Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.228.930 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.228.930 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.228.930 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.228.930 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.228.930 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.228.930 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.228.930 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.228.930 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.228.930 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Direttiva (UE) 2017/2102

ID 5021 | | Visite: 12753 | Direttiva RoHS IIPermalink: https://www.certifico.com/id/5021

esenzioni direttiva RoHS II 2017

Direttiva (UE) 2017/2102

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Recepimento

Direttiva recepita con il D.Lgs. 12 maggio 2020 n. 42 (GU n.144 del 08-06-2020)

Il Parlamento Europea e il Consiglio dell'Unione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue: 

[...]

(4) Le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative. La maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e il loro tasso di sostituzione è irrisorio. Gli organi a canne dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili in termini di sostituzione del piombo.

(5) La direttiva 2011/65/UE non si applica alle macchine mobili non stradali dotate di una fonte di alimentazione a bordo, che sono destinate a esclusivo uso professionale. Tuttavia, per alcuni tipi di macchine mobili non stradali, sono prodotte due versioni nella stessa linea di produzione che si differenziano solo per l'alimentazione (o a bordo o esterna). La direttiva dovrebbe prevedere le stesse modalità per tali versioni. Anche le macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

(6) Per tutte le pertinenti categorie di AEE, di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE le condizioni per l'esenzione dei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da AEE dovrebbero essere chiaramente specificate. Analogamente, dato che le esenzioni alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, anche il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere specificato chiaramente per tutte le pertinenti categorie di AEE, compresa la categoria 11[...].

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/65/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è soppresso;
b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:
«k) organi a canne.»;

2) all'articolo 3, il punto 28 è sostituito dal seguente:
«28) “macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale”, le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.»;

3) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.»;
b) al paragrafo 4 è inserita la lettera seguente:
«e bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;»
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.»;

4) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le esenzioni di cui all'allegato III al 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è:
a) per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011;
b) per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, sette anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all'articolo 4, paragrafo 3; e
c) per la categoria 11 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019.»;
b) al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera:
«b bis) entro un mese dal ricevimento di una domanda, invia al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l'adozione della sua decisione sulla domanda;»
c) al paragrafo 5, la prima frase del secondo comma è soppressa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

GUUE  L 305/8 del 21.11.2017

Entrata in vigore: 11.12.2017

Open scope dal 22 luglio 2019: vedi la news

Normativa di riferimento:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva (UE) 2017 2102.pdf)Direttiva (UE) 2017/2102
Modifica direttiva 2011/65/UE
IT379 kB1910

Tags: Marcatura CE Direttiva RoHS

Ultimi inseriti

Ensuring safety and health at work in a changing climate
Apr 26, 2024 17

Ensuring safety and health at work in a changing climate

 Ensuring safety and health at work in a changing climate / ILO 2024 ID 21771 | 26.04.2024 Climate change is already having serious impacts on the safety and health of workers in all regions of the world. Workers are among those most exposed to climate change hazards yet frequently have no choice… Leggi tutto
Apr 26, 2024 18

Decreto 26 febbraio 2024

Decreto 26 febbraio 2024 ID 21770 | 26.04.2024 Decreto 26 febbraio 2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalita' «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il… Leggi tutto
DD n  40 del 23 Aprile 2024
Apr 26, 2024 33

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 / Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza ID 21768 | 26.04.2024 ... Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici) 1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza”, con sede legale in Roma, via C.… Leggi tutto
Apr 26, 2024 32

Regolamento delegato (UE) 2024/1235

Regolamento delegato (UE) 2024/1235 ID 21766 | 26.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1235 della Commissione, del 12 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto… Leggi tutto
Apr 25, 2024 68

Decreto 29 ottobre 1997

Decreto 29 ottobre 1997 Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego. (GU n.292 del 16.12.1997) Collegati[box-note]D.Lgs 285/1992 | Codice della StradaD.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495Decreto 13 giugno… Leggi tutto
Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 46

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 46

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto
UNI EN 17799 2024   Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti
Apr 25, 2024 47

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti ID 21761 | 25.04.2024 / In allegato Preview UNI EN 17799:2024 Requisiti per la protezione dei dati personali nei trattamenti La norma specifica dei requisiti di base per dimostrare la conformità dei trattamenti di dati… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 44

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto
Uso essenziale sostanze chimiche
Apr 24, 2024 55

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche ID 21752 | 24.04.2024 / In allegato La Commissione definisce i principi per limitare le sostanze chimiche più nocive agli usi essenziali.Il 22 aprile 2024 la Commissione ha adottato criteri e principi guida per ciò che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Progetti di competenza statale VIA
Apr 23, 2024 104

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA ID 21748 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Fase preliminare PAUR
Apr 23, 2024 127

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di… Leggi tutto