Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.118
/ Totale documenti scaricati: 29.741.569

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.118 *

/ Totale documenti scaricati: 29.741.569 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.118 *

/ Totale documenti scaricati: 29.741.569 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.118 *

/ Totale documenti scaricati: 29.741.569 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.118 *

/ Totale documenti scaricati: 29.741.569 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.118 *

/ Totale documenti scaricati: 29.741.569 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011

ID 312 | | Visite: 97978 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/312

Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011

Rev. 1.0 Giugno 2017

Il Focus, aggiornamento del precedente 2013 (di cui sotto), analizza, con FAQ e Schemi gli obblighi del Regolamento sui Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 a 4 anni dall'entrata in vigore 1° Luglio 2013.

Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011, ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti sui concetti e l’applicazione della marcatura CE; introduce procedure semplificate, che ridurranno i costi sostenuti dalle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR).

La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative sulle caratteristiche essenziali del prodotto che vuole offrire al mercato. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e, di conseguenza, può essere immettere il prodotto sul mercato.

Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Sulla base delle informazioni contenute nel DoP, gli utenti potranno decidere l’acquisto del prodotto in base all'uso riportato e si assumeranno la piena responsabilità di tale decisione.

La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo la necessaria trasparenza e stabilendo un chiaro sistema di ripartizione delle responsabilità tra i soggetti.

Acronimi

(TAB) Technical Assessment Body
Organismi di valutazione tecnica, facenti parte dell’Organizzazione dei TAB (TABs).

(ETA) 
European Technical Assessment
Valutazione Tecnica Europea.

(EAD) European Assessment Document
Documento per la Valutazione Europea che è adottato dall'Organizzazione dei TABs (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee ETAs (European Technical Assessments).

(ATD) Appropriate Technical Documentation
Documentazione che il fabbricante ritiene opportuno produrre, al fine di giustificare le modalità per dichiarare la prestazione del prodotto nei casi previsti dall'articolo 36 del CPR.

(DoP) Declaration of Performance
Dichiarazione di Prestazione

(AVCP) Assessment and Verification of Constancy of Performance
Le norme tecniche armonizzate o i documenti europei di valutazione (EAD), contengono le attività specifiche (compiti) necessarie per gli organismi notificati, al fine di garantire la valutazione e verifica della costanza della prestazione

Indice

1. Prodotto da costruzione da immettere sul mercato dopo il 30/06/2013
2. Prodotto da costruzione gia’ immesso sul mercato prima del 01/07/2013
3. Obblighi dei distributori
4. Immissione sul mercato
5. Obbligo rinnovo rapporti di prova, valutazioni, ecc.
6. Benestare Tecnico Europeo (ETA - European Technical Approval)
7. Prodotto da costruzione non coperto da norma armonizzata e costruito dopo il 01.07.2013
8. Documentazione tecnica appropriata
9. Clausole di norma armonizzata contrastanti con il cpr
10. Contact point for construction
11. Gli Organismi Notificati: sorveglianza e controllo
12. Dichiarazione di Prestazione (DoP) in formato elettronico
13. Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura ce
14. Manuale di installazione/istruzioni
I. Blibliografia

Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full
Certifico Srl IT - Rev. 00 2017

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE

__________

Precedenti Ed. 2013


Focus Tecnico Rev. 00 2013
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011

CPR UE 305/2011 Dichiarazione di Prestazione - DoP

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Direttiva Prodotti da costruzione 89/106/CEE


_____________


SINTESI

Il presente regolamento determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Definisce anche criteri di valutazione delle prestazioni per questi prodotti e le condizioni di utilizzo della marcatura CE.

Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE

Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti:

- il riferimento del prodotto;
- i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
- l'uso o gli usi previsti del prodotto;
- la prestazione dichiarata.

Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.

Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione in conformità con il regolamento (CE) n. 764/2008. Questi punti di contatto devono fornire informazioni relative ai requisiti del prodotto da costruzione ed evitare i conflitti d'interesse.

Obblighi degli operatori economici

Agli operatori economici vengono imposti determinati obblighi:

Obblighi dei fabbricanti: devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marcatura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.

Obblighi degli importatori: verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione.

Obblighi dei distributori: devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.

Specifiche tecniche armonizzate

Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB).

Organismi di valutazione tecnica (TAB)

Gli Stati membri designano uno o più TAB sul loro territorio, per una o più aree di prodotto. L'elenco dei TAB viene comunicato alla Commissione europea che lo pubblica.

I TAB effettuano la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale sono stati designati.

Autorità notificanti e organismi notificati

Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.

Le autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi notificati.

Vigilanza del mercato

Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.

Il presente regolamento abroga la direttiva 89/106/CEE.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305 2011 Rev. 1.0 2017.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2017
1199 kB 261
Allegato riservato Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305 2011 Rev. 0.0 2013.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2013
1395 kB 91

Tags: Marcatura CE Regolamento CPR Abbonati Marcatura CE

Ultimi inseriti

Apr 29, 2025 65

Delibera ANAC n. 24 del 17 gennaio 2024

in News
Delibera ANAC n. 24 del 17 gennaio 2024 / Obblighi di trasparenza soggetti privati per attività rilevanti d'interesse pubblico ID 23900 | 29.04.2025 / In allegato Oggetto: Provvedimento di ordine volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - Adeguamento del sito web di… Leggi tutto
Apr 29, 2025 78

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825

in News
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 ID 23899 | 29.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 della Commissione, del 28 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del… Leggi tutto
Apr 29, 2025 83

Decisione di esecuzione (UE) 2025/816

in News
Decisione di esecuzione (UE) 2025/816 ID 23898 | 29.04.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/816 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d’imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per… Leggi tutto
Apr 28, 2025 103

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196 ID 23894 | 28.04.2025 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Entrata in vigore del decreto: 08.10.2005 (GU… Leggi tutto
Apr 28, 2025 104

Decreto 11 marzo 2025

Decreto 11 marzo 2025 ID 23893 | 28.04.2025 Decreto 11 marzo 2025 Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, in attuazione della direttiva 2002/59/CE. (GU n.97 del 28.042025) Collegati
Direttiva 2002/59/CE
Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Apr 25, 2025 238

UNI EN ISO 22361:2023

UNI EN ISO 22361:2023 / Linee guida gestione delle crisi di un'organizzazione ID 23878 | 25.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 22361:2023Sicurezza e resilienza - Gestione delle crisi - Linee guidaData disponibilità: 08 giugno 2023 La norma fornisce una guida sulla gestione delle crisi per… Leggi tutto
Guidance on Dock shelters
Apr 23, 2025 316

Guidance on Dock shelters

Guidance on Dock shelters (FEM - October 2024) ID 23864 | 23.04.2025 / Attached Intention of this Guideline To provide users, architects, contractors and suppliers with an awareness of the benefits and specific characteristics of the different Dock shelter types used in the loading dock area.A dock… Leggi tutto