Decisione (UE) 2025/2371

Decisione (UE) 2025/2371 / Conferma operatività sistemi elettronici Eudamed
ID 25000 | 27.11.2025
Decisione (UE) 2025/2371 della Commissione, del 26 novembre 2025, relativa all’avviso concernente la fun...
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1922 e la direttiva (UE) 2019/1929 e che modifica l'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011.
(GU n.297 del 30-11-2020)
Art. 1. Modifiche all’allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011
1. Al punto 13 dell’allegato II, parte III, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa all’alluminio è sostituita dalla seguente:
|
Elemento |
mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile |
mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso |
mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura |
|
«Alluminio |
2 250 |
560 |
28 130» |
2. Nell’allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è aggiunta la seguente voce:
|
Sostanza |
Numero CAS |
Valore limite |
|
«Formaldeide |
50-00-0 |
1,5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici per giocattoli 0,1 ml/m3 (limite di emissione) nel legno agglomerato con resine utilizzato nei giocattoli 30 mg/kg (tenore limite) nei materiali tessili per giocattoli 30 mg/kg (tenore limite) nei cuoi e nelle pelli per giocattoli 30 mg/kg (tenore limite) nei materiali cartacei per giocattoli 10 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli.» |
Art. 2. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del comma 1, dell’art. 1, del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2021.
2. Le disposizioni del comma 2, dell’art. 1, del presente decreto si applicano a decorrere dal 21 maggio 2021.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.
Roma, 28 novembre 2020
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