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Circolare ADM n.16 del 10 luglio 2025

Circolare ADM n 16 del 10 luglio 2025

Circolare ADM n.16 del 10 luglio 2025 / Istruzioni per i controlli doganali sicurezza generale dei prodotti 

ID 24275 | 13.07.2025 / Prot. 0439725

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/05/2023 relativo alla Sicurezza generale dei prodotti - Istruzioni per i controlli doganali.

Premessa 

Il Regolamento (UE) 2023/988 per la Sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety Regulation - GPSR) - da ora in poi “Regolamento” - in vigore dal 13/12/2024 prevede rilevanti novità che ampliano quanto già in materia disciplinato con la direttiva 2001/95/CE (ora abrogata) e con le altre normative di settore. 

Obiettivo del Regolamento in parola è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori con riguardo ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi il medesimo obiettivo.

In presenza, infatti, di norme unionali diverse dal Regolamento che assoggettano i prodotti a specifici requisiti di sicurezza, quest’ultimo si applica unicamente per aspetti e rischi o per categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

Il Regolamento fornisce, quindi, in relazione anche alla crescita esponenziale delle vendite online, un ulteriore strumento a disposizione dei Paesi unionali per prevenire e contrastare il commercio di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei cittadini. 

Tra le novità più rilevanti, appare opportuno segnalare le maggiori responsabilità in capo agli operatori economici di tutta la supply chain, ai quali è stato attribuito l’obbligo di disporre di processi interni in grado di assicurare la sicurezza dei prodotti in conformità alle prescrizioni del Regolamento stesso.

Tanto premesso, la presente Circolare intende fornire una panoramica delle principali disposizioni della recente normativa e dare indicazioni sullo svolgimento dei controlli doganali.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda ad un’approfondita lettura dell’articolato.

Ambito di applicazione 

Il Regolamento si applica tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, che siano nuovi, usati, riparati o ricondizionati.

Il Regolamento non si applica per i seguenti prodotti:

a) prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso, chiaramente contrassegnati come tali;
b) medicinali per uso umano o veterinario;
c) alimenti;
d) mangimi;
e) piante, animali vivi, organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
f) sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
g) prodotti fitosanitari;
h) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se le stesse sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
i) aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2018/1139;
j) oggetti d’antiquariato.

Prodotto sicuro

L’articolo 3 del Regolamento definisce, con riguardo all’obbligo generale di sicurezza, il “prodotto sicuro” quale prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi, compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dalla lettera a) alla lettera h), gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione della sicurezza, oltre a quelli indicati dall’articolo 8 relativi per lo più alla conformità alle vigenti disposizioni, sono:

- le caratteristiche del prodotto;
- l’effetto del prodotto su altri prodotti;
- l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare; 
- la presentazione del prodotto;
- le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto; 
- l’aspetto del prodotto;
- le caratteristiche di cibersicurezza laddove lo imponga la natura del prodotto; • le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
...
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