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Il Rappresentante autorizzato / Compiti e modello di mandato

Il Rappresentante autorizzato / Compiti e modello di mandato

Il Rappresentante autorizzato / Compiti ed esempio di Modello di mandato

ID 25968 | 11.04.2026 / In allegato Note e modello di mandato

In allegato Note riguardanti la figura del rappresentante autorizzato di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/1020 e modello di mandato in formato .doc e pdf.

Il rappresentante autorizzato (se nominato dal fabbricante) è una qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione relativi alla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato dell'UE.

Le sue responsabilità non sono intrinseche alla sicurezza dei prodotti, ma solo a determinati compiti.

In particolare i suoi compiti sono stabiliti all'Art. 4 comma 3 del Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (GU L 169 del 25.6.2019) di cui a 5 Regolamenti e 15 Direttive di prodotto.

La legislazione settoriale consente spesso la nomina di un rappresentante autorizzato, ad eccezione della legislazione sugli articoli pirotecnici. Tuttavia, a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento, un rappresentante autorizzato può essere nominato per gli articoli pirotecnici; in tal caso i suoi compiti saranno quelli elencati all'articolo 4.  

Nel caso della legislazione RoHS, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità (articolo 8, lettera b), della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011) e, nel caso della legislazione sui droni, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi di non conformità o i rischi per la sicurezza (articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/945, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1).

Eccezioni a tali compiti figurano nella legislazione in materia di emissione acustica ambientale, macchine e progettazione ecocompatibile, in base alla quale il rappresentante autorizzato svolge compiti diversi, più vicini a quelli del fabbricante.

Qualora un fabbricante abbia nominato un rappresentante autorizzato a norma della legislazione settoriale e desideri che questi agisca in qualità di operatore economico di cui all'articolo 4, dovrà pertanto rivedere il suo mandato per garantire che esso includa tutti i compiti elencati all'articolo 4, paragrafo 3. In particolare, potrebbe essere necessario aggiungere compiti da espletare qualora il rappresentante abbia ragione di ritenere che un prodotto presenti un rischio.

Analogamente, qualora il fabbricante intenda nominare un rappresentante autorizzato al fine di agevolare la conformità all'articolo 4 e desideri nominare un rappresentante autorizzato nel quadro della legislazione settoriale, dovrà verificare la legislazione settoriale applicabile per eventuali compiti ulteriori a quelli previsti dall'articolo 4.

Oltre ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il rappresentante autorizzato deve anche fornire a un'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del suo mandato in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità stessa (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento).

La legislazione in materia di emissione acustica ambientale, macchine e prodotti da costruzione prevede che il nome e i dati di contatto del rappresentante autorizzato siano indicati nella dichiarazione di conformità/prestazione che deve accompagnare tali prodotti. In molti altri settori, la legislazione impone al fabbricante di indicare un indirizzo di contatto sul prodotto o con esso; tale indirizzo potrebbe essere quello del rappresentante autorizzato. Se il nome e i dati di contatto di un rappresentante autorizzato che agisce in qualità di operatore economico di cui all'articolo 4 non sono ancora indicati sul prodotto o con lo stesso, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato dell'UE dovrebbe assicurarsi che questi siano aggiunti secondo quanto richiesto (per un processo più agevole, potrebbe chiedere al fabbricante di provvedervi in modo sistematico).

Schema 1 - Compiti del rappresentante autorizzato

Schema 1 - Compiti del rappresentante autorizzato

Regolamento (UE) 2019/1020

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'articolo 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa,
2. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.
3. Il presente regolamento fornisce altresì un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato I («normativa di armonizzazione dell'Unione»), se la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme.
2. Gli articoli 26, 25, 26, 27 e 28 si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione riguardo all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.
3. L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

12) «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione o ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento;

[...]

CAPO II COMPITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 4 Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, un prodotto soggetto alla legislazione di cui al paragrafo 5 può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto.

2. Ai fini del presente articolo, per operatore economico di cui al paragrafo 1 si intende uno dei seguenti:
a) il fabbricante stabilito nell'Unione;
b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;
c) un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto;
d) un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell'Unione.

3. Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione applicabile, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 svolge i compiti seguenti:
a) se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;
b) a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;
c) qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;
d) coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l'operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio.

4. Fatti salvi i rispettivi obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico di cui al paragrafo 1, sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

5. Il presente articolo si applica esclusivamente nel caso di prodotti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 305/2011 (4), (UE) 2016/425 (5), (UE) 2016/426 (6), (UE) 2023/1542 (7) e (UE) 2024/1252 (8), e dalle direttive 2000/14/CE (9), 2006/42/CE (10), 2009/48/CE (11), 2009/125/CE (12), 2011/65/UE (13), 2013/29/UE (14), 2013/53/UE (15), 2014/29/UE (16), 2014/30/UE (17), 2014/31/UE (18), 2014/32/UE (19), 2014/34/UE (20), 2014/35/UE (21), 2014/53/UE (22) e 2014/68/UE (23) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legislazione UE che prevede l'esistenza di un operatore economico (rappresentante autorizzato) / ndr

(4) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

(5) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

(6) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).

(7) Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

(8) Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

(9) Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).

(10) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(11) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

(12) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(13) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88).

(14) Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

(15) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

(16) Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45).

(17) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

(18) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).

(19) Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).

(20) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

(21) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri elative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

(22) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(23) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

Articolo 5 Rappresentante autorizzato

1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), il rappresentante autorizzato è incaricato dal fabbricante di svolgere i compiti enumerati all'articolo 4, paragrafo 3, fatti salvi eventuali altri compiti imposti dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato. Fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità di vigilanza del mercato.

3. I rappresentanti autorizzati dispongono dei mezzi adeguati per poter espletare i compiti loro affidati.

[..]

Modello di mandato del rappresentante autorizzato 

Il mandato del rappresentante autorizzato previsto dal Regolamento (UE) 2019/1020 deve essere un documento scritto con cui il fabbricante conferisce a un soggetto stabilito nell’UE determinati compiti in materia di conformità dei prodotti.

Il rappresentante autorizzato è incaricato dal fabbricante di svolgere i compiti enumerati all'articolo 4, paragrafo 3, fatti salvi eventuali altri compiti imposti dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato. Fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità di vigilanza del mercato.

(Attenzione - Modello generale, vedasi quanto previsto dallo specifico Regolamento / Direttiva che prevedono il mandatario)

Modello di mandato

...

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