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Europe, Rome

Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128

ID 2805 | | Visite: 19427 | Direttiva REDPermalink: https://www.certifico.com/id/2805

Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128 / Attuazione Direttiva RED

ID 2805 | 15.07.2016

Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128
Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

(GU 163 del 14 Luglio 2016)

Modifiche al Dlgs 128/2016

Decreto Legislativo 9 luglio 2024 n. 100 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. (GU n.160 del 10.07.2024). Entrata in vigore: 11.07.2024

Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/53/UE, detta le norme per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio.

Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2016

Art. 48. Disposizioni transitorie

1. È consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.

Requisiti essenziali

Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:

a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;

b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione.

Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l’uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.

Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:

a) interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati;
b) interagire con altre apparecchiature radio via rete;
c) poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l’Unione;
d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell’utente e dell’abbonato;
f) supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;
g) supportare caratteristiche speciali che consentano l’accesso ai servizi d’emergenza;
h) supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;
i) supportare caratteristiche speciali che garantiscano che sia caricato un software nell’apparecchiatura radio, soltanto se è stata dimostrata la conformità della combinazione dell’apparecchiatura radio e del software.

Norme armonizzate

Le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, contemplati in tali norme o parti di esse.

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VI, contiene gli elementi indicati in tale allegato ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta in lingua italiana. 

La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 10, comma 9, contiene gli elementi di cui all'allegato VII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta in lingua italiana.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito Internet indicato nella dichiarazione di conformità UE semplificata, tradotto in lingua italiana.

Se all'apparecchiatura radio si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’apparecchiatura radio ai requisiti del presente decreto.

La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Essa include almeno gli elementi indicati nell'allegato V.

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica è preparata prima dell’immissione sul mercato dell’apparecchiatura radio ed è continuamente aggiornata.

La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana o in lingua inglese.

Se la documentazione tecnica non è conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad assicurare la conformità dell’apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, l’autorità di sorveglianza del mercato può chiedere al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, una prova da un laboratorio accreditato dall'autorità di sorveglianza del mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di verificare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
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