Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773

ID 6239 | | Visite: 4642 | Direttiva MEDPermalink: https://www.certifico.com/id/6239

Regolamento 2018 773

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773

della Commissione del 15 maggio 2018 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306» nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispettava i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 16 marzo 2020.

2.   L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 19 giugno 2021.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 è abrogato.

___________

Allegato

Note applicabili al tutto il presente allegato.

a) Aspetti generali: oltre alle norme di prova indicate in maniera specifica nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti. I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità.
b) Colonna 3: laddove due serie di norme di prova sono separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Al contrario, qualora si usino altri separatori (quale la virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati.
c) Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano i seguenti significati di «installazione a bordo» (indicati tra parentesi dopo le date):
I: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE;
II: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE;
III: consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento.
d) Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (ad esempio MED/3.12), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto).
e) Nelle situazioni di cui alla lettera d), se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conforme ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso).
f) Laddove vi siano tre righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (ad esempio MED/3.51a), la terza riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nelle prime righe (più in alto).

Sezioni allegato:

1.   Mezzi di salvataggio

2.   Prevenzione dell'inquinamento marino

3.   Protezione antincendio

4.   Apparecchiature di navigazione

5.   Apparecchiature di radiocomunicazione

6.   Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

7.   Altre apparecchiature di sicurezza

8.   Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1.

9. equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa

Note applicabili alla sezione 9:

Una serie di norme per la certificazione MED è considerata completa se

- le disposizioni IMO per:

- l'omologazione,

- i requisiti di trasporto e

- le norme di prova

sono disponibili e adeguati.

1. Mezzi di salvataggio

2.   Prevenzione dell'inquinamento marino

3.   Protezione antincendio

4.   Apparecchiature di navigazione

5.   Apparecchiature di radiocomunicazione 

6.   Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

7.   Altre apparecchiature di sicurezza

8.   Convenzione SOLAS, capitolo II-1 - Apparecchiature

...

GUUE L 133/1  del 30.05.2018

Entrata in vigore: 19.06.2018

____

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regulation EU  2018 773.pdf)Regulation (EU) 2018/773
 
EN960 kB1204
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2018 773.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773
 
IT1037 kB1140

Tags: Marcatura CE Direttiva MED

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Set 21, 2024 1496

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto
Decreto 23 luglio n  124
Set 05, 2024 600

Decreto 23 luglio 2024 n. 124

Decreto 23 luglio 2024 n. 124 / Regolamento centri di istruzione per la nautica ID 22512 | 05.09.2024 Decreto 23 luglio 2024 n. 124 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (GU n. 208 del… Leggi tutto
Ago 27, 2024 185

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023. Collegati[box-note]Decreto dirigenziale… Leggi tutto
Ago 27, 2024 236

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024 Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria “D” in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell’art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre… Leggi tutto
Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024
Ago 27, 2024 208

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024 Adozione «Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi». Collegati[box-note]Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTARegolamento (UE) 2016/424: Impianti a funeImpianti a… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 115537

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto