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Lettera Circolare n. 14/05 del 6/12/2005

ID 5240 | | Visite: 10406 | Direttiva PEDPermalink: https://www.certifico.com/id/5240

Direttiva PED riparazioni

Lettera Circolare n. 14/05 del 6/12/2005

ISPESL Prot. n. AOO-09/ 0003878/05 del 6/12/2005

Oggetto: Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell'Art 19 del D. Lgs. 93/2000 - Chiarimenti e precisazioni sulle “Riparazioni”

Considerando i problemi sorti nel corso della attuale applicazione del D.M. 329/04 e segnalati a questa Sede da parte delle strutture periferiche, si trasmettono i seguenti chiarimenti che si ritiene possano costituire una valida linea guida per la maggior parte dei quesiti pervenuti. Tali chiarimenti sono suscettibili di futuri aggiornamenti, in considerazione delle novità introdotte dal citato D.M. che possono dar luogo ad ulteriori incertezze di interpretazione e di attuazione, in attesa della emanazione delle Specifiche tecniche a riguardo previste dall’art. 3 dello stesso D.M. 329/04.

Riparazioni
Per “riparazione” si intende un intervento da effettuare su una attrezzatura a pressione già dichiarata messa in servizio, e perciò già sotto la gestione di un Utente che propone (o delega opportunamente la proposta ad un riparatore) la riparazione ad un “Soggetto preposto”.

Tale “riparazione” si applica a tutte le attrezzature che rientrano nel D.M. 329/04.

Un intervento su parti di una attrezzatura a pressione che non rientra nel citato concetto di “riparazione” dovrà essere considerato una “modifica” (ai sensi dell’art. 14 del D.M. 329/04) e pertanto comporterà l’assoggettamento della attrezzatura da modificare ad una procedura di valutazione di conformità in accordo alla Direttiva PED (nuova analisi dei rischi, nuovo fascicolo tecnico, nuove istruzioni per l’uso, ecc.); tale procedura, che comporta la rivalutazione secondo PED dell’intera attrezzatura a pressione, dovrà essere valutata (se l’attrezzatura risulta superiore alla Categoria I) da un Organismo notificato per la Direttiva PED e dovrà essere certificata CE, qualunque sia stato il suo Codice di costruzione originario. Tale attrezzatura certificata CE dovrà essere oggetto di nuova dichiarazione di messa in servizio.

La responsabilità della valutazione di un intervento tecnico come “riparazione” dovrà essere assunta (con motivazione tecnica) dall’Utente che assume comunque la figura giuridica di Riparatore (eventualmente delegando con delega valida un riparatore esterno), ma tale valutazione dovrà anche essere condivisa dal Soggetto preposto a cui sarà sottoposta (Soggetto che al momento è da identificarsi con l’Ispesl).

Dalla Linea-Guida europea 1/3 modificata dal WGP il 18/3/04 si deduce che una sostituzione di membratura o una modifica non importante e tale da non cambiare le originali caratteristiche di una attrezzatura (da valutare caso per caso) deve essere considerata una riparazione. Considerando anche il comma 1 dell’art. 14 del D.M. 329/04 si evince che:

- una riparazione con o senza saldatura e/o una sostituzione di parte di una attrezzatura, che non modificano il progetto originario, configurano una “riparazione”;
- un intervento tecnico (riparazione, sostituzione, modifica) che non cambia le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o solamente il tipo, di una attrezzatura a pressione (dopo essere stata messa in servizio) configura ancora una “riparazione”.

Dalla stessa linea guida europea si deduce anche che se eventuali probabili riparazioni o modifiche non importanti sono già state previste dal fabbricante nel suo manuale di istruzioni operative, oppure in uno specifico documento tecnico tra fabbricante ed utente allegato ai documenti della Certificazione CE, in tal caso durante l’esercizio della attrezzatura tali riparazioni o modifiche non importanti devono essere considerate operazioni di manutenzione previste dal fabbricante ed effettuabili dall'utente senza ulteriori richieste di valutazione da parte dei Soggetti preposti.

Aspetti procedurali

Considerato quanto sopra, e con esclusione dei casi in cui il fabbricante ha lasciato precise disposizioni all'utente, se l’Utente si rivolge all’Ispesl per effettuare una riparazione, l’Ispesl può accettare richieste di riparazioni di attrezzature a pressione soltanto nei casi seguenti: 

- Attrezzatura certificata CE e già oggetto di dichiarazione di messa in servizio ad Ispesl ed ASL, 
- Attrezzatura non certificata CE ma collaudata con previgenti normative nazionali e già assoggettata a verifica di primo impianto (apparecchi Ispesl, SPVD, ecc.)
- Attrezzatura oggetto di precedenti sanatorie (apparecchi dall’estero, forni per oli mine-rali, ecc.) ed attualmente in esercizio.
In tal caso il Riparatore o l’Utente potrà fare domanda di riparazione seguendo le procedure previste dalla attuale normativa nazionale (art.14 D.M.329/04) e dalle procedure Ispesl per gli apparecchi già in esercizio.

