Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Position Paper CEN-CENELEC on the use of technical specifications in NLF-legislation
Nelle proposte di regolamento, la Commissione ha inserito articoli che aprono alla possibilità per la stessa di sviluppare specifiche tecniche da utilizzare in alternativa alle norme armonizzate nel caso in cui le stesse non siano disponibili per specifici prodotti o aspetti da normare, come ad esempio nelle recenti proposte di armonizzazione normativa:
- Proposta di regolamento sulle pile e sui rifiuti di pile
- Proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale
- Proposta di regolamento macchine
La piattaforma legale CEN-CENELEC (LP) ha sviluppato un documento di posizionamento sull'uso delle specifiche tecniche nella legislazione NLF. Questa posizione fornisce il parere che l'approccio delle specifiche tecniche sarebbe in contrasto con l'articolo 3 della decisione 768/2008/CE in quanto tale articolo non prevede l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche.
Articolo 3 Livello di protezione degli interessi pubblici
1. Per quanto riguarda la protezione degli interessi pubblici, la normativa comunitaria di armonizzazione si limita a stabilire le prescrizioni fondamentali che determinano il livello di tale protezione e formula tali prescrizioni in termini di risultati da raggiungere.
Qualora il ricorso alle prescrizioni fondamentali non sia possibile o appropriato, tenuto conto dell’obiettivo di garantire un’adeguata protezione dei consumatori, della salute pubblica e dell’ambiente o di altri aspetti di protezione dell’interesse pubblico, la normativa comunitaria di armonizzazione in questione può stabilire specificazioni dettagliate.
2. La normativa comunitaria di armonizzazione, qualora stabilisca prescrizioni fondamentali, prevede il ricorso alle norme armonizzate, adottate conformemente alla direttiva 98/34/CE, che esprimono tali prescrizioni in termini tecnici e che, da sole o insieme ad altre norme armonizzate, forniscono la presunzione di conformità a tali prescrizioni, pur mantenendo la possibilità di stabilire il livello di protezione mediante altri strumenti.
Fonte: CEN-CENELEC 31.07.2021
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