Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096 / Incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici
ID 19749 | 06.06.2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096 della Commissione del 2 giugno 2023 recante moda...

Report 09 del 04/03/2022 N. 02 A11/00039/22 Lussemburgo
Approfondimento tecnico: Tappetino gonfiabile
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. NPT487, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dalla vendita online perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.
Il sacchetto di plastica della confezione è troppo sottile. Se un bambino gioca con l'imballaggio, la plastica potrebbe coprirgli bocca e naso provocandone il soffocamento.
Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza
1. Proprietà fisico-meccaniche
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
e) L’imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L’imballaggio - come fornito - deve essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione.
g) L’imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell’imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l’ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d).

ID 19749 | 06.06.2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096 della Commissione del 2 giugno 2023 recante moda...
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