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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1785

Norme armonizzate direttiva giocattoli

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1785 / Norme armonizzate Direttiva giocattoli Settembre 2025

ID 24564 | 10.09.2025 / In allegato

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1785 della Commissione, del 9 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/740 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati giocattoli cavalcabili (veicoli a tre ruote per bambini) redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/5966

GU L 2025/1785 del 10.9.2025

Entrata in vigore: 10.09.2025

Vedi elenco consolidato norme armonizzate Direttiva giocattoli

_______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.

(2) Il 4 aprile 2023 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/740, che elenca norme armonizzate per i giocattoli. L’elenco comprende la norma EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli – parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche.

(3) Nel gennaio 2024 la Germania ha sollevato un’obiezione formale nei confronti della norma EN 71-1:2014+A1:2018 per quanto riguarda determinati giocattoli cavalcabili, vale a dire i veicoli a tre ruote per bambini. Un veicolo a tre ruote per bambini è un giocattolo cavalcabile con un sedile per il bambino e in cui la guida e la propulsione sono controllati con i piedi e le ruote sono raggiungibili durante l’uso.

(4) Il motivo dell’obiezione formale è basato sul presunto mancato recepimento, nella norma armonizzata di riferimento, dei requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2009/48/CE per quanto riguarda i veicoli a tre ruote per bambini.

(5) Secondo l’obiezione, tale mancato recepimento consiste nell’assenza di requisiti atti a garantire la prevenzione di incidenti che comportano schiacciamento, cesoiamento, incastramento o intrappolamento durante la guida di un veicolo a tre ruote per bambini le cui ruote sono in prossimità del sedile e risultano accessibili durante l’uso del giocattolo, soprattutto se si considera che il bambino ha le mani libere quando usa tale veicolo e che il sedile è basso. Sussiste la possibilità di schiacciamento, cesoiamento, lacerazione o distacco delle dita oppure del loro risucchiamento nello spazio tra la forcella e la ruota per la forza direzionale della ruota.

(6) La Germania ha sostenuto che i rischi presentati dai veicoli a tre ruote per bambini non sono pienamente coperti dalla norma EN 71-1 a causa del meccanismo, della modalità di funzionamento e del mezzo di propulsione di tali giocattoli, nonché dei rischi che ne derivano durante il gioco. Sebbene la norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018 copra alcuni rischi caso per caso, non sono presi in considerazione tutti i punti di schiacciamento, cesoiamento, incastramento o intrappolamento necessari: i requisiti per i giocattoli cavalcabili in tale norma sono in parte specifici per prodotto (ad esempio, per le biciclette giocattolo e i monopattini giocattolo) oppure riguardano determinati componenti e definizioni del giocattolo (ad esempio meccanismi di azionamento e meccanismi pieghevoli e a scorrimento). La norma non contempla tuttavia requisiti generici basati sul rischio per i giocattoli cavalcabili per quanto riguarda i punti di schiacciamento e di cesoiamento e i punti di intrappolamento e di incastramento, segnatamente per le dita e le mani. In particolare, la definizione di «meccanismo di azionamento» di cui alla clausola 3.19 di tale norma non comprende i veicoli a tre ruote per bambini la norma non copre completamente il rischio di schiacciamento della mano o delle dita e il rischio di cesoiamento delle dita. La Germania ha pertanto concluso che, in assenza di tali requisiti, non è possibile garantire che i veicoli a tre ruote per bambini, sebbene conformi alla norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018, soddisfino tutti i requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2009/48/CE.

