Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.817 *

/ Totale documenti scaricati: 24.217.918 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.817 *

/ Totale documenti scaricati: 24.217.918 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.817 *

/ Totale documenti scaricati: 24.217.918 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.817 *

/ Totale documenti scaricati: 24.217.918 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.817 *

/ Totale documenti scaricati: 24.217.918 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.817 *

/ Totale documenti scaricati: 24.217.918 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.817 *

/ Totale documenti scaricati: 24.217.918 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.817 *

/ Totale documenti scaricati: 24.217.918 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.817 *

/ Totale documenti scaricati: 24.217.918 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Regolamento (UE) 2022/2480

ID 18405 | | Visite: 1242 | Nuovo ApproccioPermalink: https://www.certifico.com/id/18405

Regolamento UE 2022 2480

Regolamento (UE) 2022/2480 / Modifica Regolamento sistema europeo di normazione

ID 18405 | 19.12.2022

Regolamento (UE) 2022/2480 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea

(GU L 323/1 del 19.12.2022)

Entrata in vigore: 08.01.2023

Applicazione: 09.07.2023

______

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme relative all’elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione.

(2) Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea.

(3) Le norme europee e i prodotti della normazione europea svolgono un ruolo importante nel mercato interno e nella protezione dei consumatori. Le norme non solo determinano gli aspetti tecnici dei prodotti e dei servizi, ma svolgono anche un ruolo importante per i lavoratori, i consumatori e l’ambiente. Ad esempio, le norme armonizzate possono essere utilizzate per conferire la presunzione che i prodotti da immettere sul mercato siano conformi alle prescrizioni fondamentali stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione per tali prodotti, garantendo nel contempo la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi per i consumatori e proteggendo l’ambiente.

(4) Negli ultimi anni le prassi delle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda la governance interna e le procedure decisionali sono cambiate. In conseguenza di tali cambiamenti, le organizzazioni europee di normazione hanno intensificato la loro cooperazione con i soggetti interessati internazionali ed europei. Tale cooperazione è accolta con favore in quanto contribuisce a un processo di normazione trasparente, aperto e imparziale, basato sul consenso. Ciononostante, quando le organizzazioni europee di normazione eseguono richieste di normazione a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione, è essenziale che le loro decisioni interne tengano pienamente conto degli interessi, degli obiettivi politici e dei valori dell’Unione, nonché degli interessi pubblici in generale.

(5) In linea con gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1025/2012, procedure valide e una rappresentanza equilibrata degli interessi dei soggetti interessati, compresi i soggetti che rappresentano, tra l’altro, le PMI e gli interessi ambientali, sociali e dei consumatori, sono aspetti essenziali e dovrebbero pertanto essere garantiti. Le opinioni e i contributi di tutti i soggetti interessati dovrebbero essere presi in considerazione in seno alle organizzazioni europee di normazione. Inoltre, le opinioni espresse nell’ambito delle consultazioni nazionali condotte dagli organismi nazionali di normazione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di adottare decisioni riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

(6) Gli organismi nazionali di normazione svolgono un ruolo essenziale nel sistema di normazione sia a livello di Unione, conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012, che a livello di Stati membri. Gli organismi nazionali di normazione sono pertanto nella posizione migliore per garantire che gli interessi, gli obiettivi politici e i valori dell’Unione, nonché gli interessi pubblici in generale, siano debitamente presi in considerazione in seno alle organizzazioni europee di normazione. Occorre pertanto rafforzare il loro ruolo all’interno degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione quando tali organismi adottano decisioni riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, senza pregiudicare il ruolo importante svolto dalla base più ampia dei soggetti interessati nella preparazione di norme efficaci che rispondano alle esigenze dell’interesse pubblico e del mercato.

(7) Gli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione sono aperti alla partecipazione non solo degli organismi nazionali di normazione, ma anche, tra l’altro, delle organizzazioni nazionali di normazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e di altri paesi che sono diventati formalmente membri delle organizzazioni europee di normazione in questione e che hanno concluso un accordo con l’Unione per garantire la convergenza normativa. Per evitare di escludere tali organizzazioni dalla partecipazione ai lavori degli organi decisionali interessati, è necessario stabilire che le decisioni prese in seno a tali organi riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione senza imporre altri requisiti per quanto riguarda i lavori degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione. La partecipazione delle organizzazioni nazionali di normazione di paesi terzi ai lavori delle organizzazioni europee di normazione non dovrebbe impedire l’adozione di eventuali decisioni inerenti alle norme europee e ai prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione qualora tali decisioni abbiano il sostegno dei soli organismi nazionali di normazione degli Stati membri e dei paesi del SEE.

