove specificate nella norma EN 15288:2014.
In occasione della prima revisione periodica successiva al 1° luglio 2015 per i pacchi fabbricati prima del 1° luglio 2013, dovrà inoltre essere controllato che la marcatura del pacco sia conforme alle disposizioni dei punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 dell' ADR applicabili dal 1° gennaio 2013 o del 6.2.3.9.7.2 applicabili dal 1° luglio 2015. I pacchi bombole controllati periodicamente al 1° luglio 2015 che non sono marcati conformemente alle disposizioni di cui sopra potranno ancora essere utilizzati fino al prossimo controllo periodico successivo al 1° luglio 2015.
d) I pacchi bombole fabbricati e immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 se non già sottoposti a valutazione o rivalutazione di conformità, dovranno essere sottposti entro il 31 dicembre 2017 ad una ricognizione per l'accertamento, sotto la responsabilità d proprietario/utilizzatore sentito il parere del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti, che gli stessi soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dall'ADR in vigore al 31 dicembre 1996 marginale 2212 comma (1) "d" (nei pacchi bombole, le bombole sono collegate da un tubo collettore e sono solidalmente mantenute insieme da una struttura metallica) e marginale 2212 comma (2) "c" (pacchi bombole devono essere muniti di organi che garantiscano la loro manipolazione sicura; il tubo collettore e il rubinetto devono essere situati all'interno del telaio ed essere fissati in modo da essere p tetti da ogni avaria.
In caso di esito positivo della suddetta ricognizione il pacco interessato potrà essere mantenuto in servizio sul territorio nazionale fino alla scadenza della normale revisione periodica. In caso di esito negativo il pacco non potrà più essere riempito né trasportato suddette disposizioni.
In ogni caso le verifiche eseguite ed i risultati dell'accertamento dovranno essere registrati in un verbale che dovrà essere conservato dal proprietario fine alla prima revisione periodica. Dell'effettuazione delle citate verifiche dovrà farsi menzionare della relazione annuale redatta dal consulente alla sicurezza.
e) In occasione della prima revisione periodica di pacchi bombole prima del 1° luglio 2007 oltre alle normali verifiche e prove previste si dovrà procedere alla verifica che i componenti strutturali e interna, in particolare telaio, collettori, valvole ed eventuali m di servizio e conformi alle prescrizioni della norma EN 13769: Le parti che non risultassero conformi ai requisiti richiesti dovranno essere modificate o sostituite.
Completate le suddette ulteriori verifiche il pacco dovrà esse previste per la revisione periodica in accordo alla norma soddisfacente, all'adeguamento delle marcature ed iscrizioni punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 dell'ADR in vigore all'atto della rivalutazione.
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segue in allegato
Collegati
Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato
Direttiva 2008/68/CE
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