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Divieto di distruzione dei prodotti di abbigliamento invenduti dal 19.07.2026 - Deroghe previste

Divieto di distruzione dei prodotti di abbigliamento invenduti dal 19.07.2026 / Deroghe previste

Divieto di distruzione dei prodotti di abbigliamento invenduti dal 19.07.2026 / Deroghe previste

ID 26643 | 08.07.2026 / Download scheda allegata

Il 19 Luglio 2026 con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1781 che stabilisce misure sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR), è vietata la distruzione di capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti. Si Promuove il riutilizzo e il riciclaggio, che contribuiranno a ridurre i rifiuti, limitare i danni ambientali e creare condizioni di parità per le imprese.

Di conseguenza, il settore tessile accelera la transizione verso pratiche più circolari, compiendo un ulteriore passo avanti nella promozione dell’economia circolare in tutta l’UE.

Le nuove misure sosterranno le imprese nel rispetto degli obblighi relativi alla distruzione dei prodotti tessili invenduti previsti dall’ESPR. Esse chiariscono in quali circostanze la distruzione sarà consentita – ad esempio per motivi di sicurezza o in caso di danneggiamento dei prodotti – e introducono inoltre un formato standardizzato per la comunicazione, da parte delle imprese, dei volumi di beni di consumo invenduti che vengono scartati, nel modo più semplice possibile e senza imporre oneri amministrativi aggiuntivi.

Ogni anno in Europa si stima che il 4-9% dei prodotti tessili invenduti venga distrutto prima ancora di essere indossato. Questo spreco genera circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂, un valore quasi equivalente alle emissioni nette totali della Svezia nel 2021.

L’ESPR, Regolamento (UE) 2024/1781, entrato in vigore il 18 luglio 2024, mira a migliorare in modo significativo la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato dell’UE, rafforzandone la circolarità, le prestazioni energetiche, la riciclabilità e la durabilità.

Il regolamento impone alle imprese di comunicare informazioni sui prodotti di consumo invenduti smaltiti come rifiuti e introduce inoltre il divieto di distruzione di capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti. Ciò risponde alle crescenti preoccupazioni dei consumatori in merito ai rifiuti tessili, legate agli impatti ambientali e sociali della “fast fashion”.

Il divieto di distruzione si applicherà alle grandi imprese a partire dal 19 luglio 2026, mentre le imprese di medie dimensioni dovrebbero adeguarsi a partire dal luglio 2030.

Le norme sulla divulgazione delle informazioni previste dall’ESPR si applicano già alle grandi imprese e si estenderanno anche alle imprese di medie dimensioni nel 2030.

La Commissaria per l’Ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva, Jessika Roswall, ha dichiarato: “Il settore tessile è in prima linea nella transizione verso la sostenibilità, ma restano ancora delle sfide. I dati sullo spreco mostrano chiaramente la necessità di intervenire. Con queste nuove misure, il settore tessile sarà messo nelle condizioni di adottare pratiche sostenibili e circolari, rafforzando al contempo la nostra competitività e riducendo le dipendenze”.
...

Deroghe

Il Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti (GU L 2026/296 del 22.4.2026) - Applicazione a decorrere dal 19.07.2026
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Articolo 2 Deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

I prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 possono essere distrutti in una delle circostanze seguenti, purché sia possibile presentare la documentazione di cui all’articolo 3:

(a) si tratta di un prodotto pericoloso ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(b) il prodotto è inidoneo allo scopo in quanto non è conforme al diritto dell’Unione o nazionale per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a) e la distruzione è prescritta dalla normativa o è la misura correttiva appropriata e proporzionata;

(c) è accertato che il prodotto viola i diritti di proprietà intellettuale in base a una decisione giudiziaria passata in giudicato, una decisione adottata in esito a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie oppure una notifica emanata da un titolare di diritti, da un’autorità competente o da un organismo autorizzato ad agire per conto di un titolare di diritti o scaturita da un’indagine interna svolta dall’operatore economico, a condizione che quest’ultimo possa comprovare debitamente la violazione;

(d) il prodotto è soggetto a una licenza valida e giuridicamente applicabile o a un obbligo contrattuale analogo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sulla cui base la vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento del prodotto dopo un periodo determinato costituisce una violazione di tali diritti di proprietà intellettuale e il suddetto periodo è giunto a scadenza, a condizione che l’operatore economico possa comprovare debitamente la violazione e sia in grado di dimostrare che la distruzione è la misura correttiva appropriata e proporzionata;

(e) il prodotto è inadatto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione in quanto è tecnicamente impossibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione riconoscibili del prodotto o altre caratteristiche che sono:

(i) protetti da diritti di proprietà intellettuale; oppure
(ii) considerati inappropriati;

