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Legge di delegazione europea 2025 | Adeguamento IT Regolamento macchine 

Legge di delegazione europea 2025 | Adeguamento IT Regolamento macchine 

Legge di delegazione europea 2025 | Adeguamento IT Regolamento macchine

ID 25848 | 26.03.2026 / Download scheda allegata

Pubblicata nella GU n. 70 del 25 marzo la Legge 17 marzo 2026 n. 36 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 in vigore dal 09 aprile p.v.

La Legge 17 marzo 2026 n. 36, all'articolo 9, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dal 09 aprile 2026 (ovvero entro 9 ottobre 2026), uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, nuovo Regolamento macchine.

_____________

Legge 17 marzo 2026 n. 36 

Art. 9. 
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/ CEE del Consiglio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l’attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024;

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;

c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall’attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, nonché garantire la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell’irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinché siano destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato;

f) determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c) , e 16, paragrafo 2, lettera b) , nonché dell’allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento
(UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;

g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.

3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[...]

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