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Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga dei termini di scadenza di cui all’art. 9.1.1. del Decreto 11 maggio 2017.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto 11 maggio 2017 relativo a "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 118 il 23 maggio 2017, ed entrato in vigore il giorno successivo;
VISTO l'art. 9.1.1 "Obblighi di adeguamento sull'esercizio" che dispone: "Ove non diversamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del presente decreto. L'esercente dovrà inviare all'Autorità di sorveglianza, ai fini approvativi, il Regolamento di esercizio con i relativi allegati, tra i quali il Piano di evacuazione, pena la revoca del nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80, nonché il Registro giornale, il Registro di controllo e manutenzione, il Verbale di ispezione annuale e il Rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi";
RAVVISATA la necessità di uniformare sul territorio nazionale la documentazione di cui all'art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 per tutte le tipologie di impianti a fune aperti al pubblico esercizio;
VISTA la nomina della Commissione Funicolari Aeree e Terrestri Prot. 7481 del 28 ottobre 2015 e Prot. 9160 del 21 novembre 2018 del "Comitato relatore per la predisposizione di uno schema di decreto ministeriale per la gestione e manutenzione di tutte le tipologie degli impianti a fune aperti al pubblico esercizio sul territorio nazionale";
TENUTO CONTO della ingente attività da svolgere per giungere alla predisposizione dello schema di decreto e dei relativi allegati;
TENUTO CONTO delle numerose attività da svolgere da parte degli uffici territorialmente competenti per l'approvazione degli atti finali;
decreta
Articolo 1
È prorogata la scadenza dei termini previsti dall’art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 al 30 novembre 2019.
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È prorogata la scadenza dei termini previsti dall’art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 al 30 novembre 2019.
(GU n.125 del 30-05-2019)
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