Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.840
/ Documenti scaricati: 32.927.790
/ Documenti scaricati: 32.927.790
ID 24430 | 14.08.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 della Commissione, del 23 luglio 2025, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione
GU L 2025/1533 del 14.8.2025
Entrata in vigore: 23.09.2025
__________
Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 è abrogato.
Articolo 3
1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.
2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 4 settembre 2024 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 4 settembre 2027.
3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 23 settembre 2025 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 23 settembre 2028.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[...] Segue in allegato
Collegati
ID 23546 | 03.03.2025 / Attached
This GUIDE TO APPLICATION OF THE LIFTS DIRECTIVE (hereafter Lifts Guide or Guide) is intended to b...
Tenuto conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norm...
Report 05 del 03/02/2023 N. 13 A12/00201/23 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Bicicletta
Il prodotto, di marca SCOTT, mod. 286437 - Speedster 40 ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024