Dovrà essere il Riparatore o l'Utente a proporre una procedura tecnica di riparazione che tenga conto della regolamentazione originaria di costruzione dell’apparecchio stesso assumendosi la responsabilità della procedura proposta ( eventualmente contattando il fabbricante della attrezzatura stessa). L’Ispesl valuterà tecnicamente la procedura proposta e seguirà la corretta applicazione della procedura di riparazione con opportuni sopralluoghi.

Dopo il buon esito della riparazione e le prove finali eventualmente previste dalla regolamentazione originaria ( prova idraulica, visita interna, ecc.), verrà rilasciato dall’Ispesl il nulla osta alla ripresa dell'esercizio della attrezzatura.

Individuazione di una riparazione

Se un intervento tecnico non comporta modifiche al progetto originario e/o alle caratteristiche originali, alla destinazione e al tipo, o solamente al tipo, di una attrezzatura a pressione (dopo essere stata messa in servizio), ciò deve essere in generale valutato caso per caso, in funzione dei risultati di una opportuna analisi dei rischi sulle conseguenze dell’intervento tecnico da effettuare. Il soggetto che effettua detta valutazione, con motivazione tecnica, è l’Utente che, prima dell’intervento tecnico, propone le operazioni da effettuare.

E’ possibile comunque individuare alcuni casi di interventi ricorrenti e facilmente analizzabili ai quali si può applicare “a priori” il concetto di “riparazione” e che vengono esposti di seguito:

A. Sostituzioni senza modifiche di membrature principali e secondarie saldate o imbullonate nei casi seguenti:

- i materiali sono identici e le dimensioni sono identiche, ed eventuali procedimenti di saldatura devono essere compresi fra quelli già qualificati nel progetto originario oppure devono essere nuovamente qualificati per i materiali da saldare;
- i materiali sono simili (appartenenti allo stesso gruppo di saldatura), aventi simili caratteristiche tecnologiche, e gli spessori non sono inferiori alle parti da sostituire, né superiori talmente da dover effettuare trattamenti termici non previsti originariamente; eventuali procedimenti di saldatura devono essere qualificati, e le sollecitazioni indotte sulla restante attrezzatura non devono essere superiori a quelle previste nel progetto originario;
- oltre a quanto sopra precisato, la sostituzione di membrature scambianti calore (fasci tubieri, evaporatori, surriscaldatori, tubi per forni, ecc.) non deve alterare in maniera significativa i previsti flussi termici originari della attrezzatura (a specifico giudizio del Riparatore), e non devono risultare modificate le temperature massime (e minime) di esercizio previste nel progetto originario.

B. Sostituzioni con modifiche non importanti nei seguenti casi:

- Tronchetti e bocchelli possono avere un diametro superiore a quello originario solo se il nuovo diametro (o la nuova posizione del bocchello) e la compensazione della nuova apertura (o di nuove aperture adiacenti) risultano già verificati nel progetto originario e se non varia la presenza o assenza di piastre di rinforzo. Se la nuova apertura (a causa del diametro e dello spessore modificati) comporta l’aggiunta di una piastra di rinforzo, in tal caso è necessario una valutazione “ad hoc” (caso per caso) per stabilire se si è in presenza di una riparazione o meno.
- I tubi di fasci tubieri possono avere tubi di materiale e spessore diversi, a condizione che:
-- le sollecitazioni indotte fra tubi e piastra e fra fascio tubiero e restante attrezzatura non siano superiori a quelle originarie risultanti dal progetto,
-- gli scambi termici non alterino in maniera significativa i previsti flussi termici originari della attrezzatura,
-- non risultino modificate le temperature massime (e minime) di esercizio previste nel progetto originario.
- Fondi piani imbullonati e flange cieche possono essere di dimensioni e materiali diversi, purchè compatibili con le sollecitazioni, le temperature ed i fluidi della attrezzatura originaria, e compatibili con le sollecitazioni massime sopportabili dalla flangia collegata, dalla guarnizione e dai bulloni previsti originariamente.
- Ancoraggi, supporti e parti non in pressione, purchè non venga modificata in peggio la distribuzione delle sollecitazioni localizzate indotte sulla attrezzatura a pressione, e purchè le saldature da effettuare siano compatibili con le parti in pressione interessate, in accordo al progetto originario.

C. Modifica non importante del fluido contenuto
Sostituzione del fluido contenuto con un altro simile e dello stesso grado di pericolosità, che non comporti rischi di corrosione, di instabilità ecc. aggiuntivi a quelli del fluido originario, e che sia comunque compatibile con i materiali della attrezzatura.
La natura del nuovo fluido non deve comportare il passaggio del fluido della attrezzatura da Gruppo 2 a Gruppo 1, né il passaggio della Categoria della attrezzatura ad una categoria superiore a quella originaria.

