Slide background
Slide background




Direttiva EMC: Requisiti linguistici

ID 5133 | | Visite: 5971 | Documenti Marcatura CE UEPermalink: https://www.certifico.com/id/5133

Requisiti linguistici EMC

Direttiva EMC 2014/30/EU: Requisiti linguistici

Update 1° dicembre 2017 dell'elenco dei requisiti linguisti direttiva EMC

In allegato, l'elenco dei requisiti linguistici nei diversi Stati Membri, ai sensi direttiva EMC, in ordine alla documentazione tecnica, ai punti contatto, alle informazioni d'uso delle apparecchiature ed alla dichiarazione di conformità UE.

Sebbene l'elenco sia aggiornato regolarmente, potrebbe non essere completo e non ha alcuna validità legale; solo le disposizioni nazionali in ogni stato membro danno effetto giuridico

Requisiti linguistici:

Documentazione tecnica (Art 7.2 e 7.9 o Art.9.8) o parti di essa che devono essere rese disponibili su richiesta

Articolo 7.2 e art 7.9 Obblighi dei fabbricanti

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II o all’allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 14.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.

Articolo 9.8 Obblighi degli importatori

Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.

Punti di contatto (art 7.2 e art. 9.3)

Articolo 7.6 Obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato

Articolo 9.3 Obblighi degli importatori

3. Gli importatori indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

Informazioni sull'uso (Art 7.7 e 18)

Articolo 7.7 Obblighi dei fabbricanti

7. I fabbricanti garantiscono che l’apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Articolo 18 Informazioni sull’uso dell’apparecchio

1. L’apparecchio è accompagnato da informazioni sulle precauzioni specifiche eventualmente da adottare nell’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o l’uso dell’apparecchio affinché, quando sia messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui al punto 1 dell’allegato I.

Articolo 15.2 Dichiarazione di conformità UE

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati II e III ed è continuamente aggiornata.
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’apparecchio è immesso o messo a disposizione sul mercato.

....

Estratto dell'elenco Stato Membro Italia:

Country

Technical Documentation (Art 7.2 & 7.9 or Art 9.8) or parts of it must be made available on request

Contact details (Art 7.6 & 9.3)

User information (Art 7.7 & 18)

EU declaration of conformity (Art 15.2)

Remarks

Italy

Italian or English

Italian or English

Italian

Italian or English

 

Fonte: Commissione Europea

Correlati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EMC-ADCO - Summary language requirements.pdf
Direttiva EMC - 2014/30/UE
308 kB 12

Tags: Marcatura CE Direttiva EMC Abbonati Marcatura CE

Ultimi archiviati Marcatura CE

ATEX AdCo Recommendation   Categories of dry installed liquid pumps
Apr 10, 2024 93

ATEX AdCo Recommendation - Categories of dry installed liquid pumps

ATEX AdCo Recommendation - Categories of dry installed liquid pumps ID 21668 | 10.04.2024 ATEX ADCO Recommendation - Dry installed pumps - Requirements according to explosion protection of dry installed pumps conveying inflammable liquids. Status: 27.03.2024 This document is the result of a… Leggi tutto
Apr 05, 2024 100

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 - 05.04.2024

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 - 05.04.2024 ID 21633 | 05.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del… Leggi tutto
Feb 29, 2024 254

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 ID 21443 | 29.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 107009

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto