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Europe, Rome

Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione

ID 5147 | | Visite: 25744 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/5147

Direttiva 2000 14 CE OND Obblighi e Documentazione

Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione / Update Rev. 1.0 del 17.06.2025

ID 5147 | Update Rev. 1.0 del 17.06.2025 / In allegato documento completo

In allegato un Documento schematico sulla Direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, comunemente detta “OND” (Outdoor Noise Directive), riguarda le macchine rientranti in direttiva macchine 2006/42/CE, semoventi o mobili, destinate a funzionare all’aperto.

Update Rev. 1.0 del 17 giugno 2025

- Aggiornamenti normativi Direttiva 2000/14/CE
- Miglioramenti grafici
- Inserimento link normativi
- Correzioni errori

La Direttiva 2000/14/CE,concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, comunemente detta “OND” (Outdoor Noise Directive), riguarda le macchine rientranti in direttiva macchine 2006/42/CE, semoventi o mobili, destinate a funzionare all’aperto.

Una macchina soggetta a Direttiva OND, è, quindi, sicuramente una macchina che deve sottostare agli obblighi della direttiva macchine 2006/42/CE, più a tutti gli obblighi della Direttiva 2000/14/CE.

Nella Direttiva si fa riferimento a 57 tipi di macchine ed attrezzature definite in Allegato I.

Per ognuna di esse il D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262 (recepimento IT della Direttiva 2000/14/CE) ne da:

 - Definizioni Allegato I (Parte A)
-  Elenco Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica  Allegato I (Parte B) (Art. 10)
-  Elenco Macchine ed attrezzature soggette solo alla marcatura Allegato I (Parte C)

In allegato III del D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262 sono indicati i Metodi di misurazione del rumore aereo per ciascun tipo di attrezzatura (Parte B)

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1208 (GU L 2024/1208 del 2.5.2024) di modifica della Direttiva 2000/14/CE modifica dal 22 maggio 2025 il Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto sostituendo l’Allegato III della direttiva 2000/14/CE (OND) che fino alla data riportava metodi di misurazione adottati nell'anno 2000.

Per tali macchine deve essere indicato il livello di potenza sonora (livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744 e EN ISO 3746)

Le norme di acustica base sono infatti:

EN ISO 3744:2010
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
EN ISO 3746:2011
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente

Rilevante è la disponibilità in Documentazione tecnica della relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina od attrezzatura secondo le prescrizioni della Direttiva, i cui valori non devono superare i valori limiti previsti.

Le marcature per le macchine OND (Allegato IV) è costituita da:

- marcatura CE
- livello di potenza sonora garantito

Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;
b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11;
c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito

Le macchine soggette alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'Allegato V (Marcatura CE semplice) sono quelle di cui all'Allegato I, parte c) (Macchine soggette solo a marcatura).

Documentazione tecnica e Dichiarazione di Conformità integrano le pertinenti della direttiva macchine 2006/42/CE.

_________

Premessa

Le macchine soggette a Direttiva 2000/14/CE devono essere:

- Macchine rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE semoventi o mobili (anche prive di motore)
- Macchine destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale.
Direttiva 2000 14 CE OND Obblighi e Documentazione Figura 1 A

In base al D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262 (recepimento IT della Direttiva 2000/14/CE) le macchine in OND possono essere suddivise in 2 gruppi istinti (Allegato I Parte B e C):

1. soggette a limiti di emissione acustica
2. soggette solo alla marcatura

Direttiva 2000 14 CE OND Obblighi e Documentazione Figura 1 B

Figura 1 - La suddivisione delle macchine in OND

Nel caso 1, non potrà essere superato il limite di emissione acustica stabilito per il tipo di macchina, nel caso 2 questo sarà possibile e il valore dovrà essere riportato sulla macchina/attrezzatura.

