Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24062 | 02.06.2025 / Scheda allegata
Con il Regolamento delegato (UE) 2024/1208 (GU L 2024/1208 del 2.5.2024) in applicazione a decorrere dal 22.05.2025 è modificato il Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto con la sostituzione dell'Allegato III della direttiva 2000/14/CE (OND) che fino alla data riportava metodi di misurazione adottati nell'anno 2000.
Allegati nel documento PDF aggiornati:
- Art. 12 Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
- Art. 13 Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità
- ALLEGATO I. DEFINIZIONI DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE
- ALLEGATO III. METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE AEREO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL’APERTO
Qualora sorgano dubbi sulla conformità di macchine e attrezzature in ragione di una modifica dei metodi di misurazione del rumore, è pertanto necessario, ai fini della comparabilità, provvedere al calcolo dei livelli di potenza sonora secondo gli stessi metodi di misurazione utilizzati per stabilire i livelli di potenza sonora ammissibili.
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Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto
(GU L 2024/1208 del 2.5.2024)
Entrata in vigore: 22.05.2024
Applicazione a decorrere dal 22.05.2025
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I livelli di potenza sonora ammissibili di cui all’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE sono stati stabiliti utilizzando i metodi di misurazione adottati nel 2000. Se i livelli di potenza sonora garantiti delle macchine e attrezzature di cui all’articolo 12 sono calcolati secondo i nuovi metodi di misurazione e i livelli di potenza sonora ammissibili non sono stati aggiornati di conseguenza, entrambi i valori di rumore possono non essere del tutto comparabili e la variazione del livello di potenza sonora garantito calcolato conseguente alla modifica del metodo di misurazione del rumore potrebbe determinare un cambiamento nella conformità delle macchine e attrezzature.
Qualora sorgano dubbi sulla conformità di macchine e attrezzature in ragione di una modifica dei metodi di misurazione del rumore, è pertanto necessario, ai fini della comparabilità, provvedere al calcolo dei livelli di potenza sonora secondo gli stessi metodi di misurazione utilizzati per stabilire i livelli di potenza sonora ammissibili.
Il livello di potenza sonora garantito delle macchine ed sensi della presente direttiva e volto a limitare l’immissione in attrezzature sottoelencate non deve superare il livello di commercio o la messa in servizio di macchine e attrezzature potenza sonora ammissibile stabilito nella tabella seguente dei oggetto della presente direttiva menziona le ragioni precise su valori limite:
...
Articolo 13. Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità
Il livello di potenza acustica garantito delle macchine ed attrezzature elencate in prosieguo è soggetto solo alla marcatura di rumorosità:
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ALLEGATO I. DEFINIZIONI DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE
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Allegato III. METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE AEREO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL’APERTO (Nuovo)
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Vedi Testo consolidato
segue allegato
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024