Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Report 47 del 25/11/2016 N.28 A12/1509/16 Spagna
Approfondimento tecnico: Calzature di sicurezza
Il prodotto, di marca Security Line, modello “new landa nr”, è stato respinto alla frontiera perché non conforme al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ed alla norma tecnica EN ISO 20345.
Il contenuto di Cromo (VI) nella pelle della scarpa risulta essere troppo alto (valore misurato 5,5 mg/kg).
Il Cromo (VI) è una sostanza tossica che causa allergie da contatto e dermatiti.
Regolamento (UE) 2016/425
Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA
3.10.2 Protezione dai contatti epidermici o oculari
I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze e miscele pericolose per la salute o con agenti biologici nocivi devono impedire la penetrazione o la permeazione di tali sostanze e miscele e agenti attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili di impiego cui tali DPI sono destinati.
A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo tale da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta, se necessario, un uso quotidiano eventualmente prolungato o, nel caso ciò non sia possibile, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata di impiego.
Qualora, per la loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze e miscele pericolose per la salute o agenti biologici nocivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione delle loro prestazioni. I DPI considerati conformi alle specifiche di prova devono recare una marcatura che indichi in particolare i nomi o, in assenza dei nomi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il tempo di protezione convenzionale corrispondente. Il fabbricante deve inoltre fornire, nelle istruzioni, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile di impiego del DPI nelle diverse condizioni di impiego prevedibili.
EN ISO 20347
5.4.9 – Contenuto di CROMO (VI)
Quando misurato secondo quanto previsto dal test descritto nella ISO 17075, la quantità di Cr VI nelle calzature di pelle non deve superare 3,0 mg/kg.
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