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Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli

Norme armonizzate giocattoli072019

Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli / Dicembre 2025

ID 8819 | Update Rev. 6.0 del 16 Dicembre 2025

Elenco consolidato Norme armonizzate a Dicembre 2025

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2009/48/CE sono contenuti nelle:

1. Comunicazione 2018/C 282/02 del 10 Agosto 2018 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione del 22 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195/43  del 23.07.2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263/32 del 16.10.2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione del 28 maggio 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190/96 del 31.5.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione del 15 novembre 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 405/14 del 16.11.2021). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/740
6. Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 96/85 del 5.4.2023). Entrata in vigore: 05.04.2023
7.
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1785 della Commissione, del 9 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/740 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati giocattoli cavalcabili (veicoli a tre ruote per bambini) redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2025/1785 del 10.9.2025). Entrata in vigore: 10.09.2025
8. Decisione di esecuzione (UE) 2025/2519 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/740 per quanto riguarda le norme armonizzate sui giochi olfattivi da tavolo, sui kit cosmetici e sui giochi gustativi e sulla migrazione di alcuni elementi dai giocattoli. (GU L 2025/2519 del 16.12.2025). Entrata in vigore: 16.12.2025

e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.

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Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2009/48/CE Giocattoli a Dicembre 2025

Consolidato con:
1. Comunicazione 2018/C 282/02 del 10 Agosto 2018
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728
4
Decisione di esecuzione (UE) 2021/867
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 
6Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

7. Decisione di esecuzione (UE) 2025/1785
8.
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2519

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

Decisione di esecuzione

Nota 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

CEN

EN 71-1:2014+A1:2018

Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

05.04.2023

EN 71-1:2014

Nota 2.1

28.2.2019

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

Limitazione: per quanto riguarda le clausole 3.19 (definizione di «meccanismo di azionamento») e 4.15.1 per i veicoli a tre ruote per bambini (giocattolo cavalcabile con un sedile per il bambino e in cui la guida e la propulsione sono controllati con i piedi e le ruote sono raggiungibili durante l’uso), la norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’allegato II, parte I, punto 3, della direttiva 2009/48/CE.

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1785

CEN 

EN 71-2:2020
Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità

 

05.04.2023

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

CEN 

EN 71-3:2019+A1:2021

Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

05.04.2023

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2519

Soppressa dal 16.06.2027

CEN

71-3:2019+A2:2024
Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi

16.12.2025

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2519

CEN  

EN 71-4:2020
Sicurezza dei giocattoli - Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

 

05.04.2023

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

CEN

EN 71-5:2015

Sicurezza dei giocattoli — parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

05.04.2023

EN 71-5:2013

Nota 2.1

31.5.2016

                         

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

CEN

EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli - Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova

05.04.2023

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

CEN

EN 71-8:2018

Sicurezza dei giocattoli - parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico

05.04.2023

EN 71-8:2011

28.2.2019

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

CEN

EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli - Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma armonizzata "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli - Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:

Sostanza

Norma EN 71-12:2016

Direttiva 2009/48/CE

N-nitrosammine

0,01 mg/kg

0,05 mg/kg

Sostanze N-nitrosabili

0,1 mg/kg

1 mg/kg

05.04.2023

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

CEN

EN 71-13:2021+A1:2022

Sicurezza dei giocattoli - Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

05.04.2023

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2519

Soppressa dal 16.06.2027

CEN

EN 71-13:2021+A2:2024
Sicurezza dei giocattoli - parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

16.12.2025

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2519

CEN

EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli - parte 14: Trampolini per uso domestico

05.04.2023

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

Cenelec

IEC 62115:2020 Sicurezza dei giocattoli elettrici

IEC 62115:2020/A11:2020

 

05.04.2023

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740

Norma pubblicata: 05.04.2023

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

NOTA:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

_______

(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:

- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

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