Slide background
Slide background




Decreto 15 aprile 2019

ID 8485 | | Visite: 4311 | Direttiva RoHS IIPermalink: https://www.certifico.com/id/8485

Decreto 15 aprile 2019

Decreto 15 aprile 2019 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE2018/737/UE2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).

(GU Serie Generale n.126 del 31-05-2019)

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.

...

Art. 1. Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la voce 6, lettera a), è sostituita dalla seguente:

 «6 a)

 

Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

 

 

6 a)-I

Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso

 

 

Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

b)  la voce 6, lettera b), è sostituita dalla seguente:

 

 

 

«6 b)

 

 

Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

 

6 b)-I

Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo

 

Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10

 

6 b)-II

Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

 

Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

a) la voce 6, lettera c), è sostituita dalla seguente:

«6 c)

Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

Scade il:21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

 b)  la voce 7, lettera a), è sostituita dalla seguente:

 «7 a)

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il  21 luglio 2024».

c)  la voce 7, lettera c)-I, è sostituita dalla seguente:

 

«7 c)-I

Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il  21 luglio 2024».

d) la voce 24 è sostituita dalla seguente:

«24

Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multi- strato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 -dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

g) la voce 34 è sostituita dalla seguente:

 «34

Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

Applicabile a tutte le categorie, scade il:

21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

b)  dopo la voce 41 è aggiunta la seguente:

 

 

 

 

 

 

«41-bis

Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a

diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri;

oppure

con cilindrata totale del motore ≤   15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione  è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.

Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato.Scade il 21 luglio 2024. 

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

2. La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 15 aprile 2019.pdf)Decreto 15 aprile 2019
 
IT1510 kB804

Tags: Marcatura CE Direttiva RoHS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Feb 29, 2024 135

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 ID 21443 | 29.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento… Leggi tutto
Marking of Cranes  Hooks   Hook Blocks considering European Legislation
Feb 24, 2024 312

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation / FEM 2022 ID 21424 | 24.02.2024 / Document FEM CLE N 0371 Frankfurt, 24.03.2022 FEM CLE: Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation This position paper aims to provide guidance on how to… Leggi tutto
Feb 15, 2024 173

Regolamento delegato (UE) 2015/1187

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 ID 21364 | 15.02.2024 Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile… Leggi tutto
Decreto 13 dicembre 2023 n  227
Feb 06, 2024 1018

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 ID 21305 | 06.02.2024 Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 - Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. (GU n.29 del 05.02.2024) Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 105219

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto