Slide background
Slide background




Marcatura e Informazioni Guanti di Protezione EN 420

ID 3256 | | Visite: 36264 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/3256

Marcatura e Informazioni Guanti di Protezione EN 420

Breve guida alla Marcatura ed Informazioni dei guanti di protezione in accordo con la norma EN 420 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.

Il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425, che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE dal 20 Aprile 2016, con periodo transitorio fino 21 Aprile 2018, al  norma la marcatura CE di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale, l'applicazione delle Norme armonizzate è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS del Regolamento.

Norma EN 420:2010 sostituita dalla norma EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.

Vedi documento Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020

La norma EN 420 definisce i requisiti generali e fondamentali che “devono possedere tutti i tipi di guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi.

Ad esempio sono definiti:

- i criteri di realizzazione del guanto;
- i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e di pulizia; 
- le modalità di marcatura; 
- le informazioni da applicare a tutti i tipi guanti di protezione.

Estratto:
...

Marcatura e Informazioni

Tutte le informazioni devono essere precise e comprensibili e fornite nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese di destinazione.

Marcatura del guanto
Ogni guanto di protezione deve essere marcato con le seguenti informazioni: a) nome, marchio commerciale o altri mezzi di identificazione del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato;
b) designazione del guanto (nome commerciale o codice che permetta all'utilizzatore di identificare chiaramente il prodotto nella gamma offerta dal rappresentante
autorizzato/fabbricante);
c) designazione della taglia; .
d) se pertinente, la marcatura in conformità al punto 7.2.3;
e) dove il guanto sia conforme ad una o più norme europee specifiche (vedere bibliografia), il(i) pittogramma(i) appropriato(i) alla( e) norma(e) (vedere appendice B).
Ogni pittogramma deve essere accompagnato dal riferimento della norma specifica applicabile e dai livelli di prestazione (vedere punto 7.3.5) che devono essere sempre nella stessa sequenza fissa cosi come definito nella norma corrispondente.

La marcatura deve essere applicata in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile
per tutta la durata di vita prevista del guanto. Indicazioni o diciture che potrebbero essere confuse con le indicazioni di cui sopra non devono essere applicate sui guanto.

Se non e possibile effettuare la marcatura sui guanto a causa delle caratteristiche del prodotto, la marcatura deve essere applicata sull'imballaggio.

Deve essere utilizzato un pittogramma solo quando il guanto soddisfa almeno il requisito minimo della corrispondente norma specifica. Si deve evidenziare che anche le informazioni devono essere lette, aggiungendo una i, che significa informazioni, unitamente alla serie di pittogrammi (vedere il pittogramma corrispondente nell'appendice B).
...

Dove applicabile in conformità al punto 7.2.2 e), pittogramma(i) indicante(i) le categorie di pericolo seguite, se applicabile, dai livelli di prestazione.

0     indica che il guanto si colloca sotto il livello minima di prestazione per lo specifico pericolo individuale;
X indica che il guanto non e stato sottoposto alia prova oppure che il metodo di prova non sembra idoneo per la progettazione o materiale del guanto.

Inoltre, deve essere fornita uria spiegazione di base per aiutare la comprensione dei corrispondenti livelli di prestazione e deve(devono) essere indicata(e) la(e) norma(e)alla(e) quale(i) si riferiscono.

Esempio per guanto di protezione per l’uso contro pericoli termici:

 

Segue

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 00 2016
Licenza UNI

Fonte: UNI
UNI EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-420-2010.html


Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Marcatura e Informazioni Guanti di protezione EN 420.pdf
Certifico Srl. - 2016
458 kB 241

Tags: Marcatura CE Regolamento DPI Abbonati Marcatura CE

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mar 20, 2023 28

Decreto 6 ottobre 2020

Decreto 6 ottobre 2020 Esclusione della pubblicita' dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero della salute. (GU n.284 del 14.11.2020) [box-warning]Abrogato da: Decreto 26 gennaio 2023 Individuazione delle fattispecie di pubblicita' di dispositivi medici che non necessitano di… Leggi tutto
Mar 20, 2023 19

Decreto 23 febbraio 2006

Decreto 23 febbraio 2006 Pubblicita' dei dispositivi medici. (GU n.93 del 21.04.2006)
Abrogato da: Decreto 26 gennaio 2023 Individuazione delle fattispecie di pubblicita' di dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione ministeriale. (GU n.66 del 18.03.2023)
Leggi tutto
Regolamento  UE  2023 607
Mar 20, 2023 123

Regolamento (UE) 2023/607

Regolamento (UE) 2023/607 / Modifica Reg. Dispositivi medici e DMD vitro ID 19258 | 20.03.2023 Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati… Leggi tutto
Regolamento delegato  2023 503
Mar 08, 2023 110

Regolamento delegato (UE) 2023/503

Regolamento delegato (UE) 2023/503 / Modifica Regolamento DMD Vitro ID 19171 | 08.03.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/503 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e… Leggi tutto
Regolamento delegato  2023 502
Mar 08, 2023 164

Regolamento delegato (UE) 2023/502

Regolamento delegato (UE) 2023/502 / Modifica Regolamento Dispositivi medici ID 19170 | 08.03.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/502 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove… Leggi tutto
Feb 24, 2023 103

Decreto 29 settembre 2003

Decreto 29 settembre 2003 Individuazione delle funzioni e compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF). (GU n.280 del 02.12.2003) Leggi tutto
Feb 24, 2023 91

Decreto 5 dicembre 2003 n. 392

Decreto 5 dicembre 2003 n. 392 Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. (GU n.40 del… Leggi tutto
Feb 24, 2023 75

Decreto 2 gennaio 1985

Decreto 2 gennaio 1985 Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri (GU n. 26 del 31.01.1985) Leggi tutto

Più letti Marcatura CE