Riferimenti normativi

Direttiva 2000/14/CE
del parlamento europeo e del consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU n. L 162/1 del 3.7.2000)

Modifiche:
Direttiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 (GU L 344/44 del 27.12.2005)
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (GU L 87/109 del 31.3.2009)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione del 16 novembre 2023 *(GU L 2024/1208 del 2.5.2024)
Direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (GU L 2024/2839 del 7.11.2024)
- Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2749 dell'8.11.2024)
Rettifiche:
Rettifica, GU L 311, 12.12.2000, pag. 51 (2000/14/CE) 
Rettifica, GU L 165, 17.6.2006, pag. 35 (2005/88/CE) 
Rettifica, GU L 90290, 8.5.2024, pag.  1 ((UE) 2024/1208) 

*Regolamento delegato (UE) 2024/1208 (GU L 2024/1208 del 2.5.2024)
in applicazione a decorrere dal 22.05.2025 modifica il Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto sostituendo l’Allegato III della direttiva 2000/14/CE (OND) che fino alla data riportava metodi di misurazione adottati nell'anno 2000.

Recepimento IT
D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 
(GU n.273 del 21.11.2002 - Suppl. Ordinario n. 214)

Modifiche
- Decreto 24 luglio 2006 Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.
(GU n.182 del 07.08.2006) 
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (GU n.79 del 04.04.2017)

...

Art. 3 (Immissione in commercio e libera circolazione) D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

1. Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature: 

a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto; 
b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11; 
c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1. 

2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purché rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purché, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone. 

2-bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.

Cosa occorre fare i 6 passi (solo quello previsto da OND):

Direttiva 2000/14/CE OND
...

Art. 8 (Dichiarazione CE di conformità) D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

1. Ciascun esemplare di cui all'Allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'Allegato II, redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, anche in più lingue ufficiali della Comunità, purchè una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria è sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina purchè sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei testi.

2. Copia della dichiarazione CE di conformità di cui al comma 1 e della documentazione tecnica di cui all'Allegato V, punto 3, all'Allegato VI, punto 3, all'Allegato VII, punto 2, e all'Allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla quale si riferisce.

Art. 9 (Marcatura) D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

1. Le macchine e le attrezzature di cui all'Allegato I, immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito all'Allegato IV.

2. E' vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al comma 1 marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri marchi purchè ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.

3. La marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature soddisfano anche i requisiti previsti da altra normativa che, per differenti aspetti, stabilisce l'obbligo di marcatura. Nel caso in cui detta normativa attribuisca, per un periodo transitorio, al fabbricante o al mandatario la facoltà di scelta in ordine alle disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per tali macchine ed attrezzature.
Direttiva 2000/14/CE OND

Figura 2: Marchi da apporre
...
Allegato I (Articolo 1) Parte A D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262
Definizioni delle macchine ed attrezzature 

Allegato I (Articolo 1) Parte B D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262
Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

Il livello di potenza sonora garantito delle macchine ed attrezzature sotto elencate non deve superare il livello di potenza sonora ammissibile stabilito dai valori limite All. I Parte B.

Direttiva 2000/14/CE OND
Figura 4: livello max di potenza sonora garantito compattatori

Allegato I (Articolo 1) Parte C D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262
Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura

Direttiva 2000/14/CE OND
Figura 5: marcatura

Nella seguente Tabella sono riportate le macchine definite dalla Direttiva, suddivise per Gruppo B (appartenenti Tabella Allegato I - Parte B) e Gruppo C (appartenenti Tabella Allegato I - Parte C):

Direttiva 2000/14/CE OND
...
Tabella 1 - Elenco macchine suddivise per Gruppo B e Gruppo C
...
Allegato II (articolo 8) Dichiarazione CE di conformita' D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

La dichiarazione CE di conformita' deve contenere i seguenti elementi: 

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita'; 
- nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica; 
- descrizione dell'attrezzatura: 
- tipo di macchina secondo la classificazione dell'allegato I;
- tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo) ecc.; 
- potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l'emissione sonora; per le macchine elencate all'allegato I, parte b), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all'allegato I parte c) sono indicati i parametri raccomandati. 
- procedura di valutazione della conformita' seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo designato che l'ha effettuata. La procedura di valutazione della conformita' seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente: 
- procedura di cui all'allegato V 
- procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e nome e indirizzo dell'organismo notificato 
- procedura di cui all'allegato VII e nome e indirizzo dell'organismo notificato 
- procedura di cui all'allegato VIII e nome e indirizzo dell'organismo notificato 
- livello di potenza sonora misurato di un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformita';
- livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura; 
- rinvio al presente decreto; 
- dichiarazione di conformita' ai requisiti del presente decreto; 
- all'occorrenza la/le dichiarazione/i di conformita' e estremi delle altre normative applicate; 
- il luogo e la data della dichiarazione; 
- dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunita'.
Direttiva 2000 14 CE OND 07

Modello Dichiarazione di Conformità OND + Direttiva macchine
...

