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Guidance for the application of Regulation (EU) 2019/515

Documento di orientamento Reg  UE 2019 515 Marzo 2021

Documento di orientamento sull'applicazione del Regolamento (UE) 2019/515 / IT

ID 13055 | Update 07.11.2022 / / In allegato IT/EN

Documento di orientamento per  l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 19 marzo 2019,  relativo al reciproco riconoscimento  delle merci legalmente  commercializzate in un altro Stato  membro e che abroga il regolamento  (CE) n. 764/2008

Il regolamento (UE) 2019/515 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro si applica dal 19 aprile 2020 e ha sostituito il regolamento (CE) n. 764/2008.

Il regolamento si prefigge l'obiettivo di rafforzare il funzionamento del mercato unico migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e rimuovendo gli ostacoli ingiustificati al commercio (articolo1, paragrafo 1, del regolamento).

Lo scopo del presente documento di orientamento è coadiuvare le imprese e le autorità nazionali competenti nell'applicazione del regolamento. Solo il testo del regolamento ha però valore giuridico.

L'interpretazione della legislazione dell'UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il principio del reciproco riconoscimento discende dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento stabilisce le regole e le procedure relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi (articolo 1, paragrafo 2, del regolamento).

Gli articoli 34 e 36 TFUE si applicano in assenza di norme di armonizzazione dell'UE in merito a merci o a determinati aspetti delle merci.

A norma dell'articolo 34 TFUE "sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente"

________

Indice

INTRODUZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO)

1 Merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
- Merci
- Legalmente commercializzate in un altro Stato membro

2 "Decisioni amministrative" ai sensi del regolamento
- Che cos'è una decisione amministrativa?
- Primo criterio: regole tecniche nazionali - base della decisione amministrativa
- Secondo criterio: l'effetto diretto o indiretto della decisione amministrativa è quello di limitare o negare l'accesso al mercato nello Stato membro di destinazione
- Regole tecniche nazionali e procedure di autorizzazione preventiva
- Casi in cui non si applica il regolamento (UE) 2019/515

COME OPERA IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO?

1 Commercializzazione legale di merci nello Stato membro d'origine

2 Vendita delle merci in un altro Stato membro

3 Informazioni relative alla valutazione

4 La "dichiarazione sul reciproco riconoscimento" (articolo 4 del regolamento)
- Contenuto e struttura della dichiarazione
- Lingua della dichiarazione
- Chi può redigere la dichiarazione?
- Cosa avviene se la dichiarazione viene compilata solo in parte?
- Come e quando è possibile utilizzare la dichiarazione?
- Come presentare i documenti

5 Valutazione dell'autorità competente (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento)
- Legittimi motivi di interesse generale
- Il principio di proporzionalità

6 Sospensione temporanea dell'accesso al mercato (articolo 6 del regolamento)

7 Decisione amministrativa (articolo 5, paragrafi da 9 a 13, del regolamento)

8 Notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri

9 Mezzi di ricorso contro una decisione amministrativa

10 Che cos'è SOLVIT

11 SOLVIT e la procedura di risoluzione dei problemi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento

12 Il parere della Commissione nel contesto della procedura di risoluzione dei problemi di cui all'articolo 8 del regolamento

13 Il ruolo dei punti di contatto per i prodotti (articolo 9 del regolamento)

14 Cooperazione amministrativa (articolo 10 del regolamento)

VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE REGOLE TECNICHE NAZIONALI – LA DIRETTIVA (UE) 2015/1535 E LA CLAUSOLA DEL MERCATO UNICO

RAPPORTO TRA IL REGOLAMENTO (UE) 2019/515 E LA DIRETTIVA 2001/95/CE

1 Misure riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori

2 Misure concernenti prodotti di consumo che presentano altri rischi

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