D. Modifiche importanti (che non vanno considerate come riparazioni)
- La modifica della pressione di esercizio che comporta una modifica della targa del costruttore ( = modifica dei dati di targa = declassamento) non può essere considerata una modifica non importante (es.: diminuzione di pressione per diminuzione di spessore dovuta a corrosione o altro).
- Modifiche delle temperature di esercizio che comportano una modifica della targa del costruttore (= modifica dei dati di targa = declassamento) non possono essere considerate modifiche non importanti.

E. Riparazioni da valutare “caso per caso”
In presenza di casi diversi o più complessi di quelli sopra riportati, è necessario effettuare delle valutazioni tecniche per dimostrare che non vengono cambiate le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o solamente il tipo, ed il progetto, di una attrezzatura a pressione.
Per le caratteristiche originali, la destinazione ed il tipo, si ritiene che sia semplice poterne dimostrare la non variazione. Per la progettazione occorre individuare un elemento di riferimento preciso che possa permettere la valutazione della variazione o meno della progettazione.

Un criterio di valutazione potrebbe essere il seguente:
Poiché il fabbricante originario ha progettato e costruito la attrezzatura basandosi su coefficienti di sicurezza globali da lui determinati e rispettati, e per i quali ha ritenuto di poter assumere e garantire la responsabilità della costruzione stessa, se l’Utente (o il Riparatore all’uopo delegato) dimostra che la modifica apportata non ha comportato il peggioramento del coefficiente di sicurezza globale ed originario della membratura modificata ( e del resto della attrezzatura) in tal caso avrà dimostrato che si è in presenza di una modifica non importante, e perciò di una “riparazione”.

Per una membratura il coefficiente di sicurezza globale è dato dal rapporto fra la sollecitazione massima ammissibile del materiale (determinata dal fabbricante) nel punto più sollecitato e la sollecitazione totale effettiva (risultante dalla sommatoria delle sollecitazioni di varia natura determinate dal fabbricante stesso) nel punto stesso alla massima temperatura e pressione di esercizio. Per queste valutazioni “caso per caso”, il Dipartimento territoriale Ispesl dovrà acquisire il parere positivo del DOM prima della approvazione; è necessario infatti che le valutazioni particolari di riparazioni siano conosciute, recepite e divulgate dal DOM a tutti i Dipartimenti Ispesl per una omogenea valutazione dei casi.

Collaudo di materiali per le riparazioni.

Per riparazioni di apparecchi a pressione a suo tempo omologati dall’Ispesl, per la sostituzione dei materiali occorre applicare la Raccolta M.

E’ da tener presente che il D.M. 329/04 prevede per le riparazioni la applicazione della normativa tecnica usata per il collaudo iniziale dell’apparecchio, ma ciò deve essere inteso come Specifica tecnica e non come regolamentazione in generale. Le Raccolte Ispesl sono Specifiche tecniche del D.M. 21/11/72; i contenuti tecnici delle Raccolte costituiscono le “normative tecniche” citate dal D.M.329/04, mentre i contenuti del D.M. 21/11/72 relativi ai soggetti verificatori non sono più applicabili.

In particolare la presenza dell’Ispettore Ispesl al collaudo dei materiali era imposta dal D.M. 21/11/72 (e semplicemente riportata nelle Raccolte M ed S), e tale imposizione non è più prevista né dalla Direttiva PED né dal D.M. 329/04.

Attualmente la normativa sugli apparecchi a pressione lascia la responsabilità delle caratteristiche del materiale a chi certifica il materiale stesso ed a chi lo ordina per la costruzione o riparazione dei propri apparecchi, per cui non è più necessario il rilascio del certificato 3.1.A dei materiali ma è necessaria la corretta rintracciabilità e corretta certificazione del materiale stesso. A riprova di ciò è da rilevare che la norma EN 10204 che definiva i certificati di collaudo è stata aggiornata, e nella nuova versione non esiste più la possibilità di rilasciare certificati 3.1.A (prove in presenza dell’Ispettore governativo).

Per corretta certificazione del materiale deve intendersi un certificato specifico di prodotto (3.1.C o 3.2) per le membrature principali di una attrezzatura. Il certificato 3.1.B può essere accettato solo se il fabbricante del materiale ha un Sistema di Qualità certificato per la tipologia del materiale prodotto. In mancanza, è necessario che il Riparatore integri il certificato 3.1.B ripetendo le prove necessarie in sua presenza (o in presenza di soggetto delegato dal Riparatore). Se il soggetto delegato è l’Ispesl, sul certificato delle prove rilasciato deve essere chiaro che l’Ispesl ha operato su delega del Riparatore, e non deve essere effettuato alcun riporto punzone sul materiale oggetto delle prove integrative (lamiere, tubi, fucinati, ecc.), ma solo per l’eventuale prelievo di saggi.

Per materiali di membrature non principali (per le quali veniva concesso l’esonero dalle prove in presenza dell’Ispesl) è sufficiente la certificazione tipo 3.1.B. Si allega alla presente nota il Modulo per il rilascio del benestare alla proposta di riparazione

Ing. Mazzocchi ISPESL

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Allegato riservato Lettera Circolare n. 14-05 del 06.12.2005.pdf
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