~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.040
// Documenti scaricati n: 37.521.541
// Documenti disponibili n: 47.040
// Documenti scaricati n: 37.521.541
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 della Commissione del 4 luglio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione
GU L 180/1 del 6.7.2022
Entrata in vigore: 15.08.2022
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 dal 10.10.2023
...
Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 è abrogato.
Articolo 3
1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 1° settembre 2020 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 1° settembre 2023.
2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 25 agosto 2021 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 25 agosto 2024.
3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[...]
Collegati

Report 08 del 23/02/2018 N.2 A12/0243/18 Francia
Approfondimento tecnico: Fasciatoio
Il prodotto, di marca Bèaba, mod. 920.316, è stato sottopost...
ID 13138 | Rev. 00 del 18.03.2020 / Documento completo allegato
Il Regolamento (UE) 2017/745, prevede all’Art. 17 (Disposit...

ID 21719 | 19.04.2024
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024