Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Il Regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016 ed abroga la Direttiva 2000/9/CE con effetto dal 21 aprile 2018.
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.
Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune.
Il presente regolamento non si applica:
a) agli ascensori di cui alla direttiva 2014/33/UE;
b) agli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1° gennaio 1986 e ancora in esercizio, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza specificamente progettati per detti impianti;
c) agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali;
d) agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto di merci e di persone specificamente designate;
e) alle attrezzature fisse e mobili che servono esclusivamente per il divertimento e a scopi ricreativi e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
f) agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali;
g) agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:
a) degli articoli da 22 a 38 e 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
GU L 81/1 del 31.3.2016
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Rettificato da:
- C1 Rettifica, GU L 266 del 30.9.2016, pag. 8 (2016/424)
Vedi il testo consolidato e NTA
Vedi Testo consolidato e NTA
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