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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533

ID 24430 | 14.08.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 della Commissione, del 23 luglio 2025, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione

GU L 2025/1533 del 14.8.2025

Entrata in vigore: 23.09.2025
__________

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 è abrogato.

Articolo 3

1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.

2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 4 settembre 2024 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 4 settembre 2027.

3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 23 settembre 2025 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 23 settembre 2028.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[...] Segue in allegato

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