Norme generali determinazione del livello di potenza sonora delle macchine OND

Per la determinazione del livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto si possono generalmente applicare le norme di base sull'emissione acustica EN ISO 3744:1995 EN ISO 3746:1995


Art. 10 (Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica) D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'Allegato I, parte b), non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.

Art. 11 (Valutazione della conformità) D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'Allegato 1, parte b), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui all'Allegato VI;

b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'Allegato VII;

c) procedura di garanzia di qualità totale di cui all'Allegato VIII.

2. Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di attrezzature di cui all'Allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'Allegato V.

3. Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'Allegato V, punto 3, all'Allegato VI, punto 3, all'Allegato VII, punto 2, ed all'Allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.

Allegato I (Articolo 1) Parte A D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

Definizioni delle macchine ed attrezzature


1. PIATTAFORME DI ACCESSO AEREO CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA
2. DECESPUGLIATORI
3. MONTACARICHI PER MATERIALI DA CANTIERE
...
51. FRESE DA NEVE ROTATIVE
52. VEICOLI PER L'ASPIRAZIONE DI REFLUI
53. GRU A TORRE
54. SCAVATRINCEE
55. AUTOBETONIERE
56. MOTOPOMPE
57. GRUPPI ELETTROGENI DI SALDATURA

Allegato II (articolo 8) Dichiarazione CE di conformita' D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

La dichiarazione CE di conformita' deve contenere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita';
- nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica;
- descrizione dell'attrezzatura:
- tipo di macchina secondo la classificazione dell'allegato I;
- tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo) ecc.;
- potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l'emissione sonora; per le macchine elencate all'allegato I, parte b), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all'allegato I parte c) sono indicati i parametri raccomandati.
- procedura di valutazione della conformita' seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo designato che l'ha effettuata. La procedura di valutazione della conformita' seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente:
- procedura di cui all'allegato V
- procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e nome e indirizzo dell'organismo notificato
- procedura di cui all'allegato VII e nome e indirizzo dell'organismo notificato
- procedura di cui all'allegato VIII e nome e indirizzo dell'organismo notificato
- livello di potenza sonora misurato di un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformita';
- livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura;
- rinvio al presente decreto;
- dichiarazione di conformita' ai requisiti del presente decreto;
- all'occorrenza la/le dichiarazione/i di conformita' e estremi delle altre normative applicate;
- il luogo e la data della dichiarazione;
- dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunita

ALLEGATO III (articolo 2) D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto
Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce il metodo di misurazione del rumore trasmesso per via aerea da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature di cui all'Allegato I, disciplinate dal presente decreto ai fini delle procedure di valutazione di conformita' di cui al decreto stesso.
[...]

ALLEGATO III Direttiva 2000/14/CE in applicazione dal 22.05.2025
METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE AEREO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL’APERTO

Il presente allegato illustra i metodi di misurazione del rumore trasmesso per via aerea da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

La parte A dell’allegato stabilisce le norme di base relative all’emissione acustica e le specifiche di ordine generale che integrano dette norme di base per misurare il livello di pressione sonora su una superficie di misurazione che inviluppa la sorgente e per calcolare il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente.

La parte B dell’allegato stabilisce i metodi di prova dell’emissione acustica specifici per macchine e attrezzature, presentati sotto forma di riferimento a una norma specifica o di descrizione delle condizioni di prova e operative applicabili, comprendenti i seguenti parametri:

a) ambiente di prova;
b) valore della correzione del rumore ambientale (K2 A);
c) forma e dimensioni della superficie di misurazione;
d) numero e ubicazione dei microfoni da utilizzare;
e) disposizioni relative al montaggio e all’installazione della macchina o attrezzatura;
f) espressione del livello di potenza sonora nel caso in cui si debbano eseguire diversi rilievi in condizioni operative diverse.

Per sottoporre alle prove un determinato tipo di macchine e attrezzature, i fabbricanti o i loro mandatari nell’Unione utilizzano le norme di base relative all’emissione acustica e le specifiche di ordine generale che integrano dette norme di base di cui alla parte A del presente allegato, nonché i metodi di prova dell’emissione acustica specifici per macchine e attrezzature di cui alla parte B. I metodi di prova dell’emissione acustica di cui alla parte B sono intesi a integrare le specifiche di cui alla parte A tenendo conto delle caratteristiche delle diverse categorie di macchine e attrezzature. Quando i metodi di prova dell’emissione acustica di cui alla parte B prevedono la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni tecniche alternative, i fabbricanti o i loro mandatari nell’Unione utilizzano quelli conformi alle specifiche di cui alla parte A. In caso di conflitto tra la parte A e la parte B, prevalgono le disposizioni della parte B.

Qualora i metodi di prova dell’emissione acustica di cui alla parte B o indicati nelle norme di cui alla parte B non siano applicabili ad alcuni modelli di macchine e attrezzature appartenenti alla medesima categoria, i fabbricanti o i loro mandatari nell’Unione determinano il livello di potenza sonora garantito secondo le norme di base relative all’emissione acustica e alle specifiche che integrano dette norme di base applicabili, indicate nella parte A.

Per quanto riguarda le macchine e le attrezzature di cui all’articolo 12, laddove dall’utilizzo dei metodi di misurazione del rumore di cui al presente allegato o di quelli di cui alla versione dell’allegato III applicabile prima del 22 maggio 2025 derivassero due diversi risultati relativi alla conformità del prodotto, ad esempio il livello di potenza sonora garantito delle macchine e attrezzature calcolato utilizzando un metodo supera il rispettivo livello di potenza sonora ammissibile di cui all’articolo 12, ma non lo supera quando si utilizza un altro metodo, i fabbricanti o i loro mandatari nell’Unione determinano il livello di potenza sonora misurato e il livello di potenza sonora garantito in base ai metodi di cui alla versione dell’allegato III applicabile prima del 22 maggio 2025 fino alla modifica dei livelli di potenza sonora ammissibili di cui all’articolo 12. In tal caso, gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato utilizzano anche il metodo di cui alla versione dell’allegato III applicabile prima del 22 maggio 2025 per effettuare le prove di emissione acustica ove richiesto nella procedura di valutazione della conformità applicabile.

PARTE A
NORME DI BASE RELATIVE ALL’EMISSIONE ACUSTICA
[…]

PARTE B
METODI DI PROVA DELL’EMISSIONE ACUSTICA PER CIASCUN TIPO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE
[…]

ALLEGATO IV (articolo 9) Modelli della marcatura CE di conformita' e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

Marcatura CE Official
Figura 6: marcatura CE

In caso di ingrandimento o di riduzione della marcatura CE a seconda delle dimensioni delle macchine o attrezzature, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel grafico di cui sopra. I vari elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. L'indicazione del livello di potenza sonora garantito consiste nella cifra unica del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo LWA e in un pittogramma, espressi come segue:

Direttiva 2000/14/CE OND

Figura 7: Indicazione del livello di potenza sonora garantito

Se l'indicazione è ridotta o ingrandita a seconda delle dimensioni delle macchine o attrezzature, le proporzioni fornite nel disegno di cui sopra devono essere rispettate. La dimensione verticale dell'indicazione non dovrebbe, se possibile, essere inferiore ai 40 mm.

ALLEGATO V (articolo 11) Controllo interno di fabbricazione D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformita' e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione di conformita' CE prescritta all'articolo 8.

2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', puo' incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformita' CE.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' delle macchine o attrezzature alle prescrizioni del presente decreto. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita';
- descrizione della macchina o attrezzatura;
- marca;
- denominazione commerciale;
- tipo, serie e numeri di identificazione;
- dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione;
- rinvio al presente decreto;
- la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate ai sensi del presente decreto;
- strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilita' in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

4. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche', nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformita' delle macchine o attrezzature alla documentazione tecnica di cui ai punti 2 e 3 e alle prescrizioni del presente decreto.

Direttiva 2000/14/CE OND
...

ALLEGATO VI (articolo 11) D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262

Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici

...

Direttiva 2000/14/CE OND

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Tags: Marcatura CE Direttiva emissione acustica ambientale macchine Abbonati Marcatura CE

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