(8) Per rendere efficace il requisito che le decisioni degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione, occorre prevedere che la Commissione debba presentare tali richieste soltanto a un’organizzazione europea di normazione che ottemperi a tale requisito.

(9) Le procedure di normazione comportano decisioni che richiedono specifici flussi di lavoro, che dovrebbero essere considerati lavori distinti. Tali lavori sono avviati o per sviluppare una norma europea o un prodotto della normazione europea nuovi o per rivedere, accorpare, modificare o correggere una norma europea o un prodotto della normazione europea esistenti.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1025/2012.

(11) Al fine di consentire alle organizzazioni europee di normazione di adeguare, se necessario, il loro regolamento interno per ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere differita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 10 de regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza, purché l’organizzazione europea di normazione in questione ottemperi ai requisiti di cui al paragrafo 2 bis. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinati dal mercato, tengono conto dell’interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione.»;

2) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Fatti salvi altri pareri consultivi, ciascuna organizzazione europea di normazione garantisce che le seguenti decisioni relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea di cui al paragrafo 1 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione in seno all’organo decisionale competente di tale organizzazione:

a) le decisioni relative all’accettazione e al rifiuto delle richieste di normazione;

b) le decisioni relative all’accettazione dei nuovi lavori necessari per soddisfare la richiesta di normazione; e

c) le decisioni relative all’adozione, alla revisione e al ritiro di norme europee o di prodotti della normazione europea.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2023.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2022 2480.pdf)Regolamento (UE) 2022/2480
 
IT374 kB145

Tags: Marcatura CE Nuovo approccio

Ultimi inseriti

Apr 25, 2024 36

Decreto 29 ottobre 1997

Decreto 29 ottobre 1997 Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego. (GU n.292 del 16.12.1997) Collegati[box-note]D.Lgs 285/1992 | Codice della StradaD.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495Decreto 13 giugno… Leggi tutto
Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 32

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto
UNI EN 17799 2024   Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti
Apr 25, 2024 34

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti ID 21761 | 25.04.2024 / In allegato Preview UNI EN 17799:2024 Requisiti per la protezione dei dati personali nei trattamenti La norma specifica dei requisiti di base per dimostrare la conformità dei trattamenti di dati… Leggi tutto
Apr 25, 2024 37

Regolamento (UE) 2019/2152

in News
Regolamento (UE) 2019/2152 ID 21759 | 25.04.2024 Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L… Leggi tutto
Apr 25, 2024 26

Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322

in News
Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 ID 21758 | 25.04.2024 Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entrata in vigore del… Leggi tutto
Norme armonizzate Direttiva imbarcazioni diporto 12 2017
Apr 25, 2024 37

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 / Norme armonizzate imb. da diporto Aprile 2024 ID 21757 | 25.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 40

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto
Lista dei fornitori di sostanze attive BPR
Apr 24, 2024 39

Lista dei fornitori di sostanze attive BPR

Lista dei fornitori di sostanze attive BPR / Elenco di cui all’articolo 95 del Regolamento (UE) 528/2012 21754 | Update 31.03.2024 L'elenco delle sostanze e dei fornitori (persone interessate) pertinenti è pubblicata dall'ECHA ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 32

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto
UNI EN 17799 2024   Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti
Apr 25, 2024 34

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti ID 21761 | 25.04.2024 / In allegato Preview UNI EN 17799:2024 Requisiti per la protezione dei dati personali nei trattamenti La norma specifica dei requisiti di base per dimostrare la conformità dei trattamenti di dati… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 40

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto
Uso essenziale sostanze chimiche
Apr 24, 2024 51

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche ID 21752 | 24.04.2024 / In allegato La Commissione definisce i principi per limitare le sostanze chimiche più nocive agli usi essenziali.Il 22 aprile 2024 la Commissione ha adottato criteri e principi guida per ciò che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Progetti di competenza statale VIA
Apr 23, 2024 87

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA ID 21748 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Fase preliminare PAUR
Apr 23, 2024 105

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di… Leggi tutto