(f) il prodotto può essere ragionevolmente considerato inaccettabile per l’uso da parte dei consumatori a motivo di danni, compresi danni materiali, deterioramento o contaminazione, compresi problemi di igiene, siano essi causati dai consumatori o avvenuti durante la manipolazione del prodotto da parte degli operatori economici o di altri attori coinvolti nella catena di fornitura, nel trasporto, nella vendita al dettaglio o nello stoccaggio e la riparazione e il ricondizionamento non siano tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi;

(g) il prodotto è inidoneo allo scopo cui è destinato a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione la cui riparazione non è tecnicamente fattibile;

(h) solo quando non sia applicabile alcuna delle circostanze di cui alle lettere da a) a g), il prodotto è stato offerto come donazione direttamente ad almeno tre soggetti dell’economia sociale idonei nell’Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell’operatore economico per un periodo di almeno otto settimane, e il prodotto non è stato accettato come donazione;

(i) il prodotto è stato ricevuto come donazione da un soggetto dell’economia sociale con sede nell’Unione ma non è stato possibile trovare un destinatario;

(j) il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato dopo essere stato preparato per il riutilizzo da un gestore del trattamento dei rifiuti, ma non è stato possibile trovare un destinatario.

Articolo 3 Documentazione per la verifica della conformità

Per un periodo di cinque anni dalla distruzione di un prodotto di consumo invenduto oggetto di deroga a norma dell’articolo 2, gli operatori economici conservano e, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi in cui le informazioni sono a disposizione dell’autorità nazionale competente sulla base di un altro atto giuridico, la documentazione seguente:

(a) per un prodotto pericoloso di cui all’articolo 2, lettera a), uno dei documenti seguenti:

i) la descrizione di un problema di salute o di sicurezza che compromette la conformità all’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/988, compresa una valutazione della sicurezza del prodotto a norma degli articoli 6, 7 e 8 di tale regolamento;
ii) un verbale di prova che attesti la presenza in un prodotto di sostanze chimiche non conformi e indichi il diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

(b) per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera b), una dichiarazione di autovalutazione che indichi il tipo di non conformità e il diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

(c) nel caso di cui all’articolo 2, lettera c), la decisione giudiziaria passata in giudicato, la decisione adottata con procedura di risoluzione alternativa delle controversie o la notifica di cui a tale lettera o la documentazione di un’indagine interna che comprovi l’avvenuta violazione;

(d) nel caso di cui all’articolo 2, lettera d), una licenza, un contratto o un accordo conclusi con il titolare dei diritti e che specifichino espressamente le restrizioni legate alla distribuzione o ad altre forme di trasferimento del prodotto dopo un determinato periodo, unitamente a una giustificazione del fatto che la distruzione è appropriata e proporzionata;

(e) nel caso di cui all’articolo 2, lettera e), un rapporto di ispezione o la documentazione giustificativa che dimostri che le opzioni tecniche di preparazione del prodotto per il riutilizzo o la rifabbricazione siano state valutate e giudicate impraticabili, compresi, se del caso, prove visive, analisi tecniche o pareri di esperti che comprovino l’impossibilità tecnica di rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche riconoscibili che sono protetti da diritti di proprietà intellettuale o che sono considerati inappropriati;

(f) nel caso di un prodotto danneggiato di cui all’articolo 2, lettera f), o di un prodotto inidoneo allo scopo di cui alla lettera g) di tale articolo, uno dei documenti seguenti:

i) la prova che il prodotto è stato sottoposto a procedure di valutazione della qualità, tra cui l’ispezione visiva e la cernita, che danno priorità al riassortimento e alle riparazioni, compresi una descrizione della procedura di valutazione della qualità, piani standardizzati per rimediare a tipi specifici di danni e una descrizione dei casi specifici in cui la riparazione e il ricondizionamento non sono possibili sulla base di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera f), o sulla base di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;
ii) un verbale di ispezione, comprendente i risultati di una prova tecnica, i risultati delle valutazioni pratiche applicabili o quelli di altre valutazioni di esperti, che documenti il tipo e la gravità del danno individuato per i prodotti o i lotti compromessi e l’impossibilità di adottare misure correttive a causa di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera f), o a causa di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;

(g) nel caso di cui all’articolo 2, lettera h), la prova dell’offerta come donazione;

(h) nel caso di cui all’articolo 2, lettera i), una dichiarazione attestante che il prodotto è stato ricevuto come donazione e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso;

(i) nel caso di cui all’articolo 2, lettera j), la documentazione attestante che il prodotto è stato ricevuto da un gestore del trattamento dei rifiuti e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso.
...
________

Regolamento (UE) 2024/1781

ALLEGATO VII

Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici

I codici delle merci e le descrizioni sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e figurante nel relativo allegato I, nella versione in vigore al 28 giugno 2024.

Codice delle merci

Descrizione

1.  Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento

4203

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto

62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto

6504

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

2.  Calzature

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

6405

Altre calzature

...

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