(7) Il 28 febbraio 2024 la Commissione ha pubblicato l’obiezione formale sollevata dalla Germania sul sistema di comunicazione istituito a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8) Il comitato tecnico 52 del Comitato europeo di normazione (CEN) («CEN/TC 52») ha risposto all’obiezione formale sollevata dalla Germania chiedendo maggiori dettagli in merito all’incidente, in particolare per quanto riguarda il rischio specifico e il modello di giocattolo coinvolto nell’incidente. Il CEN/TC 52 ha inoltre chiesto se l’asta raffigurata nell’obiezione formale avesse un diametro di 5 mm o 12 mm, e ha sostenuto che il giocattolo coinvolto nell’incidente non era conforme alla norma esistente (pubblicata), vale a dire la clausola 4.15.1.6 c), che è il requisito generale per l’intrappolamento delle dita per i giocattoli cavalcabili. La valutazione del CEN/TC 52 si è basata sul fatto che una delle foto presentate nell’obiezione formale mostra l’inserimento dell’asta di prova più piccola in alcuni spazi tra la ruota e il telaio per cui sembra che tali spazi non siano adeguati per la larghezza delle sonde o delle aste come specificato nel rispettivo metodo di prova della norma esistente, il che rappresenta una non conformità. In base a tale valutazione, il rispetto della norma esistente avrebbe potuto evitare il ferimento o quanto meno ridurne la gravità. Tuttavia, il CEN/TC 52 ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che nell’ambito del suo pertinente gruppo di lavoro erano già in corso lavori per rimediare alle carenze individuate dalle autorità tedesche nell’obiezione formale mediante una revisione delle norme in questione: il progetto di versione riveduta prevede, alla clausola 4.15, nuovi requisiti per i giocattoli cavalcabili riguardanti i rischi di schiacciamento e cesoiamento delle dita.

(9) La Germania ha risposto alle osservazioni del CEN/TC 52 sostenendo che alcuni rischi, in particolare il cesoiamento delle dita, l’intrappolamento e lo schiacciamento della mano dovuti alla forza di risucchio della ruota, lo schiacciamento delle dita o della mano provocato da una sterzata della barra di guida, non sono stati presi in considerazione nell’attuale norma (pubblicata). Secondo la Germania, la revisione della clausola 4.15 della norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018 con l’inclusione di nuovi settori di rischio dimostra che l’attuale versione della norma al momento non copre adeguatamente tutti i rischi per questo particolare tipo di giocattoli cavalcabili e che pertanto la norma non ha recepito tutti i requisiti essenziali di sicurezza che è destinata a contemplare. La Germania ha inoltre sottolineato che l’obiezione formale non è stata sollevata solo a causa di questo particolare giocattolo e dell’incidente che ha causato, in quanto sul mercato vi sono diversi altri prodotti simili con problemi e settori di rischio analoghi che non sono coperti dalla norma esistente.

(10) L’obiezione formale è stata discussa in sede di comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 il 18 aprile 2024.

(11) Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018 insieme ai rappresentanti degli Stati membri e dei portatori di interessi in seno al gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione concorda con l’analisi effettuata nell’obiezione e conclude che le clausole di tali norme armonizzate destinate a contemplare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 10 e all’allegato II della direttiva 2009/48/CE non affrontano adeguatamente i rischi connessi, in particolare il rischio di schiacciamento e cesoiamento delle dita e della mano, per questo specifico tipo di giocattolo cavalcabile. La norma EN 71-1:2014+A1:2018 non contiene requisiti specifici volti a garantire che i bambini possano giocare in sicurezza quando utilizzano i veicoli a tre ruote per bambini, in quanto non offre un’adeguata protezione contro il rischio di schiacciamento e cesoiamento delle dita e della mano. La Commissione ritiene pertanto che i veicoli a tre ruote per bambini progettati e costruiti conformemente alle clausole 3.19 (definizione di «meccanismo di azionamento») e 4.15.1 di tale norma possano causare incidenti analoghi in cui sono coinvolti i bambini.

(12) La Commissione ritiene tuttavia che le altre clausole della norma armonizzata pertinente, che non costituiscono oggetto dell’obiezione formale, rimangano valide per conferire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2009/48/CE, per i quali sono state concepite.

(13) Alla luce di quanto precede, i riferimenti della norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018, pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2023/740, dovrebbero essere pubblicati con una limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La limitazione dovrebbe escludere le clausole specifiche di tali norme destinate a contemplare il requisito di cui all’allegato II, parte I, punto 3, della direttiva 2009/48/CE, vale a dire il requisito secondo cui i giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all’uso del giocattolo, che potrebbe essere causato dal movimento delle sue parti. La decisione di esecuzione (UE) 2023/740 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/740 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/740 la riga 1 è sostituita dalla seguente:

1.

EN 71-1:2014+A1:2018

Sicurezza dei giocattoli - parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

Limitazione: per quanto riguarda le clausole 3.19 (definizione di «meccanismo di azionamento») e 4.15.1 per i veicoli a tre ruote per bambini (giocattolo cavalcabile con un sedile per il bambino e in cui la guida e la propulsione sono controllati con i piedi e le ruote sono raggiungibili durante l’uso), la norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’allegato II, parte I, punto 3, della direttiva 2009/48/CE.

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