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Vigilanza del mercato e Controlli sui Prodotti

Vigilanza del mercato e Controlli sui Prodotti   Regolamento  UE  2019 1020

Vigilanza del mercato e Controlli sui Prodotti | Regolamento (UE) 2019/1020 / Update Rev. 2.0 2026

ID 17509 | Rev. 2.0 del 13.04.2026 / Documento completo in allegato

Update Rev. 2.0 del 13.04.2026 

- Regolamento 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191/1 del 28.7.2023)

Modifiche:
Articolo 4 paragrafo 5 Regolamento (UE) 2019/1020
Allegato I Regolamento (UE) 2019/1020

- Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024) nella misura in cui riguarda le prescrizioni di cui all’articolo 28, 29 o 31 di tale regolamento.

Modifica:
Allegato I Regolamento (UE) 2019/1020

Note sulle misure di vigilanza del mercato (Art. 16) e controlli (Artt. 27, 28) sui prodotti di cui al Regolamento (UE) 2019/1020, che entrano nel mercato dell'Unione (autorità doganali). Le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica (vedi a seguire).

Documenti di riferimento
Orientamenti applicazione articolo 4 Regolamento (UE) 2019/1020
Orientamenti applicazione articolo 9 Regolamento (UE) 2019/1020

La presente Nota fa riferimento, in particolare a talune normative di armonizzazione dell'Unione di cui all'Art. 4 del Regolamento (UE) 2019/1020, per le quali l'immissione sul mercato può essere effettuata solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione, in elenco:

Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione
Regolamento (UE)2016/425 - Dispositivi Protezione Individuale DPI
Regolamento (UE) 2016/426 - Apparecchi a gas
Regolamento 2023/1542 - Batterie e rifiuti di batterie (*)
Direttiva 2000/14/CE - Emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2006/42/CE - Macchine
Direttiva 2009/48/CE - Giocattoli
Direttiva 2009/125/CE - Ecodesign ERP (Energy Related Products)
Direttiva 2011/65/UE - ROHS
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici
Direttiva 2013/53/UE - imbarcazioni da diporto
Direttiva 2014/29/UE - Recipienti semplici a pressione SPV
Direttiva 2014/30/UE - Compatibilità elettromagnetica EMC
Direttiva 2014/31/UE - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Direttiva 2014/32/UE - Strumenti di misura
Direttiva 2014/34/UE - ATEX
Direttiva 2014/35/UE - Materiale elettrico bassa tensione
Direttiva 2014/53/UE - RED
Direttiva 2014/68/UE - Attrezzature a pressione PED

Fig 1   Ambito di applicazione   Procedura Immissione mercato

Fig 1 - Ambito di applicazione / Procedura Immissione sul mercato

Determinazione dell'operatore economico di cui all'articolo 4

Obbligo dell'esistenza di un Operatore Economico stabilito nell'UE

Un prodotto soggetto alla legislazione UE può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione.

Quattro tipi di operatori economici possono agire in qualità di operatori economici di cui all'articolo 4:

1. un fabbricante stabilito nell'Unione;

2. un importatore (per definizione stabilito nell'Unione), se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;

3. un rappresentante autorizzato (per definizione stabilito nell'Unione) che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per suo conto;

Vedi Documento - Il Rappresentante autorizzato / Compiti ed esempio di Modello di mandato

4. un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione, se nessun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato è stabilito nell'Unione.

Individuazione operatore economico di cui all'articolo 4 in diverse catene di approvvigionamento:

Individuazione operatore economico di cui all articolo 4 in diverse catene di approvvigionamento
...

...

segue in allegato

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2.0 13.04.2026 - Regolamento 2023/1542 (GU L 191/1 del 28.7.2023)
- Regolamento (UE) 2024/1252 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024)
Certifico Srl
1.0 21.11.2022 D.Lgs 12 ottobre 2022 n. 157 Certifico Srl
0.0 04.09.2022 --- Certifico Srl

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